IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista   la   legge   25 novembre   1971,   n.  1096,  e  successive
modificazioni,  ed  in  particolare  l'art.  12,  che  prevede per le
sementi di mais e soia l'obbligo di iscrizione nel registro nazionale
ovvero nel catalogo comune europeo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni, ed in particolare le norme relative
ai requisiti minimi di purezza varietale per le diverse specie;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile  2001,  n.  212,  ed  in
particolare  l'art.  5,  punto  11, che prevede che il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  determini  con  proprio decreto le
indicazioni  da riportare sul cartellino del produttore apposto sugli
imballaggi;
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con il quale e'
stata  recepita  la  direttiva  (CE)  del  Parlamento  europee  e del
Consiglio  n.  2001/18  del  12 marzo  2001 sull'emissione deliberata
degli OGM;
  Considerata  la  necessita' di garantire ai produttori informazioni
complete sull'assenza di OGM nelle sementi di mais e soia acquistate;
  Considerato che, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di
etichettatura  e di norme di purezza, ai sensi dell'art. 5, comma 11,
del  citato  decreto legislativo n. 212/2001, e' necessario prevedere
che nel cartellino del produttore di sementi apposto sugli imballaggi
sia  con  chiarezza  riportata l'indicazione in ordine all'assenza di
OGM;
  Considerato  che,  a  causa dei tempi ristretti, per la campagna di
semina  2004  non e' possibile da parte degli operatori predisporre i
cartellini con tale indicazione;
  Ritenuto  comunque  necessario assicurare tale informazione, per la
campagna   di   semina   2004,   attraverso   l'indicazione  relativa
all'assenza  di  OGM  che  puo'  essere  fornita anche attraverso una
dichiarazione  che accompagna ciascun lotto di sementi di mais e soia
circolante sul territorio nazionale;
  Considerata   la   necessita'   di   attivare   adeguati  controlli
finalizzati  alla  verifica  della conformita' alla normativa vigente
delle  sementi  di  mais  e soia immesse in commercio con riferimento
all'assenza di OGM;
  Ritenuto   che   il   programma   di   controllo   e'   finalizzato
all'accertamento  dell'assenza  di  OGM  nelle  sementi  prodotte  in
Italia,  in  quelle  provenienti  dai Paesi dell'Unione europea ed in
quelle  provenienti  dai Paesi terzi in modo da evitare il rischio di
ogni forma di contaminazione;
  Ritenuto  che  il  piano di controllo debba essere effettuato nelle
fasi della produzione, della stoccaggio delle sementi provenienti dal
Paesi  dell'Unione  europea e dai Paesi terzi e dell'introduzione nel
territorio italiano attraverso i punti di entrata autorizzati;
  Considerato  che, per prassi comunitaria, per tutte le tipologie di
controlli a sondaggio e' fissato un limite del 5% di campionamento;
  Visti  i  risultati  del  programma  coordinato  di controlli nella
compagna  2003,  messo  a punto dall'Ispettorato centrale repressioni
frodi  ed  effettuato  su  un  campione  del 10% del lotti di sementi
circolanti in Italia;
  Ritenuto  necessario  garantire maggiormente la commercializzazione
di  sementi  con  assenza  di  OGM,  aumentando  tale  limite  per il
campionamento  e  la  successiva  analisi  fino  al  20% dei lotti di
sementi di mais e soia circolanti sul territorio nazionale per essere
destinati alle semine;
  Considerato   che,   al   fine   di   armonizzare  le  analisi  per
l'individuazione  della  presenza degli OGM nelle sementi campionate,
il  programma  di  controlli e' effettuato sulla base della procedura
definita dall'Ente nazionale sementi elette (ENSE);
  Vista   la  nota  del  Dipartimento  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari  e  dei  servizi del 24 novembre 2003, n. 1697, con la
quale  e'  stato  richiesto all'ENSE la stesura del protocollo per le
«procedure  per l'esecuzione delle analisi» relativi alla presenza di
sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali di
mais e soia;
  Vista   la   nota   dell'ENSE   del   26 novembre  2003,  prot.  n.
S/1653/AZ/mv, con la quale l'Organo nazionale di certificazione delle
sementi  ha  trasmesso  la  procedura  di analisi da adottare per gli
accertamenti   relativi   alla   presenza  di  sementi  geneticamente
modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia;
  Ritenuto  che  i  lotti  campionati  non  debbano  essere  messi in
commercio prima dell'esito degli accertamenti analitici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali coordina e da'
attuazione ad un programma annuale di controlli delle sementi di mais
e soia finalizzato all'accertamento dell'assenza di OGM nelle sementi
prodotte  in  Italia,  in  quelle  provenienti  dai Paesi dell'Unione
europea ed in quelle provenienti dai Paesi terzi.
  2. Il programma si realizza attraverso il campionamento fino al 20%
del   lotti   di   sementi   di  mais  e  soia  destinati  ad  essere
commercializzati.