IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la tutela e la
valorizzazione  della produzione olivicola della provincia di Viterbo
Coprovit,  con  sede  in  Viterbo,  via  Matteotti  n.  73, intesa ad
ottenere  la  registrazione  della  denominazione  «Tuscia»  riferita
all'olio  extravergine  di  oliva,  ai  sensi  dell'art. 5 del citato
regolamento n. 2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 66291 del 25 novembre 2002 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Consorzio  per la tutela e la
valorizzazione  della produzione olivicola della provincia di Viterbo
Coprovit, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai  sensi  dell'art.  5  del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come
integrato  all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento  della  citata  istanza  della  denominazione di origine
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Tuscia»
riferita  all'olio  extravergine  di oliva, in attesa che l'organismo
comunitario    decida   sulla   domanda   di   riconoscimento   della
denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata dal Consorzio per la
tutela e la valorizzazione della produzione olivicola della provincia
di  Viterbo Coprovit, assicuri la protezione a titolo transitorio e a
livello  nazionale  della  denominazione  «Tuscia»  riferita all'olio
extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato
alla nota n. 66291 del 25 novembre 2002, sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  alla  denominazione «Tuscia» riferita all'olio extravergine di
oliva.