IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono attribuiti secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere a), b), c) dello stesso comma 2; Visto il proprio decreto n. 28906 del 25 settembre 2003, con il quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno finanziario 2003 e' stato individuato, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 72, il capitolo n. 8932 concernente il «Fondo per le agevolazioni alla ricerca», con una dotazione di Euro 352.753.000 in termini di competenza e di cassa; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 agosto 1999, n. 201, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5, il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione dello stesso Ministero; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, in particolare, l'art. 45, commi 15 e 16; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 gennaio 2001, n. 14, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 8 agosto 1997, n. 954, pubblicato nel supplemento ordinario n. 232 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 novembre 1997, n. 270, recante: «Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 23 ottobre 1997, n. 629, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 febbraio 1998, n. 27, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle piccole e medie imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla formazione, n. 98/C 343/07, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'11 novembre 1998, n. C 343/10; Vista la comunicazione della commissione europea relativa agli aiuti «de minimis» n. 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996, n. C68/9; Attesa la necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72, comma 2, della richiamata legge n. 289 del 2002 per gli interventi da effettuare da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca; Vista la documentazione trasmessa con nota del 25 luglio 2003, n. 6353, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini dell'intesa prevista dal ripetuto art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002; Considerato che l'intensita' dell'aiuto derivante dall'applicazione delle misure agevolative come di seguito disciplinate risulta inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, gia' approvate dalla Commissione europea; D'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito: «MIUR») a valere sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (di seguito: «FAR»), come individuato con il decreto ministeriale citato nelle premesse, anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data, sono concesse secondo i criteri e le modalita' stabilite dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.