IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Avellino

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639,  ed in particolare l'art. 34, come modificato dall'art. 44 della
legge   9 marzo   1989,  n.  88,  con  cui  e'  stata  ridefinita  la
composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;
  Viste  le  circolari  della  Direzione  generale  della  previdenza
sociale div. III del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
numeri  31/89  e  33/89,  rispettivamente  del  14 aprile  1989 e del
19 aprile  1989, con le quali, a seguito dell'entrata in vigore della
citata  legge  n.  88/1989, sono state fornite istruzioni agli uffici
provinciali  del  lavoro  in  merito alla ricostituzione del predetto
comitato provinciale I.N.P.S. sulla base della legge n. 88/1989;
  Considerato  che,  per  effetto  della  scadenza  dei  termini  del
pregresso   quadriennio,   si   rende   necessario   provvedere  alla
ricostituzione  del  detto  comitato  secondo  le  nuove disposizioni
contenute nell'art. 44 della legge n. 88/1989;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art. 35 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  639/1970, i posti da
attribuire   ai   rappresentanti   dei   lavoratori  dipendenti,  dei
lavoratori  autonomi  e dei datori di lavoro, devono essere ripartiti
tra  i  settori  economici interessati all'attivita' dell'istituto in
relazione  allo  sviluppo  delle  diverse  attivita' produttive della
provincia;  all'entita' delle forze di lavoro che vi sono impiegate e
alle  diverse  rappresentanze  in  seno  al  consiglio di indirizzo e
vigilanza;
  Tenuto  conto  dell'esito  degli  accertamenti  esperiti  ai  sensi
dell'art.  35  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
639/1970,  fondati  sugli  elementi  di  valutazione  acquisiti dalla
locale  camera  di  commercio,  dalla  prefettura  e dall'I.N.P.S. di
Avellino,  atti  a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei
singoli settori produttivi nell'ambito della provincia;
  Considerato   che  dai  suddetti  dati  forniti  da  C.C.I.A.A.  ed
I.N.P.S.,   per  quanto  concerne  i  datori  di  lavoro  prevalgono,
nell'ordine,  i  settori  industriale  ed  agricolo rispetto a quello
artigianale  e  terziario;  i  settori  commerciale,  artigianale  ed
agricolo  per  quanto  riguarda  i  lavoratori  autonomi;  i  settori
industriale, agricolo, commerciale ed artigianale per quanto riguarda
i lavoratori dipendenti;
  Considerato  i  dati  concernenti  la ripartizione della manodopera
dipendente    tra    i    vari    settori   produttivi,   ammontante,
complessivamente, a circa 100.000 unita';
  Considerato  che, ai sensi del terzo comma dell'art. 35 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 639/1970, tuttora in vigore, gli
undici  rappresentanti  dei  lavoratori  dipendenti  (ivi compreso il
rappresentante   dei   dirigenti   di   azienda),  nonche'  i  membri
rappresentativi dei datori di lavoro (n. 3) e dei lavoratori autonomi
(n.  3),  devono  essere  nominati  su  designazione delle rispettive
organizzazioni   sindacali   piu'   rappresentative   operanti  nella
provincia;
  Considerato  che  ai fini della effettiva attribuzione dei posti ai
rappresentanti   dei   lavoratori,   datori   e  lavoratori  autonomi
nell'ambito  del  ricostituendo  comitato e a causa della limitatezza
del  loro  numero,  occorre  accertare  quali  siano  le associazioni
sindacali  piu' rappresentative e, pertanto, in assenza di specifiche
norme di legge, occorre predeterminare i criteri di valutazione della
maggiore rappresentativita';
  Considerato  che  per la individuazione dei criteri selettivi della
maggiore     rappresentativita',    un    consolidato    orientamento
giurisprudenziale  ritiene insufficiente la valutazione del solo dato
numerico   afferente   alla   consistenza   numerica   dei   soggetti
rappresentati  dovendosi  avere  riguardo  anche al grado di presenza
degli   interessi,  proprio  di  uno  specifico  settore  nell'ambito
provinciale (da ultimo, Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2000, n. 2315);
  Considerato che in conformita' al citato orientamento, la Direzione
generale  dei  rapporti  di  lavoro  -  div. III dell'Amministrazione
centrale  ha ribadito, con nota prot. n. 13409/93 del 26 aprile 1993,
che,  in  assenza  di  positive  disposizioni  normative,  i  criteri
selettivi  della  maggiore  rappresentativita'  devono essere tali da
consentire  un equo contemperamento tra i criteri ccdd. maggioritario
(rappresentanza   affidata   ad   un'unica  associazione  sindacale),
proporzionale  e  pluralistico  partecipativo  (considerazione  della
specificita' e rilevanza degli interessi espressi);
  Considerato  che, dunque, per la corretta formulazione del giudizio
sul  grado  di  rappresentativita'  delle  associazioni sindacali, e'
necessario   applicare   i   sottoelencati  criteri  di  valutazione,
individuati in sede ministeriale con le gia' menzionate circolari, ed
identici  a  quelli  imposti dalla legge sulla costituzione del CNEL,
per  il  cui  fine e' parimenti richiesta la nomina di rappresentanti
delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative (cfr.
art. 4, quinto comma, legge 30 dicembre 1986, n. 936):
    a) consistenza  numerica dei soggetti rappresentati dalle singole
organizzazioni sindacali nella provincia;
    b) ampiezza   e   diffusione   nella  provincia  delle  strutture
sindacali;
    c) partecipazione  alla  formazione  e stipulazione dei contratti
collettivi, integrativi, ed aziendali di lavoro;
    d) consistenza  rappresentativa in seno agli organismi collegiali
provinciali;
    e) partecipazione   alla  risoluzione  di  vertenze  individuali,
plurime  e  collettive  di lavoro rispettivamente presso la direzione
provinciale del lavoro e l'amministrazione provinciale di Avellino;
    f) consistenza  del  deposito presso la direzione provinciale del
lavoro  di  Avellino,  per  l'autentica,  di verbali di conciliazione
redatti in sede sindacale ex art. 411 del codice di procedura civile;
  Rilevato  che  dalle  risultanze  istruttorie  e  dalla valutazione
comparativa  compiuta  alla  stregua dei succitati criteri e dei dati
acquisiti dai predetti enti, sono state individuate come maggiormente
rappresentative nella provincia di Avellino:
    per  i  lavoratori  dipendenti: le organizzazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL, UGL, CISAL;
    per  i  datori  di  lavoro: l'Unione irpina industriali (aderente
alla   Confindustria)   e   l'Unione  provinciale  degli  Agricoltori
(aderente alla Confagricoltura);
    per i lavoratori autonomi: la Federazione provinciale coltivatori
diretti  (CC.DD.),  la  Confederazione  nazionale  dell'artigianato e
della  piccola  e  media impresa (C.N.A.), l'Unione dei commercianti,
turismo  e  servizi  (aderente alla Confcommercio); la Confederazione
italiana agricoltori (C.I.A.); la Confesercenti, l'ACAI e l'ASAI;
  Visto  il  proprio  decreto direttoriale n. 2142 del 20 giugno 2002
con  cui  questa  direzione aveva gia' provveduto alla ricostituzione
del  comitato  provinciale  I.N.P.S.  di  Avellino per il quadriennio
2002-2006;
  Visto  il ricorso n. 2575/2002 proposto dall'UIL di Avellino al TAR
Campania  sezione  di  Salerno  in  data  5 ottobre  2002  contro  la
direzione provinciale del lavoro di Avellino, il Ministero del lavoro
e   politiche  sociali  e  la  CISAL  di  Avellino,  in  merito  alla
ripartizione  dei  posti  tra  le organizzazioni sindacali che devono
risultare presenti in seno al comitato provinciale INPS;
  Vista  l'ordinanza  n. 220/2003 del 20 febbraio 2003 del TAR per la
Campania  -  Sez.  di  Salerno  -  con la quale e' stato disposto che
«l'Amministrazione riesamini il provvedimento impugnato alla luce dei
motivi  di  ricorso,  in  contraddittorio  con  le parti interessate,
impregiudicato, nelle more, la funzionalita' dell'organo»;
  Visto  il  verbale  di  riunione  del  27  marzo  2003  di tutte le
organizzazioni  sindacali  dei prestatori di lavoro facenti parte del
Comitato  provinciale  I.N.P.S.  di  Avellino  (CGIL, CISL, UIL, UGL,
CISAL)  per il riesame in contraddittorio del decreto direttoriale n.
2142 del 20 febbraio 2002;
  Preso  atto  delle  dichiarazioni  delle  parti  interessate  ed in
particolare  della  CGIL,  CISL  e  UGL  che  hanno ritenuto «la loro
partecipazione a questa riunione superflua e irrilevante in quanto le
parti  interessate  al  riesame,  sempre  nell'ambito  dei  parametri
ministeriali  gia' prefissati, sono da individuare soltanto nella UIL
e  nella  CISAL»,  avendo  tutte  le  altre  organizzazioni sindacali
mantenuto  lo  stesso  numero  di componenti nel corrente quadriennio
(2002-2006)  rispetto a quello precedente (1998-2002) a differenza di
quanto    verificatosi    nei    confronti    della   UIL,   la   cui
rappresentativita'   e'  diminuita  di  una  unita',  contestualmente
assegnata alla CISAL;
  Ritenuto, in contrario avviso al parere espresso da CGIL, CISL, UGL
nel  summenzionato incontro, che per effetto del riesame ordinato dal
TAR  Campania,  la nuova istruttoria debba dare luogo ad una verifica
globale della consistenza effettiva della rappresentativita' di tutte
le  associazioni  sindacali  interessate  alle  nomine,  ivi comprese
quelle  apparentemente non controinteressate rispetto alla ricorrente
UIL;
  Riesaminato  pertanto,  nel  senso  disposto dall'ordinanza TAR, il
provvedimento  di  questa direzione n. 2142 del 20 giugno 2002, fermi
restando  i sette parametri ministeriali di cui all'impugnato decreto
n.  2142,  attualmente  ridotti a sei a causa dell'accorpamento in un
unico  criterio  delle  vertenze  individuali,  plurime  e collettive
(indicato sub-e), cosi' come proposto dalla ricorrente UIL;
  Tenuto  conto  del parere manifestato dalla direzione regionale del
lavoro  di Napoli con nota n. 4803 del 20 giugno 2002 «in ordine alla
correttezza   e   regolarita'  della  procedura  seguita  da  codesta
Direzione  provinciale  del  lavoro  per  la rilevazione del grado di
rappresentativita'  delle  organizzazioni  sindacali  ai  fini  della
ricostituzione   dell'organismo   collegiale   in   oggetto   citato;
regolarita'   e   correttezza  che,  a  parere  di  questa  Direzione
regionale,  rinvengono  dall'accertata  scrupolosa  osservanza  delle
disposizioni ministeriali fin qui impartite in materia.»;
  Esaminati  di  seguito  i singoli motivi di ricorso con particolare
riferimento  agli  ulteriori  parametri  individuati dalla ricorrente
rispetto  a quelli ministeriali fino ad oggi mai messi in discussione
e/o impugnati:
  1. «In primo luogo non e' dato comprendere per quale motivo non sia
stato  inserito,  quale  criterio  di rappresentativita', la presenza
della  UIL  e  delle altre organizzazioni sindacali all'interno delle
RR.SS. unitarie»;
  A  proposito  di  tale nuovo parametro che la UIL pretenderebbe sia
inserito  tra  quelli  in  grado  di  dare  contezza  del  livello di
rappresentativita'   delle  organizzazioni  sindacali  in  provincia,
questa  direzione  fa presente che la sola provincia di Avellino, pur
non risultando certamente tra quelle a piu' alta densita' di sviluppo
produttivo  in Italia, conta, secondo i recenti dati pubblicati dalla
locale  camera di commercio (cfr. «Economia Irpina» n. 1-2/2003), ben
4798   attivita'  produttive  tra  le  aziende  manifatturiere,  4521
attivita'  edili, 14442 aziende agricole, 10184 esercizi commerciali,
senza  contare  le  aziende,  di  pur rilevante portata, presenti nei
settori  della  distribuzione  di  energia, acqua, gas, in quello dei
trasporti,  delle  poste  e  telecomunicazioni,  dello smaltimento di
rifiuti,  di informatica, tra le quali, complessivamente considerate,
se  ne  contano  oltre  1000  (secondo  i  dati  ufficiali e pubblici
provenienti  dal suddetto organismo). Se appare quindi inattuabile la
possibilita'  per  questo  ufficio  di  procedere  al  conteggio  dei
rappresentanti  sindacali presenti nelle aziende dell'avellinese (che
pure  e'  una  realta'  produttiva  relativamente modesta), cio' e' a
maggior  ragione  vero  per  zone  a  sviluppo  produttivo assai piu'
elevato;  sicche'  e'  evidente come tale criterio di valutazione non
potrebbe   in  nessun  caso  essere  annoverato  dall'amministrazione
centrale  tra  i  parametri  generali  sopra indicati, atteso l'ovvio
obiettivo  di  individuare  dei criteri di omogenea applicabilita' su
tutto  il  territorio nazionale. Peraltro la ricorrente stessa e' ben
al  corrente della difficolta' di reperimento di tali elementi atteso
che in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' presentata
a  questo  ufficio,  proprio  tale associazione sindacale e' stata in
grado  di  quantificare  il suo livello di rappresentativita' in seno
alle  R.S.U.  «soltanto»  in  115  aziende  circa  (senza  tenere  in
considerazione  tutto il settore pubblico che, evidentemente, ai fini
della  costituzione  di  una commissione I.N.P.S., non presenta alcun
rilievo),  omettendo  di  fornire  i  dati  relativi alle aziende del
settore  chimico,  della  carta,  della  stampa,  della  cultura, del
credito,  ecc.  ...  Ed  ancora,  giacche'  i  dati su cui fondare la
valutazione  sul  grado  di  rappresentativita'  delle  singole sigle
sindacali  si  concretizzano,  comunque,  in  una serie di numeri, e'
ovvio che, in carenza della possibilita' di procedere ad una verifica
azienda   per   azienda  della  fondatezza  di  quelli  riferiti  dai
sindacati,  certamente  l'istruttoria  demandata  alla  competenza di
questo  ufficio  non  puo'  basarsi su elementi (come visto, peraltro
anche  incompleti),  forniti esclusivamente dai soggetti direttamente
interessati  a  conseguire  la  maggiore rappresentativita' possibile
all'interno    delle    commissioni.   Nondimeno,   il   livello   di
rappresentativita'  delle sigle sindacali nelle R.S.U. e delle R.S.A.
e'  un  dato  che  puo'  ritenersi  in  gran  parte  soddisfatto  con
l'applicazione   del  1°  e  3°  parametro  ministeriale  citati.  In
riferimento a questi ultimi, l'istruttoria ha dato il seguente esito:
    per  il  criterio  sub-a) e cioe' la consistenza del numero degli
iscritti:  CGIL:  22155, pari al 22,87%; CISL: 44723, pari al 46,17%;
UIL:  17840,  pari  al  18,42%; UGL: 6153, pari al 6,35%; CISAL: 6000
pari al 6,19%;
    per  il  criterio  sub-b),  riferentesi all'ampiezza e diffusione
delle  strutture sindacali in provincia (per la quantificazione delle
quali  si  e'  tenuto  conto  dei  dati  forniti  dalla Prefettura di
Avellino):  CGIL:  19 sedi (44,19%); CISL: 8 (18,6%); UIL: 8 (18,6%);
UGL: 5 (11,63%); CISAL: 3 (6,98%);
    per   il   criterio  sub-c)  relativo  alla  partecipazione  alla
formazione  e  stipula  dei  contratti  collettivi: CGIL: 8 (38,09%);
CISL: 9 (42,86%); UIL: 3 (14,29%); UGL: 1 (4,76%); CISAL: 0;
  2.  «In  secondo  luogo  non  e'  dato comprendere perche' si siano
valutate  distinte  le  vertenze individuali e plurime dalle vertenze
collettive».
  Questa direzione afferma che la distinzione tra le due tipologie di
vertenze  e' determinata esclusivamente dalla diversita' dei soggetti
istituzionali  che  le  gestiscono, i quali sono, rispettivamente, la
direzione provinciale del lavoro e l'amministrazione provinciale come
previsto  dal  decreto  legislativo  n.  469/1997  di conferimento di
funzioni statali alle regioni e quindi alle province. In ogni caso, i
relativi  dati  confluiscono  sempre  in un unico risultato di cui, a
conclusione   della  istruttoria,  e  per  effetto  della  somma  tra
controversie  individuali, plurime e collettive (ora criterio sub-e))
si fornisce l'esito: CGIL: 262 vertenze (38,93%); CISL: 184 (27,34%);
UIL: 54 (8,02%); UGL: 73 (10,85%); CISAL: 100 (14,86%);
  3.  «In terzo luogo non e' dato comprendere per quale motivo si sia
ritenuta  valutabile  ai fini della rappresentativita' la risoluzione
delle  vertenze  individuali  e  plurime  di  lavoro  presso  la sola
direzione  provinciale  del  lavoro.  (...).  Ed  ancora, non e' dato
comprendere per quale motivo si sia ritenuta valutabile ai fini della
rappresentativita' la risoluzione delle vertenze collettive di lavoro
presso la sola amministrazione provinciale».
  A tale proposito questa Direzione afferma che il deposito presso la
DPL e presso l'Amministrazione provinciale dei verbali di risoluzione
delle   vertenze   (oltre  a  rendere  questi  ultimi  immediatamente
esecutivi)  ha proprio la natura di pubblicizzare le controversie sia
dal   punto   di  vista  normativo  ma  soprattutto  sotto  l'aspetto
economico,   al   fine   di  determinare  con  certezza  l'imponibile
contributivo  da assoggettare alle assicurazioni sociali obbligatorie
ed  evitare  altresi'  possibili elusioni contributive e fiscali. Tra
l'altro,  le  sedi presso cui possono svolgersi siffatte controversie
sono  molteplici  ed  estremamente  frammentate tra un gran numero di
sigle  (Unione  industriali, Associazione costruttori edili, Confapi,
Coldiretti, Unione Agricoltori, Acai, Confartigianato, Confcommercio,
Asai,  Cna,  ed  altri),  sicche',  pur  senza  alcuna  intenzione di
sminuire  la  reale  entita'  del  grado  di rappresentativita' di un
qualche  sindacato,  si impone la necessita' di circoscrivere le sedi
istituzionali  da  prendere  in  considerazione.  Tuttavia,  anche in
questo  caso,  allo  scopo  di  garantire  l'esatta ottemperanza alla
citata  ordinanza  del  TAR  Campania, questa Direzione ha effettuato
un'ulteriore,   per  quanto  tuzioristica,  verifica,  fondata  sulle
doglianze  della  ricorrente  UIL, invitando le maggiori associazioni
sindacali  datoriali  a  fornire  il numero di vertenze, individuali,
plurime e collettive, eventualmente svoltesi dinanzi a loro nell'anno
di  riferimento. A tale richiesta, le organizzazioni interpellate che
hanno  inteso  darvi un seguito, hanno tutte univocamente risposto di
avere  comunque,  sempre  provveduto a depositare presso la direzione
provinciale del lavoro le transazioni da loro effettuate;
  4. «In quarto luogo non e' dato comprendere per quale motivo si sia
ritenuta  valutabile  ai fini della rappresentativita' il deposito di
verbali  di  conciliazione  presso  la sola Direzione provinciale del
lavoro».
  Questa  Direzione afferma che il deposito presso di se' dei verbali
di  conciliazione  redatti  in  sede  sindacale ex art. 411 codice di
procedura  civile,  oltre  ad  assolvere  le  funzioni di controllo e
autentica  della firma depositata dei rappresentanti sindacali, ha la
natura  di  pubblicita' ai fini descritti nel precedente terzo punto.
