IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 settembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Massa Carrara colpito dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003; Considerato che i detti eventi calamitosi hanno provocato l'esondazione di torrenti, movimenti franosi, ingenti danni ad edifici pubblici e privati ed alle infrastrutture, nonche' l'interruzione della fornitura di gas e acqua potabile; Ravvisata, quindi, la necessita' di provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della gravissima situazione derivante dai citati eventi calamitosi, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari; Vista la nota della regione Toscana prot. n. 101/16653/10.3.1 del 1° ottobre 2003, con la quale si rappresenta la necessita' di attuare provvedimenti urgenti sia al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eventi atmosferici del 23 e 24 settembre 2003 sia per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita; Acquisita l'intesa della regione Toscana; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'assessore alla protezione civile della regione Toscana e' nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla individuazione dei comuni colpiti, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra. 2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 3. Il commissario delegato in particolare provvede: a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati; b) al ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici; c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative, tutti informati a parametri di rigorosa perequazione, che saranno fissati dal commissario delegato stesso con proprie determinazioni, e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonche' per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza.