IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri  nazionali,  ai  sensi  dell'art.  19  della citata legge n.
1096/1971,  le  varieta'  indicate  nel  dispositivo  per  le  quali,
altresi'  sono  stati  indicati  i  nominativi dei responsabili della
conservazione in purezza;
  Vista   la   richiesta  degli  interessati  volte  ad  ottenere  la
variazione di dette responsabilita';
  Considerato  che  la  commissione  sementi di cui al citato art. 19
della  legge  n.  1096/1971,  nella  riunione  30  settembre 2003, ha
espresso  parere  favorevole  alla  variazione  della responsabilita'
della   conservazione   in   purezza   delle  varieta'  indicate  nel
dispositivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  ditta  ISI Sementi S.p.A. di Fidenza (Parma), e' cancellata
quale   responsabile  della  conservazione  in  purezza  della  sotto
riportata varieta', iscritta nel registro nazionale delle varieta' di
specie  di piante ortive con il decreto ministeriale a fianco di essa
indicato:

=====================================================================
 Specie  |Codice SIAN|Varieta'|D.M. di iscrizione|D.M. ultimo rinnovo
=====================================================================
Ravanello|000744     |Ciliegia|20/06/77          |16/02/00

  2.   La   ditta  Four  S.r.l.  di  Bolzano,  e'  sostituita,  quale
responsabile  della  conservazione  in  purezza della sotto riportata
varieta', iscritta nel registro nazionale delle varieta' di specie di
piante  ortive con il decreto ministeriale a fianco di essa indicato,
dalla ditta Blumen S.r.l. di Podenzano (Piacenza):

=====================================================================
             |           |             |   D.M. di    | D.M. ultimo
   Specie    |Codice SIAN|  Varieta'   |  iscrizione  |   rinnovo
=====================================================================
Cavolo       |           |Getti e      |              |
broccolo     |002559     |foglie       |10/01/02      |-

  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 12 novembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate

Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14
gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.