Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                Rinvio delle elezioni per il rinnovo
                  dei Comitati italiani all'estero

  1.   Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli  italiani
all'estero  (COMITES)  sono  rinviate rispetto alla scadenza prevista
dall'articolo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 maggio  2003,  n. 122. Tali elezioni
avranno luogo entro il 31 marzo 2004.
((  1-bis.  Le  somme  iscritte  in  conto  competenza nello stato di
previsione  del  Ministero degli affari esteri per le elezioni per il
rinnovo  dei Comitati degli italiani all'estero, ai sensi della legge
8 maggio  1985,  n.  205,  non  impegnate  al  termine dell'esercizio
finanziario  2003,  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per  essere  riassegnate,  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle finanze, al medesimo stato di previsione per l'anno finanziario
2004.))
  2.  Gli  attuali  componenti dei Comitati degli italiani all'estero
restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto-legge  31 marzo  2003, n. 52, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   1° aprile  2003,  n.  76,  e
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
          n.  122  (Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2003, n. 125), reca:
          «Differimento  dei  termini  relativi  alle elezioni per il
          rinnovo dei Comitati italiani all'esetero». Si trascrive il
          testo dell'art. 1:
              «Art.  1.  -  Le  elezioni  per il rinnovo dei Comitati
          degli  italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto
          alla   scadenza  prevista  dall'art.  1  del  decreto-legge
          23 novembre  2001,  n.  411, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno
          luogo entro il 31 dicembre 2003.
              2.  Gli  attuali componenti dei Comitati degli italiani
          all'estero  restano  in carica fino all'entrata in funzione
          dei nuovi Comitati».