IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art.
72,  il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli
del  bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese
per  contributi  alla  produzione  e agli investimenti affluiscono ad
appositi  fondi  rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa
e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto
comma  1,  concessi  a  decorrere dal 1° gennaio 2003 sono attribuiti
secondo  criteri  e  modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa  con il Ministro competente, sulla base dei
principi indicati alle lettere a), b), c) dello stesso comma 2;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 28906 del 25 settembre 2003, con il
quale,   nello   stato   di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della  ricerca  per  l'anno
finanziario  2003 e' stato individuato, ai sensi del predetto comma 1
dell'art.  72,  il  capitolo  n.  8932  concernente  il «Fondo per le
agevolazioni  alla ricerca», con una dotazione di Euro 352.753.000 in
termini di competenza e di cassa;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 297, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 27 agosto
1999, n. 201, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure  per  il  sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»
e,  in  particolare,  l'art.  5,  il  quale  prevede  che  tutti  gli
interventi  da  esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per
le  agevolazioni  alla  ricerca,  istituito nello stato di previsione
dello stesso Ministero;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, in particolare, l'art.
45, commi 15 e 16;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica in data 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  10  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del 18 gennaio 2001, n. 14, recante: «Modalita'
procedurali  per  la  concessione  delle  agevolazioni  previste  dal
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica in data 8 agosto 1997, n. 954, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  232  alla  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  del  19 novembre  1997, n. 270, recante: «Nuove
modalita'  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli   interventi  a  valere  sul  Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 23 ottobre 1997, n. 629, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  21  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del 3 febbraio 1998, n. 27, recante: «Modalita'
procedurali  per  la  concessione  delle  agevolazioni  ai progetti e
centri  di  ricerca  di  cui  all'art.  6, comma 5, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104,
a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;
  Vista  la  disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla
ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;
  Vista  la  disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle
piccole  e  medie  imprese  n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4;
  Vista  la  disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla
formazione, n. 98/C 343/07, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee dell'11 novembre 1998, n. C 343/10;
  Vista  la  comunicazione  della  commissione  europea relativa agli
aiuti «de minimis» n. 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 6 marzo 1996, n. C68/9;
  Attesa  la  necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72,
comma 2, della richiamata legge n. 289 del 2002 per gli interventi da
effettuare da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  con  le  risorse  del  Fondo per le agevolazioni alla
ricerca;
  Vista  la  documentazione trasmessa con nota del 25 luglio 2003, n.
6353, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ai  fini  dell'intesa  prevista  dal ripetuto art. 72, comma 2, della
legge n. 289 del 2002;
  Considerato che l'intensita' dell'aiuto derivante dall'applicazione
delle   misure  agevolative  come  di  seguito  disciplinate  risulta
inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, gia' approvate
dalla Commissione europea;
  D'intesa  con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni di competenza
del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di
seguito: «MIUR») a valere sulle risorse del Fondo per le agevolazioni
alla  ricerca  (di  seguito:  «FAR»), come individuato con il decreto
ministeriale  citato  nelle  premesse,  anche  se  relative a domande
presentate  antecedentemente  a  tale  data,  sono concesse secondo i
criteri  e  le  modalita'  stabilite  dalle  disposizioni di cui agli
articoli seguenti.