IL DIRETTORE GENERALE
             per la Qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  10 giugno  2003  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  decreto del 24 gennaio
2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio
2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione  di  origine protetta «Monte veronese» allo schema tipo
di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 24 giugno 2002,
protocollo n. 63159,;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Monte veronese»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 24 gennaio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«CSQA  Certificazioni  Srl»,  con  sede  in  Thiene (Vicenza), via S.
Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli
sulla  denominazione  di origine protetta «Monte veronese» registrata
con  il  regolamento  della  Commissione  CE n. 1263/96 del 1° luglio
1996,  gia'  prorogata  con  decreto 10 giugno 2003, e' ulteriormente
prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003.