IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre  2001 n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
30 settembre  2004,  lo  stato  di  emergenza  nel  territorio  della
provincia   di   Massa   Carrara  colpito  dagli  eccezionali  eventi
atmosferici verificatisi nei giorni 23 e 24 settembre 2003;
  Considerato   che   i   detti  eventi  calamitosi  hanno  provocato
l'esondazione  di  torrenti,  movimenti  franosi,  ingenti  danni  ad
edifici   pubblici   e   privati   ed  alle  infrastrutture,  nonche'
l'interruzione della fornitura di gas e acqua potabile;
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita' di provvedere tempestivamente a
porre  in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della
gravissima   situazione   derivante  dai  citati  eventi  calamitosi,
mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;
  Vista  la  nota della regione Toscana prot. n. 101/16653/10.3.1 del
1° ottobre 2003, con la quale si rappresenta la necessita' di attuare
provvedimenti  urgenti  sia  al  fine  di  fronteggiare  gli  effetti
derivanti dagli eventi atmosferici del 23 e 24 settembre 2003 sia per
consentire la ripresa delle normali condizioni di vita;
  Acquisita l'intesa della regione Toscana;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  L'assessore  alla  protezione  civile  della regione Toscana e'
nominato  commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in
premessa,  e  provvede  alla  individuazione dei comuni colpiti, alla
realizzazione  dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della
popolazione,  alla  rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a
fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
  2.  Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento
dell'emergenza,  il  commissario  delegato  si  avvale  dell'opera di
soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori
di  intervento,  sulla  base  di specifiche direttive ed indicazioni,
nonche'  della  collaborazione  degli  uffici  regionali,  degli enti
locali  anche  territoriali e delle amministrazioni periferiche dello
Stato.
  3. Il commissario delegato in particolare provvede:
    a) alla  puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti
dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
    b) al  ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture
pubbliche    danneggiate,   alla   pulizia   ed   alla   manutenzione
straordinaria  degli  alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione
dei  versanti,  alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di
prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonche'
alla    realizzazione    di    adeguati    interventi,    anche   non
infrastrutturali,   di   prevenzione   dei  rischi  idrogeologici  ed
idraulici;
    c) all'erogazione  dei  primi  contributi per l'immediata ripresa
delle  attivita'  produttive  e  per favorire il ritorno alle normali
condizioni  di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di
provvidenze  per  il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili
registrati  ed  ai  beni  immobili,  secondo  voci  di contribuzione,
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative,  tutti  informati  a
parametri   di   rigorosa   perequazione,  che  saranno  fissati  dal
commissario   delegato  stesso  con  proprie  determinazioni,  e  che
potranno  costituire anticipazione su future provvidenze, nonche' per
l'autonoma  sistemazione  dei  nuclei familiari rimasti senza tetto a
seguito dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza.