IL RETTORE
  Vista   la   legge  9 maggio  1989,  n.  168,  in  particolare  gli
articoli 6, 7 e 16;
  Visto   il  testo  unico  delle  Leggi  sull'Istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  lo  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli studi di
Urbino  «Carlo  Bo»,  emanato  con  decreto rettorale n. 628/1999 del
20 luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 3 agosto
1999,   n.  180  e  succes-sive  modificazioni  ed  integrazioni,  in
particolare il comma 3 dell'art. 50;
  Vista  la delibera adottata nella riunione del 21 novembre 2001 con
la  quale  il  senato  accademico,  nel  quadro della valutazione del
processo  di attuazione dello statuto, ha costituito una commissione,
con   compiti   meramente   istruttori,   per  consentire  al  senato
accademico,   sentite  le  facolta',  di  proporre  al  consiglio  di
amministrazione le modifiche e le integrazioni piu' opportune;
  Constatato  che  i  consigli  delle  facolta'  di  cui  si  compone
l'Universita'  degli  studi  di  Urbino  «Carlo Bo» hanno espresso il
parere per le parti di loro competenza;
  Vista  la proposta del senato accademico formulata nella seduta del
24 settembre 2003;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 settembre
2003;
  Vista  la  nota rettorale del 3 ottobre 2003 - Prot. n. 18974 - con
la  quale  la proposta di modifica allo statuto e' stata inoltrata al
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca per il
prescritto parere di legittimita' e di merito;
  Atteso  che  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  con  nota del 3 novembre 2003 - Prot. n. 3471 - ha trasmesso
il  decreto  ministeriale  3 novembre  2003  con  il quale sono stati
formulati alcuni rilievi alle modifiche proposte;
  Considerato  che  il  consiglio di amministrazione nella seduta del
12 novembre  2003, previo parere espresso dal senato accademico nella
seduta  del  12 novembre  2003, ha preso atto degli anzidetti rilievi
conformandosi ai medesimi;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Urbino «Carlo Bo»,
emanato  con  decreto  rettorale  n.  628/1999  del  20 luglio  1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  3 agosto 1999, n. 180, e
successive  modificazioni e integrazioni, e' ulteriormente modificato
ed integrato come segue:

                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Capo I
                         Principi direttivi
                               Art. 8.
                             Regolamenti
  Al   comma   1.   e   al   comma  4.  le  parole  «Regolamento  per
l'amministrazione,  la  finanza  e la contabilita» vengono sostituite
con le parole «Regolamento di amministrazione e contabilita».
                              Titolo II
            STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA
                               Art. 9.
                 Strutture didattiche e scientifiche
  Al  comma  1.  le parole «art. 16» vengono sostituite con le parole
«art. 17».
                              Art. 10.
                              Facolta'
  Al  comma  1. le parole «corsi di laurea» vengono sostituite con le
parole «corsi di studio».
                              Art. 11.
                               Preside
  Al  comma 5. la parola «Pro-rettore» viene sostituita con le parole
«Pro-rettore    vicario»,   e,   dopo   le   parole   «consiglio   di
amministrazione»   vengono  aggiunte  le  parole  «e  del  Nucleo  di
valutazione».
                              Art. 12.
                        Consiglio di facolta'
  Al  comma  1. le parole «tecnico-amministrativo» vengono sostituite
con le parole «tecnico e amministrativo».
                              Art. 13.
                    Consiglio di corso di studio
  Al  comma  1. le parole «tecnico-amministrativo» vengono sostituite
con le parole «tecnico e amministrativo».
  Dopo  l'art.  14  -  Dipartimenti  - Istituti - Centri di ricerca e
prima dell'art. 16 - Dottorati di ricerca, viene inserito il seguente
nuovo  «Art.  15  -  Formazione  post  lauream»,  con  il conseguente
scorrimento della numerazione successiva.
                              Art. 15.
                       Formazione post lauream
  1.  L'Universita'  promuove  e organizza la formazione post lauream
sia nel campo della ricerca sia ai fini delle professioni e favorisce
la   formazione   continua  e  l'aggiornamento  dei  laureati,  anche
attraverso proprie istituzioni dedicate a tali fini.
                             Titolo III
                          ORGANI DI ATENEO
                              Art. 21.
                        Rettore (ora Art. 22)
  Al   comma   1.,   lettera   e),   le   parole   «Regolamento   per
l'amministrazione,  la  finanza  e la contabilita» vengono sostituite
con le parole «Regolamento di amministrazione e contabilita».
  Al  comma  3., dopo la parola «funzione» vengono aggiunte le parole
«.  Il  Pro-Rettore  vicario»  e  dopo  le  parole  «del consiglio di
amministrazione» sostituire con la parola «e».
  Al  comma  6.,  la  lettera  c)  viene  cosi'  riformulata:  «c) ai
rappresentanti   degli   studenti   e   del   personale   tecnico   e
amministrativo   nel   senato   accademico   e   nel   consiglio   di
amministrazione.».
                              Art. 22.
                   Senato accademico (ora Art. 23)
  Al comma 1. dopo le parole «di I fascia» viene inserita la seguente
frase:  «Sugli  argomenti previsti al successivo comma 3, lettere b),
d),  i),  l),  il senato accademico e' integrato da un rappresentante
del  personale tecnico e amministrativo, dal presidente del consiglio
degli  studenti e da un rappresentante dei direttori di dipartimento,
ove essi siano costituiti almeno in numero di 3.».
  Al   comma  3.,  lettera  b),  le  parole  «udito,  per  quanto  di
competenza, il» vengono sostituite con le parole «in conformita' alla
verifica di fattibilita' finanziaria da parte del».
                              Art. 23.
             Consiglio di amministrazione (ora Art. 24)
  Il comma 2. e' sostituito dal seguente:
  2. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il rettore;
    b) il pro-rettore vicario;
    c) il direttore amministrativo;
    d) due  rappresentanti  dei  professori  di prima fascia, che non
rivestano la carica di preside;
    e) due rappresentanti dei professori di seconda fascia;
    f) due rappresentanti dei ricercatori;
    g) un     rappresentante    per    ognuna    delle    tre    aree
scientifico-disciplinari   in   cui   sono   suddivise   le  facolta'
dell'Ateneo.  Le aree scientifico-disciplinari sono le seguenti: area
scientifica  (S.),  area  giuridico-economico-sociale (G.E.S.) e area
umanistica (U.);
    h) due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
    i) due rappresentanti degli studenti;
    l) il sindaco pro-tempore del comune di Urbino;
    m) il presidente pro-tempore della provincia di Pesaro e Urbino;
    n) il  presidente pro-tempore della giunta della regione Marche o
un assessore suo delegato;
    o) rappresentanti,  fino  ad  un  numero massimo di tre, di altri
enti,  pubblici  o  privati,  istituzioni, associazioni e singoli che
abbiano  annualmente  versato,  anche  in  consorzio per ogni anno di
vigenza  del  consiglio  di  amministrazione,  un congruo contributo,
comunque  non  inferiore  allo  0,50% del bilancio dell'Universita' o
finanziato in pari misura progetti di interesse generale dell'Ateneo.
  Possono  assistere  alle  sedute del consiglio di amministrazione i
componenti  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  singolarmente o
collegialmente.
  Il  comma  3.  viene  sostituito dal seguente: «I rappresentanti di
area di cui alla lettera g) sono nominati dai consigli delle facolta'
componenti  l'area  e  devono  riportare  il  voto  favorevole  della
maggioranza  di  tali consigli. Il rappresentante dell'area va scelto
tra  docenti  di  facolta'  diverse  da quelle a cui appartengono gli
eletti ai sensi delle lettere d), e) ed f) del comma 2.».
  Al  comma  4.  le  lettere «i), l) ed m)» vengono sostituite con le
lettere «l), m) ed n)».
  Al comma 5. la lettera «n)», viene sostituita dalla lettera «o)».
  Al comma 7. la parola «tre», viene sostituita dalla parola «due».
  Al  comma  11. dopo le parole «proprio parere», vengono aggiunte le
parole «, vincolante sugli aspetti finanziari,».
                              Art. 24.
                 Collegio dei revisori (ora Art. 25)
  Il comma 1. viene cosi' riformulato:
  1.   Il   collegio  dei  revisori  e'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione  e  dura  in  carica  un  triennio. Si compone di tre
membri,  iscritti  nel  registro  dei  revisori contabili, di cui uno
scelto  tra i dirigenti o i funzionari del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
                              Art. 25.
               Consiglio degli studenti (ora Art. 26)
  Al  comma  4. dopo le parole «diritto allo studio» vengono aggiunte
le  parole  «e  nel  comitato  per  lo sport universitario» e dopo le
parole «a tutti gli effetti» vengono aggiunte le parole «e partecipa,
per  gli  argomenti  previsti  dall'art.  23,  alle sedute del senato
accademico.».
  L'art.  27.  -  Nuclei di valutazione viene sostituito dal seguente
nuovo «Art. 28 - Nucleo di valutazione interna di Ateneo.».
                              Art. 28.
              Nucleo di valutazione interna di Ateneo.
  1.  Il  nucleo  di  valutazione  interna  di Ateneo e' nominato dal
rettore,  su parere conforme del senato accademico e del consiglio di
amministrazione,  in modo da assicurare la piu' ampia e differenziata
presenza di competenze disciplinari e l'apporto di esperti esterni di
alta  qualificazione.  Un  apposito  regolamento  fissa il numero dei
membri e la loro durata in carica.
Il  «Titolo  IV  -  Uffici  ed  organizzazione  amministrativa» viene
      sostituito dal «Titolo IV - Organizzazione degli uffici»
  L'art.  28  -  Generalita' viene sostituito dal seguente «Art. 29 -
Funzioni di indirizzo».
                              Art. 29.
                        Funzioni di indirizzo
  1.  Gli  organi  di  governo  dell'Ateneo  esercitano,  secondo  le
rispettive  competenze,  le  funzioni  di  indirizzo,  definendo  gli
obiettivi  e  i programmi da attuare, e verificano la rispondenza dei
risultati   dell'attivita'   amministrativa  e  della  gestione  agli
obiettivi indicati e agli indirizzi impartiti, a tal fine avvalendosi
degli uffici di controllo di cui al successivo art. 31.
  2. Spetta agli organi di governo dell'Ateneo, in particolare:
    a) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani, programmi e
l'adozione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la
gestione;
    b) la  definizione  delle  linee  fondamentali  di organizzazione
degli uffici;
    c) l'individuazione    delle    risorse   umane,   materiali   ed
economico-finanziarie  da  destinare alle diverse finalita' e la loro
ripartizione fra gli uffici dirigenziali;
    d) la    definizione   di   criteri   generali   per   assicurare
l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo.
  Dopo l'art. 29 - Funzioni di indirizzo, vengono aggiunti i seguenti
nuovi articoli:
    Art. 30 - Funzioni di gestione;
    Art. 31 - Funzioni di controllo;
    Art. 32 - Direttore amministrativo;
    Art. 33 - Accesso alla dirigenza;
    Art. 34 - Incarichi dirigenziali; come di seguito riportati:
                              Art. 30.
                        Funzioni di gestione
  1.  Il  direttore  amministrativo  e i dirigenti curano la gestione
finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante autonomi poteri di
spesa,  di  organizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e di
controllo,  ed  in  modo da garantirne l'imparzialita', legittimita',
trasparenza,  efficienza, efficacia ed economicita'. Essi assumono in
via  esclusiva  la  responsabilita' dell'attuazione degli obiettivi e
dei  programmi definiti dagli organi di governo, e delle direttive da
questi impartite.
  I  poteri di spesa sono altresi' esercitati dai titolari dei centri
di  responsabilita'  secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento  di
amministrazione e contabilita'.
                              Art. 31.
                        Funzioni di controllo
  1.  Ai  fini  della  verifica  dei  risultati  della gestione e del
rispetto  degli  indirizzi  impartiti,  l'Universita'  puo'  dotarsi,
mediante apposito regolamento, di un ufficio di controllo strategico,
posto   in   posizione   di   autonomia   rispetto   alla   struttura
amministrativa,  che  riferisce  al  rettore  e  agli altri organi di
governo dell'Ateneo.
  2.  Uno  specifico  regolamento disciplina altresi' le modalita' di
costituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli uffici cui e'
attribuito il controllo di gestione, posti sotto la diretta vigilanza
del direttore amministrativo, al quale riferiscono.
                              Art. 32.
                      Direttore amministrativo
  1. Il direttore amministrativo sovrintende agli Uffici e ai servizi
centrali di Ateneo, ed esercita una generale attivita' di direzione e
controllo   nei   confronti   dell'intera   struttura  amministrativa
dell'Universita'.
  2. Il direttore amministrativo svolge una funzione di coordinamento
dell'attivita'  dei  dirigenti.  Nell'ambito degli atti organizzativi
adottati  e  delle  direttive  emanate  dagli organi di governo, egli
assume  le  determinazioni  per  l'organizzazione  degli  uffici e le
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacita'
e i poteri del privato datore di lavoro.
  3. Il direttore amministrativo partecipa alle riunioni degli organi
di  governo dell'Ateneo, ai quali puo' presentare proposte in materia
di  organizzazione degli uffici e gestione del personale. Egli redige
ed  invia  al  consiglio  di  amministrazione  una  relazione annuale
sull'attivita' svolta.
  4.   L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito  dal
consiglio  di  amministrazione,  su  proposta del rettore, a soggetti
provvisti  di  competenze  professionali  adeguate  alle  mansioni da
svolgere.  L'incarico  ha  durata  non  superiore  a quattro anni, e'
rinnovabile, e puo' essere revocato prima della scadenza, su proposta
del rettore, con atto motivato del consiglio di amministrazione.
                              Art. 33.
                       Accesso alla dirigenza
  1.  L'accesso alla qualifica di dirigente avviene mediante concorso
per  esami  indetto dal consiglio di amministrazione, su proposta del
rettore, sentito il direttore amministrativo.
  2.  Le  modalita'  di  svolgimento del concorso devono garantire in
misura  adeguata  l'accesso  dall'esterno e si conformano ai seguenti
principi:
    a) adeguata pubblicita' della selezione;
    b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,  idonei a
verificare  il  possesso  dei  requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire;
    c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori;
    d) composizione  delle  commissioni  con  presenza  di esperti di
provata  competenza  nelle  materie  di  concorso,  che non ricoprano
cariche   politiche  e  che  non  siano  rappresentanti  sindacali  o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
                              Art. 34.
                       Incarichi dirigenziali
  1.  Gli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali  sono attribuiti dal
rettore,   su   proposta   del   direttore  amministrativo,  a  tempo
determinato e con facolta' di rinnovo.
  2.  Gli  incarichi  sono  conferiti ai dipendenti in possesso della
qualifica  di dirigente di ruolo, assunti secondo le modalita' di cui
al precedente art. 33.
  3.  Entro limiti e secondo modalita' definiti con apposita delibera
del  consiglio  di  amministrazione,  gli  incarichi  possono  essere
conferiti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a
persone   esterne   di   comprovata   e   particolare  qualificazione
professionale  e  esperienza  di funzioni dirigenziali o in posizione
funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza nel settore pubblico
o  privato,  ovvero  a  dipendenti  di  ruolo  dell'Ateneo  privi  di
qualifica   dirigenziale   che   siano   in   possesso  di  specifica
preparazione professionale, culturale o tecnico-scientifica.
  4.  La  grave  inosservanza delle direttive, o i risultati negativi
della  gestione, accertati anche dai competenti servizi di controllo,
possono  comportare,  secondo  modalita'  e  procedure determinate da
apposito regolamento, la rimozione dall'incarico. Sono fatte salve le
eventuali  diverse misure che attengono alla gestione del rapporto di
lavoro.
  L'art.  29  -  Sistema  bibliotecario  di  Ateneo  viene sostituito
dall'«Art. 35 - Sistema bibliotecario di Ateneo».
                              Art. 35.
                   Sistema bibliotecario di Ateneo
  1.  Il  regolamento generale di Ateneo definisce l'organizzazione e
il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono
le  biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita', con lo
scopo  di  sviluppare  ed  organizzare  in  forme coordinate tra aree
omogenee,  l'acquisizione,  la  conservazione,  l'aggiornamento  e la
fruizione  del  patrimonio  bibliotecario  e  documentale, nonche' la
diffusione dell'informazione bibliografica.
  L'art.  30  -  Centri  di servizio viene sostituito dall'«Art. 36 -
Centri di servizio».
                              Art. 36.
                         Centri di servizio
  1.  Per  l'organizzazione  e  l'erogazione  di  servizi strumentali
all'attivita'  didattica  e  di  ricerca  possono istituirsi, secondo
modalita'  definite  dal  regolamento  generale  di Ateneo, Centri di
servizio di Ateneo o di facolta'.
  L'art.   31   -  Centro  universitario  sportivo  viene  sostituito
dall'«Art. 37 - Comitato per lo sport universitario».
                              Art. 37.
                 Comitato per lo sport universitario
  1.  E'  costituito  presso  l'Universita'  il comitato per lo sport
universitario,  con lo scopo di promuovere l'attivita' sportiva degli
studenti e del personale universitario, sovrintendendo agli indirizzi
di gestione degli impianti a disposizione ed ai programmi di sviluppo
delle varie attivita'.
  2. Il comitato per lo sport universitario e' composto da:
    il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente;
    un   componente   designato   dagli  enti  sportivi  universitari
legalmente  riconosciuti  che  organizzano l'attivita' sportiva degli
studenti su base nazionale e internazionale;
    un  docente  designato dal senato accademico ed un rappresentante
del  personale  tecnico  e  amministrativo designato dal consiglio di
amministrazione;
    due  studenti  designati  dal  consiglio  degli  studenti  al suo
interno;
    il direttore amministrativo o un suo delegato, anche con funzioni
di segretario.
