IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante norme
in  materia  di medicinali veterinari e in particolare il capo V agli
articoli 20 e seguenti;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno
1990,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante  procedure
comunitarie  per  la  determinazione dei limiti massimi di residui di
medicinali veterinari negli alimenti di origine animale;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  1873/2003  della  Commissione  del
24 ottobre 2003 recante modifica dell'allegato II del regolamento CEE
n. 2377/90, che riporta principi attivi per i quali non e' necessario
stabilire un limite residuale massimo;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  336,  recante
attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto
di  utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica
e  delle  sostanze  \beta  -agoniste nelle produzioni di animali e le
misure  di  controllo  su  talune  sostanze  e sui loro residui negli
animali   vivi   e  nei  loro  prodotti,  e  successive  modifiche  e
integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili dello Stato e norme di esecuzione, e successive modifiche;
  Considerato  che  il  progesterone, pur essendo un ormone naturale,
puo'  essere  somministrato  impropriamente quale fattore di crescita
nelle specie animali produttrici di alimenti per l'uomo;
  Considerato che la Commissione europea, al fine di evitare tale uso
improprio  dei  farmaci  contenenti  progesterone,  ha  stabilito  di
restringere  l'utilizzo  di  tali  medicinali  per  le specie bovina,
ovina,  caprina  ed  equina,  autorizzandone,  a  scopo terapeutico e
zootecnico, esclusivamente la somministrazione per via intravaginale;
  Valutato,   altresi'   che,   allo   stato,   le   altre   vie   di
somministrazione   non   garantiscono   sufficientemente  dai  rischi
comportati  dalla  presenza  di  residui nella carne e nei prodotti a
base di carne derivati da animali trattati con progesterone;
  Tenuto conto che la via di somministrazione intravaginale, risponde
alle  esigenze  terapeutiche  e  mette  al  riparo da possibili abusi
nell'utilizzo del farmaco;
  Per questi motivi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   E'   revocata  l'autorizzazione  alla  commercializzazione  di
medicinali  veterinari  contenenti  il principio attivo progesterone,
destinati  ad  essere somministrati ad animali produttori di alimenti
per  il consumo umano, di cui all'allegato, nonche' a tutti gli altri
prodotti   contenenti  lo  stesso  principio  attivo,  ancorche'  non
espressamente richiamati.
  2.   Sono   fatti   salvi   i   medicinali   veterinari  contenenti
progesterone,  autorizzati  esclusivamente  alla somministrazione per
via intravaginale.