Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole e forestali
                                  Alle    regioni    -    assessorati
                                  agricoltura
                                  Alle province autonome
                                  All'Agecontrol
                                  Alle Unioni nazionali olivicole
                                  Alle     associazioni     olivicole
                                  indipendenti
                                  A tutte le associazioni olivicole
                                  Alle  associazioni tra le industrie
                                  olearie
                                  Alle associazioni di frantoiani
                                  A   tutte   le   organizzazioni  di
                                  categoria
                                  A tutti gli operatori del settore

  In   seguito   all'adozione,   da  parte  di  questa  Agenzia,  dei
provvedimenti  definitivi di approvazione dei programmi presentati ai
sensi  del regolamento (CE) 1334/02, e' stata ravvisata la necessita'
di  chiarire  alcuni  aspetti  inerenti  l'attivazione  dei  suddetti
programmi,   anche   sulla  base  di  quanto  emerso  in  esito  agli
approfondimenti  congiunti con i diversi rappresentanti della filiera
olivicola.
  A tale riguardo si ritiene necessario precisare quanto segue:
        1. Riconoscimento dell'I.V.A. sulle spese sostenute.
  Come  gia'  comunicato  con  la  circolare AGEA n. 26 del 20 maggio
2003,   questa  Agenzia,  anche  in  considerazione  dei  chiarimenti
recentemente forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.
54/E  del 24 aprile 2001, non puo' riconoscere alcun importo a titolo
di  I.V.A.  sulle spese sostenute, in quanto trattasi di contributo a
fondo  perduto  nel  cui  ambito di erogazione non si configura alcun
rapporto  di  natura sinallagmatica tra l'Agenzia e le organizzazioni
degli operatori.
  Pertanto, tutte le spese sostenute dovranno essere rendicontate, in
conformita'  a  quanto disposto con la circolare AGEA n. 26, al netto
dell'I.V.A.
               2. Riformulazione dei piani finanziari.
  In  seguito  alla  riduzione degli importi del programma approvato,
deliberata  dal  Comitato  di  valutazione,  in  esito  alla prevista
riconciliazione  dei dati finanziari, si rende necessario riformulare
il  prospetto  delle spese ripartito secondo le attivita' e i settori
di  attivita'  -  costi  previsti  per  singola  voce  di spesa ed il
prospetto  riassuntivo  relativo  al  finanziamento  per  settori  di
attivita'.
  A  tale  riguardo  al fine di assicurare la massima snellezza nella
prosecuzione  del relativo procedimento amministrativo e di mantenere
inalterate  le  percentualiminime attribuite dal decreto ministeriale
n.  1070  del  16 maggio  2003  a  ciascuna  delle  quattro  previste
tipologie   di  attivita',  la  riduzione  determinata  dal  Comitato
sull'importo   complessivo  del  programma  dovra'  essere  applicata
proporzionalmente  ai  diversi  settori  di  attivita'  previsti  dal
programma.
  Gli   importi   cosi'   rideterminati   costituiranno  elemento  di
riferimento  anche  ai  fini  delle  previste  verifiche  contabili e
tecniche da parte dell'Agecontrol.
  Nei  casi di riformulazione del programma che prevedano modulazioni
tra   le   diverse  azioni  previste  nell'ambito  di  una  specifica
attivita',   si   dovra'  fare  riferimento  alle  disposizioni  gia'
impartite dalla circolare n. 26 del 20 maggio 2003, paragrafo 4.
                            3. Acquisti.
  Al  fine di favorire lo snellimento delle procedure di gestione dei
programmi,  per gli acquisti di materiale di consumo l'organizzazione
degli  operatori  e'  esentata  dagli  obblighi  della  richiesta dei
previsti  tre preventivi per gli acquisti di importo inferiore a 1000
euro.
             4. Contratti con dipendenti/professionisti.
  Nell'ambito  di  attuazione  delle  attivita' previste, i contratti
stipulati  con  collaboratori  o  professionisti devono rispettare la
vigente normativa in materia fiscale e di diritto del lavoro.
  Nel  caso in cui le organizzazioni di operatori utilizzino, ai fini
dell'attuazione  delle attivita', personale dipendente, dovra' essere
tenuta  un'apposita  contabilita'  oraria  per il tempo espressamente
dedicato all'attuazione dei programmi di attivita'.
                     5. Spese di progettazione.
  In  conformita'  al disciplinare comunitario di imputabilita' delle
spese  di  cui all'allegato n. 11 della circolare n. 26 del 20 maggio
2003,  non  possono  essere riconosciute, nell'ambito dell'erogazione
del  contributo  in  questione  le  spese di progettazione, in quanto
trattasi   di  spese  sostenute  anteriormente  all'approvazione  del
programma.
  Tali spese non dovranno pertanto essere indicate nei rendiconti.
         6. Non sovrapponibilita' delle attivita' previste.
  Il  decreto  ministeriale n. 1070 del 16 maggio 2003, attuativo del
regolamento  indicato  in  oggetto  stabilisce  che,  nell'ambito dei
programmi  presentati  dalle  organizzazioni di operatori del settore
oleicolo,  non  devono  esistere  sovrapposizioni  tra  le  attivita'
approvate  ai  sensi  del  regolamento 1334/02 e quelle approvate per
effetto  del  regolamento  528/99, nonche' riguardo alle azioni nello
specifico  comparto  recate  dai piani di sviluppo rurale (PSR) e dai
piani operativi regionali (POR).
  Nel  suddetto contesto normativo, le regioni e le province autonome
hanno   competenza   diretta   in   materia,   sia  sul  piano  della
realizzazione  delle  azioni  che  del  monitoraggio,  nonche'  della
effettuazione dei controlli puntuali.
  A tale riguardo, in considerazione dell'esigenza di una dettagliata
individuazione  dei  criteri  spazio-temporali  da  adottare  per  la
determinazione  delle  specifiche  fattispecie  di  sovrapponibilita'
delle  azioni,  questa  Agenzia  ha  interessato  il  Ministero delle
politiche agricole e forestali affinche' vengano impartite specifiche
disposizioni  in  materia, anche al fine di assicurare, nel quadro di
una  efficace  attivita'  di controllo dei programmi in questione, la
corretta determinazione delle spese ammissibili al finanziamento.
  Qualora   alcune   attivita'   vengano   svolte  con  l'apporto  di
olivicoltori,   dovra'   essere   prodotta  la  autodichiarazione  di
responsabilita'  di  non sovrapposizione con le azioni finanziate dal
regolamento  (CE) n. 528/99, dai piani di sviluppo rurale (PSR) e dai
piani  operativi  regionali  (POR), redatta in conformita' al modello
allegato,  corredata  da  fotocopia  integrale, fronte e retro, di un
documento di identita' in corso di validita'.
  Con  riguardo  alla  tenuta  della contabilita' relativa alle spese
sostenute  nell'ambito  del programma approvato, in sede di controllo
contabile   gli   ispettori   dell'Agecontrol   dovranno,  dopo  aver
effettuato  le  previste  verifiche,  apporre  su ciascuna fattura la
dicitura   «Fattura   relativa   a   spese  sostenute  e  quietanzate
nell'ambito del programma finanziato dal regolamento 1334/2002».
             7. Cauzione per l'erogazione dell'anticipo.
  Ai  sensi  dell'art. 8 del regolamento 1334/02 paragrafo 3, ai fini
della  corresponsione  dell'anticipo,  dovra'  essere  presentata una
cauzione  di  un  importo  pari  al 110% della somma complessivamente
richiesta a titolo di anticipo, che verra' erogata nelle due previste
rate  di  un  terzo e di due terzi, secondo le modalita' previste dal
paragrafo 2 del suddetto articolo.
  In  considerazione  del  termine  ultimo per la presentazione della
domanda  del  finanziamento o dell'eventuale saldo, fissato dall'art.
9,  punto  1)  del  citato regolamento (CE) n. 1334/02 al 25 febbraio
2005   e   del  connesso  termine  per  il  versamento  del  relativo
contributo,  di  cui al punto 4) dello stesso articolo, ai fini della
determinazione  del  periodo di durata della garanzia, all'art. 2 del
testo  della cauzione, dovra' essere riportata la dicitura di seguito
specificata:
  «La  presente  garanzia  avra'  durata  fino al 31 maggio 2005, con
automatica  rinnovazione per ulteriori sei mesi. L'AGEA, con motivata
richiesta,  inviata almeno quindici giorni prima della scadenza della
durata   massima,  puo'  richiedere  una  proroga  per  un  ulteriore
semestre,  che  il  fideiussore  si  impegna  a  concedere,  oltre ad
eventuali  ulteriori  proroghe semestrali per cause non dipendenti da
volonta' dell'AGEA».
                        8. Opere in economia.
  Nel  caso  in  cui  tra  le  attivita'  previste  nel programma sia
compresa   la   realizzazione   di   opere   effettuate  direttamente
dall'agricoltore  con  proprio  lavoro  la quantificazione del valore
dell'intervento  dovra'  essere  effettuata  sulla base delle tariffe
orarie o giornaliere per le stesse attivita', determinate nei listini
della  Camera di commercio competente per luogo e dovra' risultare da
un'apposita autodichiarazione redatta dall'agricoltore in conformita'
al  modello allegato corredata da fotocopia integrale, fronte e retro
di un documento di identita' del dichiarante, in corso di validita'.
                      9. Anticipazioni e saldi.
  L'erogazione    del   contributo   in   questione   puo'   avvenire
esclusivamente  secondo le due procedure stabilite dal regolamento CE
1334/02 ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9.
  In particolare:
    l'organizzazione  che ha richiesto l'anticipo ricevera' l'importo
spettante   in   due  rate,  pari  rispettivamente  a  1/3  e  a  2/3
dell'ammontare  complessivamente  richiesto  ad  anticipo.  La  somma
rimanente verra' versata a saldo;
    l'organizzazione  che  non  ha  richiesto l'anticipo ricevera' il
finanziamento  in  un'unica  soluzione secondo la tempistica prevista
per l'erogazione del saldo.
  Non   e'   prevista   la  possibilita'  di  erogazioni  relative  a
rendicontazioni intermedie.
    Roma, 4 novembre 2003
                      Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli