IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato alla pesca e all'acquacoltura

  Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  2792/1999  del  Consiglio,  del
17 dicembre  1999,  cosi'  come  modificato  dal  regolamento (CE) n.
2369/2002  del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante le modalita' e
condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del
20 dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione e allo sfruttamento
sostenibile  delle  risorse  della  pesca  nell'ambito della politica
comune della pesca;
  Visto  il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina
del rilascio della licenza da pesca;
  Visto  il  decreto ministeriale 30 giugno 2003 recante le modalita'
di  presentazione e le condizioni di ammissibilita' delle domande per
le nuove costruzioni;
  Considerato  che  spetta  agli Stati membri garantire l'adattamento
della  capacita'  globale  di  pesca della propria flotta in funzione
delle  risorse  alieutiche  disponibili  e che, nel corso del biennio
2003/2004, nel concedere aiuti pubblici al rinnovo della flotta, deve
ridursi  del  3% la capacita' globale di riferimento e che tali aiuti
al  rinnovo  saranno  ancora  consentiti  agli  Stati  membri fino al
31 dicembre 2004 e solo per unita' al di sotto di 400 GT;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
                               Decreta
                               Art. 1.
  1. Possono presentare domanda per nuova costruzione, ai sensi delle
norme  nelle premesse indicate, i proprietari o eredi di nave perduta
per  naufragio  negli  ultimi  dieci  anni,  sempreche'  in relazione
all'unita'  perduta sia stato gia' richiesto, alla direzione generale
per   la  pesca  e  l'acquacoltura,  il  nulla  osta  per  una  nuova
costruzione.
  2. La domanda di cui al precedente comma deve contenere l'esplicita
rinuncia  al  30%  del valore in GT e, ove non disponibile, in T.S.L.
della  nave  perduta  ovvero  l'offerta  in  ritiro  di  tonnellaggio
compensativo   della  medesima  percentuale,  senza  possibilita'  di
incremento  del  valore in Kw della potenza motore relativo alla nave
perduta.
  3.  Ai  fini della presentazione della domanda di cui ai precedenti
commi,  completa della relativa documentazione, il termine perentorio
di  sessanta  giorni  di cui al decreto 30 giugno 2003 nelle premesse
indicato, e' esteso di ulteriori quindici giorni.
  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  alla  registrazione degli
organi di controllo.
    Roma, 30 luglio 2003

                                          Il Sottosegretario di Stato
                                              Scarpa Bonazza Buora

  Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003

  Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle attivita' produttive,
registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n. 143