IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro
degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio
politiche  del  lavoro,  delle  funzioni  gia' attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionamento  dell'assemblea  della  societa' cooperativa «Aldo Moro
soc. coop. edilizia a r.l.» per azioni, con sede in Seregno (Milano),
via Magenta n. 44;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  direzione  generale  della
cooperazione,  divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione, del 30 novembre 2001;
  Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero
del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche
del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, direzione
generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva,
divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita'
dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche
connesse alla fase transitoria»;
  Visto  il  verbale ispettivo in data 28 febbraio 1997 relativo alla
societa'  cooperativa  «Aldo  Moro  soc.  coop.  edilizia a r.l.» per
azioni,  con  sede  in  Seregno  (Milano),  via Magenta n. 44, da cui
risulta  che  la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art.
2544  del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio
1975, n. 400, perche' sussistono le seguenti cause: non ha depositato
bilanci  dopo  quello  al 31 dicembre 1991, da allora non ha compiuto
atti  di  gestione,  non  vi sono pendenze patrimoniali da definire e
quindi  non  e'  possibile  procedere ad un eventuale recupero coatto
relativo ai contributi biennali di revisione non versati per i bienni
1995/1996 e 1997/1998;
                              Decreta:
  La  societa' cooperativa «Aldo Moro soc. coop. edilizia a r.l.» per
azioni,  sede  legale  in  Seregno, via Magenta n. 44, costituita per
rogito  notaio  dott. Maria Alessandra Panbianco di Vimercate in data
20   ottobre   1983,   repertorio  n.  5240/720,  racc.  B.U.S.C.  n.
11944/201937,  codice  fiscale  n.  07155730158 e' sciolta, senza dar
luogo  a  nomina  di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544
del  codice  civile,  primo comma, come modificato dall'art. 18 della
legge  31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17
luglio  1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello
al  31 dicembre 1991, da allora non ha compiuto atti di gestione, non
vi  sono  pendenze patrimoniali da definire e quindi non e' possibile
procedere  ad  un  eventuale  recupero  coatto relativo ai contributi
biennali di revisione non versati per i bienni 1995/1996 e 1997/1998;
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 28 ottobre 2003
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti