L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  n.  174 e n. 175 del 17 marzo 1995,
recanti  l'attuazione,  rispettivamente  delle  direttive 92/96/CEE e
92/49/CEE  in  materia  di assicurazione diretta sulla vita e diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  modificata ed integrata dalla legge
9 gennaio  1991,  n.  20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
90,  e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385;
  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il
funzionamento    dell'albo   dei   mediatori   di   assicurazione   e
riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in
particolare,  l'art.  1,  commi  1  e 2, che dispone, tra l'altro, il
trasferimento  allo  stesso Istituto delle competenze gia' attribuite
dalla  legge  28 novembre  1984, n. 792, al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  nonche'  la  soppressione della
Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;
  Visti,  in  particolare, l'art. 4, comma 1, lettera g), e l'art. 5,
comma  1,  lettera  f),  della citata legge 28 novembre 1984, n. 792,
come   modificata  dal  decreto  legislativo  n.  373/1998,  i  quali
stabiliscono  che  per  ottenere l'iscrizione nell'albo e' necessario
aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo
stesso   gruppo  finanziario,  in  coassicurazione,  una  polizza  di
assicurazione  della  responsabilita' civile per negligenze od errori
professionali,   comprensiva   della   garanzia  per  infedelta'  dei
dipendenti,  destinata  al risarcimento dei danni nei confronti degli
assicurati  e  delle  imprese  di  assicurazione, il cui ammontare di
copertura  e'  stabilito  annualmente per classi di volumi di affari,
dall'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di
interesse collettivo - ISVAP, con proprio provvedimento;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato   21 dicembre   1984,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 1984, n. 355, con il quale e' stato fissato
l'ammontare  minimo  di  copertura  di detta polizza per l'anno 1985,
nonche'   il  prospetto  relativo  al  certificato  di  assicurazione
allegato al decreto ministeriale stesso;
  Visto   il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e di interesse collettivo - ISVAP n. 1416 del
28 dicembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio
2000,  n.  2,  con  il  quale  e' stato fissato l'ammontare minimo di
copertura  di  detta  polizza  per l'anno 2000 e sono state apportate
modifiche   al   prospetto   allegato   al   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984;
  Visto   il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e di interesse collettivo - ISVAP n. 2133 del
4 dicembre  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre
2002,  n.  288,  con  il quale e' stato fissato l'ammontare minimo di
copertura di detta polizza per l'anno 2003;
  Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee del 15 gennaio 2003 sulla
intermediazione assicurativa;
  Considerato  che  occorre  stabilire l'ammontare di copertura della
polizza di cui sopra per l'anno 2004;
  Considerato  che la citata direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002
prevede  nuovi  importi minimi di copertura dell'assicurazione per la
responsabilita'  professionale  degli intermediari di assicurazione e
riassicurazione;
  Ritenuta  la  necessita'  di un adeguamento degli importi minimi di
copertura  della  predetta  polizza in previsione di quanto stabilito
dalla citata direttiva 2002/92/CE;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  L'ammontare  minimo  di  copertura  della  polizza di assicurazione
della  responsabilita'  civile per negligenze od errori professionali
dei  mediatori  di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art.
4,  comma  1,  lettera  g),  e all'art. 5, comma 1, lettera f), della
legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, e' fissato per
l'anno 2004 nelle seguenti misure:
    per ciascun sinistro: euro 1.000.000,00;
    globalmente per tutti i sinistri:
      euro   1.500.000,00   per   mediatori   di   assicurazione  con
provvigioni annue fino ad euro 1.600.000,00;
      euro   2.500.000,00   per   mediatori   di   assicurazione  con
provvigioni annue superiori ad euro 1.600.000,00;
      euro    3.000.000,00    per   mediatori   che   esercitano   la
riassicurazione.
  La  quota  dell'eventuale  franchigia  non  puo' superare il limite
massimo di euro 25.800,00.