Il  Titolo  V  -  Stato  giuridico  ed  economico del personale viene
        sostituito dal «Titolo V - Disciplina del personale»
  La dicitura Capo I - Personale docente, viene soppressa.
  L'Art.  32  -  Stato  giuridico  ed economico, viene sostituito dal
seguente «Art. 38 - Personale docente».
                              Art. 38.
                          Personale docente
  1.  Ai  professori  di  ruolo ed ai ricercatori dell'Universita' si
applica lo stato giuridico ed il trattamento economico vigente per il
corrispondente  personale  delle  Universita'  statali,  fatte  salve
eventuali disposizioni piu' favorevoli.
  2.  Le  dotazioni  relative  ai posti di ruolo delle facolta', sono
periodicamente  determinate  dal  senato accademico entro i limiti di
spesa fissati dal consiglio di amministrazione.
  3. Al rettore, al pro-rettore vicario, ai pro-rettori, ai presidi e
ai  direttori  di  dipartimento  e  dei centri di servizio di Ateneo,
spetta  una  indennita'  di carica, il cui ammontare e' stabilito dal
consiglio  di  amministrazione.  L'indennita'  di carica spettante al
rettore  viene fissata dal consiglio di amministrazione tenendo conto
dei  criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti per la retribuzione
dell'incarico di direttore amministrativo.
  4.  Al  personale  docente  dell'Universita'  spetta il trattamento
pensionistico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
  Dopo  l'Art.  32  -  Stato  giuridico  ed  economico (ora Art. 38 -
Personale  docente)  viene  inserito  il  seguente  nuovo  «Art. 39 -
Personale tecnico e amministrativo»:
                              Art. 39.
                 Personale tecnico e amministrativo
  1.  La dotazione organica del personale tecnico e amministrativo e'
periodicamente  definita  dal  consiglio  di amministrazione, secondo
precisi criteri di programmazione.
  2.  Le  assunzioni  di personale tecnico e amministrativo avvengono
tramite  procedure  selettive  che  garantiscono  in  misura adeguata
l'accesso dall'esterno, e si conformano ai principi indicati all'Art.
33, comma 2.
  3.  Al  personale  tecnico  e  amministrativo  della Universita' si
applica lo stato giuridico ed il trattamento economico vigente per il
corrispondente  personale  delle  Universita'  statali,  fatte  salve
eventuali disposizioni di Ateneo piu' favorevoli.
  4. Al personale tecnico e amministrativo dell'Universita' spetta il
trattamento  pensionistico  previsto  dalle  vigenti  disposizioni di
legge.
  Vengono soppressi i seguenti articoli:
    Art. 33 - Trattamento di quiescenza;
    Art. 34 - Trattamento di previdenza;
    Art. 35 - Indennita' di carica.
  Viene soppresso il Capo II - Dirigenti - comprendente gli articoli:
    Art. 36 - Direttore amministrativo;
    Art. 37 - Dirigenti e funzioni dirigenziali.
  Viene  soppresso  il  Capo  III  - Personale di amministrazione, di
biblioteca, tecnico e ausiliario comprende gli articoli:
    Art. 38 - Aree funzionali e profili professionali;
    Art. 39 - Economo;
    Art. 40 - Pianta organica;
    Art. 41 - Concorsi, assunzioni, stato giuridico ed economico;
    Art. 42 - Trattamento di quiescenza;
    Art. 43 - Indennita' di buonuscita.
Titolo VI
                 NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
  Viene   modificata   la   numerazione   dei  seguenti  articoli che
mantengono comunque la stessa formulazione:
    Art.  44  -  Servizio  di  tesoreria  - ora Art. 40 - Servizio di
tesoreria;
    Art.  45  - Funzionamento degli organi collegiali - ora Art. 41 -
Funzionamento degli organi collegiali;
    Art.  46  -  Partecipazione  a  organismi privati - ora Art. 42 -
Partecipazione a organismi privati;
    Art.  47  -  Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' -
ora Art. 43 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'.
                              Art. 48.
                       Logotipo (ora Art. 44)
  Al  comma  2. le parole «Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica»  sono sostituite dalle parole «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
                              Art. 49.
   Entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti (ora Art. 45)
  Al  comma 1. dopo la parola «Statuto» sono aggiunte le parole «e le
sue modifiche».
                              Art. 50.
           Norme di attuazione e transitorie (ora Art. 46)
  Al  comma  1. le parole «Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica»  sono sostituite dalle parole «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
  I commi, 3., 4. e 5. sono soppressi.
  Al  comma  7.  le  parole «Sempre che» sono sostituite dalla parola
«Qualora».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Urbino, 13 novembre 2003
                                                 Il rettore: Bogliolo