IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista   la   domanda   presentata   dal  comitato  promotore  delle
denominazioni  di  origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana»,
«Caciotta  Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio
Romano»,  con  sede  in  Roma,  via  Raffaele  Piria  n. 6, intesa ad
ottenere  la registrazione della denominazione «Abbacchio Romano», ai
sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
  Vista  la  nota protocollo n. 62574 dell'8 maggio 2003 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  comitato  promotore  delle
denominazioni  di  origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana»,
«Caciotta  Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio
Romano»,  ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai  sensi  dell'art.  5  del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come
integrato  all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita',   presente   e   futura,  conseguente  all'eventuale
accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione «Abbacchio
Romano»,  in  attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della domanda avanzata del comitato promotore
delle  denominazioni  di  origine  protetta  «Caseus Romae», «Ricotta
Romana»,  «Caciotta  Romana»  e della indicazione geografica protetta
«Abbacchio  Romano»,  assicuri la protezione a titolo transitorio e a
livello  nazionale della denominazione «Abbacchio Romano», secondo il
disciplinare  di produzione allegato alla nota n. 62574 dell'8 maggio
2003, sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2  del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Abbacchio Romano».