IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto  l'art.  3  della  legge  26 aprile  1976, n. 221, il quale
dispone  che  il  decreto  del  Ministro per le finanze, con il quale
vengono  fissate,  ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973,
n.  762,  le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi
indicati  nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio
extradoganale di Livigno abbia validita' annuale;
    Visto  la  legge  27 febbraio  2002,  n.  16,  di conversione del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3,
lettera  a)  della  citata  legge  n. 762 del 1973, ha determinato il
nuovo  ammontare  massimo  del  diritto  speciale  applicabile  sulla
benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di
Euro  233 per mille litri di benzina e di Euro 155 per mille litri di
petrolio e di gasolio;
    Visto  il decreto del 19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  305  del  31 dicembre  2002, concernente le misure del
diritto speciale per l'anno 2003, sulla benzina, petrolio, gasolio ed
altri  generi,  istituito  nel territorio extradoganale di Livigno ai
sensi   della   legge   1° novembre   1973,   n.  762,  e  successive
modificazioni;
    Visto  l'art.  55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  istituisce  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e, nel
contempo,  sopprime  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministero delle finanze;
    Considerato  che  il  comune di Livigno, con deliberazioni n. 238
del  25 settembre  2003,  e  n.  267  del  23 ottobre  2003, divenute
esecutive  per  intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita',
ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del
diritto  speciale  previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre
1973,   n.   762,  ai  sensi  del  successivo  art.  3  del  medesimo
provvedimento legislativo;
    Considerato  che la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita'
degli   uffici   provinciali   industria,   commercio  e  artigianato
(U.P.I.C.A.)  non  ha  formulato osservazioni sull'entita' dei valori
medi  dei  prezzi indicati nelle suddette deliberazioni relativamente
agli  oli  combustibili  e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli
altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del
1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3,
lettera b) della medesima legge;
    Considerato  che  occorre  provvedere  alla  determinazione della
misura   del  diritto  speciale  previsto  dall'art.  2  della  legge
1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2004;
    Ritenuto   che,  in  applicazione  delle  disposizioni  contenute
nell'art.  3,  comma  1-bis,  della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di
conversione  del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, e' opportuno
fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in Euro
0,2330  al  litro  e  in  Euro  0,05 al litro per il gasolio e per il
petrolio;
    Ritenuto  di  confermare la misura del medesimo diritto speciale,
indicata  nel  decreto  ministeriale del 19 dicembre 2002, per quanto
concerne gli oli combustibili;
    Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti,
possono  essere  stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella
predetta deliberazione:
      1) olio combustibile fluido:
        a) superiore a 3° E, Euro 2,24 al q.le;
        b) fino a 5° E, Euro 1,96 al q.le;
      2) Olio semifluido e denso:
        a) da 5° fino a 7° E, Euro 2,40 al q.le;
        b) superiore a 7° E, Euro 2,24 al q.le;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La  misura  del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge
1° novembre   1973,  n.  762,  con  le  modifiche  successive,  viene
stabilita  in  Euro  0,2330  al  litro per la benzina ed Euro 0,05 al
litro per il petrolio ed il gasolio.