IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3,  comma  4,  del  testo  unico  delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  come, da ultimo, modificato
dall'art.  3,  comma  2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
il   quale  prevede  che  i  termini  e  le  modalita'  di  pagamento
dell'accisa,  anche  relative  ai  parametri  utili  per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  il  quale prevede che: la disposizione di cui all'art. 3, comma
4,  primo periodo, del predetto testo unico, trova applicazione anche
relativamente  al  pagamento delle imposte di consumo di cui all'art.
62 del medesimo testo unico; per l'anno 2003, il decreto previsto dal
predetto  art. 3, comma 4, e' adottato non oltre il 22 novembre dello
stesso  anno;  la  misura  dell'acconto,  e'  riferita  all'accisa  e
all'imposta  di  consumo rispettivamente dovuta per gli oli minerali,
escluso  il  gas  metano,  e  per  gli oli lubrificanti e i bitumi di
petrolio, con riguardo ai parametri indicati alle lettere a) e b), di
cui al secondo periodo dello stesso comma 1;
  Ritenuta   l'opportunita',  per  l'anno  2003,  di  determinare  in
relazione  ai  termini  e  alle modalita' di pagamento dell'accisa le
disposizioni   utili   per  stabilire  la  competenza  economica  dei
versamenti  d'acconto  ai  sensi  dell'art.  3, comma 4, del predetto
testo  unico,  approvato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per  il  pagamento  dell'accisa,  relativa  alle  immissioni  in
consumo  degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo
dal  16  al 31 dicembre 2003, e' effettuato entro il 27 dicembre 2003
un  versamento  a  titolo di acconto, in misura pari alla percentuale
indicata  nell'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, e successive modificazioni, dell'accisa dovuta per i medesimi
prodotti  immessi  in  consumo  nel periodo dal 1° al 15 dicembre. Al
conguaglio si provvede entro il 16 gennaio 2004.