In  realta', proprio le organizzazioni sindacali, benche' consapevoli
dell'importanza,  soprattutto  sotto  il  profilo  del giudizio sulla
rappresentativita',   dell'adempimento   del   deposito,  non  sempre
osservano  a  tal fine un comportamento «diligente», e di conseguenza
non  possono  ne'  dolersi  della  considerazione solo parziale di un
fattore di valutazione, la cui misura risulta essere nella loro piena
disponibilita',   e   neppure   imporre  alla  DPL  una,  quantomeno,
problematica ricerca tra le piu' svariate sedi istituzionali. In ogni
caso,    per   effetto   dell'applicazione   del   criterio   sub-f),
l'istruttoria  ha  fornito  i  seguenti risultati: CGIL: 169 verbali,
pari al 36,66%; CISL: 213 (46,2%); UIL: 48 (10,41%); UGL: 21 (4,56%);
CISAL: 10 (2,17%);
  5.  Infine:  «Non e' dato comprendere come siano stati valutati per
la  UIL  i criteri sub a) b) c) e d) indicati a pag. 2 dell'impugnato
decreto.  E  soprattutto  non  e'  dato  comprendere come siano stati
valutati tali criteri per le varie organizzazioni sindacali»;
  Questa  direzione  afferma  che  i  dati  numerici,  per  tutte  le
organizzazioni  sindacali, relativi al criteri sub a) e b) sono stati
acquisiti  tramite  la locale prefettura; i dati relativi al criterio
sub-c)  sono  quelli  acquisiti  agli atti dell'ufficio e relativi ai
contratti  integrativi  provinciali  e  aziendali  depositati  presso
questa  direzione  provinciale del lavoro in applicazione delle leggi
n.  402/1996  e  n.  135/1997 nonche' della circolare ministeriale n.
139/1996 e della nota ministeriale n. 3037 del 16 aprile 1997; i dati
relativi  al  criterio  sub-d)  sono  stati  acquisiti con specifiche
richieste    alla    locale    camera    di    commercio,   all'INPS,
all'amministrazione  provinciale  ed  integrati  con quelli esistenti
agli  atti  d'ufficio  (trattasi  quindi  di  dati  certi, oggettivi,
provenienti  da  fonti istituzionali). Invero, per la quantificazione
di  tale  ultimo  parametro  (criterio  sub-d)),  questa direzione ha
provveduto  a  rideterminare,  con  i  risultati appresso indicati, i
valori  assoluti  e percentuali relativi al livello di partecipazione
di  tutte  le  organizzazioni  sindacali  provinciali  agli organismi
collegiali,  inserendo  nei  conteggi  i dati concernenti la presenza
delle  stesse  ad  una piu' vasta pletora di commissioni (individuate
tra   quelle  proposte  della  ricorrente  UIL),  rispetto  a  quelle
considerate   nell'istruttoria   del  primo  provvedimento:  CGIL:  7
rappresentanti  per  un valore percentuale pari a 17,95%; CISL: 15,33
rappresentanti  pari a 39,32%; UIL: 9, pari al 23,08%; UGL: 5,33 pari
al 13,67%; CISAL: 2,33 pari al 5,98% (il numero decimale si spiega in
ragione della circostanza che in alcune commissioni un unico soggetto
rappresenta   piu'   sindacati;  es.:  se  un  membro  rappresenta  3
sindacati, a ciascuno di essi viene attribuito il punteggio di 0,33);
  Preso   atto   che   l'esito  della  nuova  istruttoria  successiva
all'ordine  di  riesame  disposto  dal  TAR  Campania,  ha  fornito i
risultati percentuali (perc. complessiva diviso per il num. criteri =
percentuale media) di seguito specificati:
per i lavoratori dipendenti:
    CGIL: 33,11%;
    CISL: 36,75%;
    UIL: 15,47%;
    UGL: 8,64%;
    CISAL: 6,03%;
per i datori di lavoro:
    Unione industriali (Confindustria): 55,99%;
    Unione prov. agricoltori (Confagricoltura): 34,25%;
    CONFAPI: 7,94%;
    FCBCC: 1,82%;
per i lavoratori autonomi:
    Federazione provinciale coltivatori diretti (CC.DD.): 19,97%;
    Unione commercianti (Confcommercio): 42,62%;
    Confederazione nazionale artigianato (C.N.A.): 10,74%;
    Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.): 15,25%;
    Confesercenti: 1,52%;
    Associazione cristiana artigiani italiani (A.C.A.I): 3,09%;
    ASAI - Confartigianato: 2,37%;
    Confcooperative: 1,78%;
    C.A.S.A.: 1,11%;
    Unione irpina artigiani: 0,79%;
    CLAAI: 0,76%;
  Tenuto  conto  che,  sulla  base delle indicate percentuali e delle
espletate  valutazioni  comparative,  la  maggiore rappresentativita'
delle  sopraindicate organizzazioni, in relazione al numero dei posti
disponibili, puo' suddividersi secondo le seguenti proporzioni:
    per  i  lavoratori dipendenti (10 membri, oltre a quello nominato
di   diritto   dalla   CIDA):  i  risultati  sono  determinati  dalla
ripartizione  dei  10  membri  in base alle percentuali medie innanzi
indicate,    tenendo   conto,   altresi',   dell'ordinario   criterio
dell'arrotondamento per eccesso o per difetto:
      CISL: 4 membri (3,675)
      CGIL: 3 membri (3,311)
      UIL: 1 membro (1,547)
      UGL: 1 membro (0,864)
      CISAL: 1 membro (0,603)
      CIDA:  1  membro  (per quest'ultima associazione, riguardante i
dirigenti d'azienda, vi e' espressa riserva di legge);
    per i datori di lavoro (3 membri):
      Unione irpina industriali: 2 membri;
      Unione provinciale degli agricoltori: 1 membro;
    per i lavoratori autonomi (3 membri):
      Federazione provinciale coltivatori diretti: 1 membro;
      Confederazione  nazionale  dell'artigianato  e  della piccola e
media impresa (C.N.A.): 1 membro;
      Unione dei commercianti: 1 membro;
  Preso   atto,  quindi,  che  la  riconsiderazione  dei  dati  sopra
specificati  in  dettaglio,  non ha modificato in modo sostanziale le
percentuali  di  rappresentanza  della  UIL e della controinteressata
CISA.L nonche' quelle delle altre organizzazioni sindacali che devono
comporre il Comitato;
  Verificata  pertanto,  anche  l'assenza  di  errori  materiali  e/o
calcolo   nel   giudizio   sul   grado  di  rappresentativita'  delle
organizzazioni  sindacali  espresso  dall'impugnato  decreto, tali da
alterare  il  numero dei componenti gia' individuati per ogni singola
organizzazioni sindacali;
  Viste  le  designazioni  pervenute  dalle  predette  organizzazioni
sindacali;
  Tutto cio' premesso;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  Comitato  provinciale  presso  la  sede I.N.P.S. di Avellino e'
ricostituito   per   il   quadriennio   2002-2006,  con  la  seguente
composizione:
in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
    1) sig. Somma Vincenzo - CISL;
    2) sig. Cafazzo Donato - CISL;
    3) sig. Melchionna Mario - CISL;
    4) sig. Antonaccio Emilio - CISL;
    5) sig. Rusolo Raffaele - CGIL;
    6) sig. De Nicolais Liberator - CGIL;
    7) sig. Mattia Pasquale - CGIL;
    8) sig. Preziosi Andrea - UIL;
    9) sig. Montano Vincenzo - UGL;
    10) sig. Canarino Gerardo - CISAL;
    11) sig. Arbucci Vincenzo - CIDA;
in rappresentanza del datori di lavoro:
    12) sig. Maioli Giacinto - Unione industriali;
    13) sig. Ventre Crescenzo - Unione industriali;
    14) sig. Anchinico Marco - Confagricoltura;
in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
    15) sig. Vece Giulio - CC.DD.;
    16) sig. La Stella Oreste - Confcommercio;
    17) sig. Valentino Carminantonio - C.N.A.;
membri di diritto:
    18)  direttore  p.t.  della  direzione  provinciale del lavoro di
Avellino;
    19) direttore p.t. della ragioneria provinciale dello Stato;
    20) direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Avellino.