IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione
delle  indicazioni  geografiche  e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il decreto 8 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  73  del  28 marzo  2001,  con  il  quale  e'  stata  accordata la
protezione  transitoria  a livello nazionale alla denominazione «Pane
di Altamura», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione
come  denominazione  di  origine  protetta,  ai sensi dell'art. 5 del
predetto  regolamento  (CEE)  n.  2081/92 come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra richiamato, a
decorrere dalla data di emanazione del predetto decreto;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1291/2003  della  Commissione del
18 luglio  2003  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  L. 181 del 19 luglio 2003, con il quale la denominazione
«Pane  di  Altamura»,  riferita  ai  prodotti  della  panetteria,  e'
iscritta  quale  denominazione di origine protetta nel registro delle
denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni
geografiche  protette (I.G.P.), previsto dall'art. 6, paragrafo 3 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  il  provvedimento  12 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2003, con il
quale  si  fornisce  pubblica  evidenza  dell'avvenuta  registrazione
comunitaria  della  D.O.P.  «Pane di Altamura» e della corrispondente
disciplina di produzione approvata in ambito Unione europea;
  Vista   l'istanza  dell'Associazione  italiana  industrie  prodotti
alimentari  -  A.I.I.P.A.,  intesa ad ottenere per i propri associati
l'applicazione  dell'art. 5, paragrafo 5 del citato regolamento (CEE)
n.  2081/92,  come  integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del richiamato
regolamento (CE) n. 535/97;
  Viste  le istanze presentate dalle singole imprese di panificazioni
individuate  all'art.  3  del presente decreto con le quali le stesse
dichiarano   di   aver  legalmente  commercializzato  i  prodotti  di
panificazione  utilizzando  la  denominazione  «Pane  di Altamura», o
altre   contenenti   il  predetto  riferimento  geografico,  in  modo
continuativo   per  almeno  i  cinque  anni  precedenti  la  data  di
pubblicazione  prevista  all'art.  6 del regolamento (CEE) n. 2081/92
del  citato regolamento di registrazione (CE) n. 1291/2003 e chiedono
la  concessione  del  periodo  di  adeguamento  previsto dall'art. 5,
paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n. 2081/92, come integrato, in
precedenza richiamato;
  Considerato  che  a  seguito  dell'emanazione  del provvedimento di
concessione  della protezione transitoria alla denominazione «Pane di
Altamura»,  in  precedenza  richiamato,  le  imprese di panificazione
interessate  a  rivendicarla,  avrebbero  dovuto  assoggettarsi  alle
attivita'   di  controllo  svolte  dall'organismo  di  certificazione
autorizzato  sostenendone i relativi costi, non gravanti al contrario
sulle  imprese di panificazione che pur utilizzando per le rispettive
produzioni  il nome geografico «Altamura» non sottostavano al vincolo
dell'osservanza  del  disciplinare  di  produzione, prescritta con il
citato decreto di concessione della protezione transitoria;
  Considerato  che  l'esistenza  sui  mercati  nazionale ed estero di
prodotti   recanti   il   riferimento  al  medesimo  nome  geografico
«Altamura»  riservato,  a seguito dell'iscrizione nel citato registro
delle   denominazioni   di   origine  protette  e  delle  indicazioni
geografiche  protette  previsto dal regolamento (CEE) n. 2081/92 alla
denominazione   di   origine  protetta  «Pane  di  Altamura»  provoca
incertezza  nei consumatori e un potenziale danno ai produttori della
D.O.P.  «Pane  di  Altamura» la cui diffusione puo' essere ostacolata
dalla  presenza  di prodotti, recanti indicazioni simili, i cui costi
di  produzione non comprendono quelli sostenuti per le corrispondenti
attivita' di controllo in precedenza indicate;
  Ritenuto di dover contemperare le esigenze dei produttori della DOP
con  quelle  delle  imprese  individuate  all'art.  3, accogliendo le
istanze delle imprese predette mediante la concessione del periodo di
adeguamento,   previsto   dalla   regolamentazione   comunitaria   in
precedenza  citata  fissandone  il  termine alla data del 31 dicembre
2004,  oltre  la  quale il nome geografico «Altamura» e' riservato al
prodotto  di  panetteria  ottenuto  nel  rispetto del disciplinare di
produzione,  approvato  con  il  regolamento di registrazione (CE) n.
1291/2003 della Commissione del 18 luglio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  concesso  il  periodo  di  adeguamento  previsto  dall'art.  5,
paragrafo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92  del Consiglio del
17 marzo  1997 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari,
come  integrato  dall'art.  1,  paragrafo  2  del regolamento (CE) n.
535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997, concernente la produzione e
la   commercializzazione   di   prodotti  di  panetteria  recanti  il
riferimento al nome geografico «Altamura».