IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 12, che prevede per le sementi di mais e soia l'obbligo di iscrizione nel registro nazionale ovvero nel catalogo comune europeo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni, ed in particolare le norme relative ai requisiti minimi di purezza varietale per le diverse specie; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, ed in particolare l'art. 5, punto 11, che prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali determini con proprio decreto le indicazioni da riportare sul cartellino del produttore apposto sugli imballaggi; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con il quale e' stata recepita la direttiva (CE) del Parlamento europee e del Consiglio n. 2001/18 del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata degli OGM; Considerata la necessita' di garantire ai produttori informazioni complete sull'assenza di OGM nelle sementi di mais e soia acquistate; Considerato che, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di etichettatura e di norme di purezza, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del citato decreto legislativo n. 212/2001, e' necessario prevedere che nel cartellino del produttore di sementi apposto sugli imballaggi sia con chiarezza riportata l'indicazione in ordine all'assenza di OGM; Considerato che, a causa dei tempi ristretti, per la campagna di semina 2004 non e' possibile da parte degli operatori predisporre i cartellini con tale indicazione; Ritenuto comunque necessario assicurare tale informazione, per la campagna di semina 2004, attraverso l'indicazione relativa all'assenza di OGM che puo' essere fornita anche attraverso una dichiarazione che accompagna ciascun lotto di sementi di mais e soia circolante sul territorio nazionale; Considerata la necessita' di attivare adeguati controlli finalizzati alla verifica della conformita' alla normativa vigente delle sementi di mais e soia immesse in commercio con riferimento all'assenza di OGM; Ritenuto che il programma di controllo e' finalizzato all'accertamento dell'assenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea ed in quelle provenienti dai Paesi terzi in modo da evitare il rischio di ogni forma di contaminazione; Ritenuto che il piano di controllo debba essere effettuato nelle fasi della produzione, della stoccaggio delle sementi provenienti dal Paesi dell'Unione europea e dai Paesi terzi e dell'introduzione nel territorio italiano attraverso i punti di entrata autorizzati; Considerato che, per prassi comunitaria, per tutte le tipologie di controlli a sondaggio e' fissato un limite del 5% di campionamento; Visti i risultati del programma coordinato di controlli nella compagna 2003, messo a punto dall'Ispettorato centrale repressioni frodi ed effettuato su un campione del 10% del lotti di sementi circolanti in Italia; Ritenuto necessario garantire maggiormente la commercializzazione di sementi con assenza di OGM, aumentando tale limite per il campionamento e la successiva analisi fino al 20% dei lotti di sementi di mais e soia circolanti sul territorio nazionale per essere destinati alle semine; Considerato che, al fine di armonizzare le analisi per l'individuazione della presenza degli OGM nelle sementi campionate, il programma di controlli e' effettuato sulla base della procedura definita dall'Ente nazionale sementi elette (ENSE); Vista la nota del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del 24 novembre 2003, n. 1697, con la quale e' stato richiesto all'ENSE la stesura del protocollo per le «procedure per l'esecuzione delle analisi» relativi alla presenza di sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia; Vista la nota dell'ENSE del 26 novembre 2003, prot. n. S/1653/AZ/mv, con la quale l'Organo nazionale di certificazione delle sementi ha trasmesso la procedura di analisi da adottare per gli accertamenti relativi alla presenza di sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia; Ritenuto che i lotti campionati non debbano essere messi in commercio prima dell'esito degli accertamenti analitici; Decreta: Art. 1. 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali coordina e da' attuazione ad un programma annuale di controlli delle sementi di mais e soia finalizzato all'accertamento dell'assenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea ed in quelle provenienti dai Paesi terzi. 2. Il programma si realizza attraverso il campionamento fino al 20% del lotti di sementi di mais e soia destinati ad essere commercializzati.