IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Schlipper  Renate  nata  a  Bochum
(Germania)  il 13 marzo 1953, cittadina tedesca, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  proprio  titolo  accademico  e  professionale di
«Psychologin»,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio della
professione di «psicologo» in Italia;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
«Diplom-Psychologin»  nell'agosto  1976  presso l'Universitat Munchen
(Germania);
  Considerato   che   ha   dimostrato  di  aver  maturato  esperienza
professionale  biennale,  nel  campo  della psicologia, e pertanto di
essere  in  possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva
comunitaria n. 89/48 - art. 3, comma 1, lettera b);
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 15 maggio 2003 e del 30 ottobre 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nelle sedute sopra indicate;
  Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico
nel  1976,  e  che  non  ha  documentato di aver frequentato corsi di
aggiornamento  nel  settore  o  di  aver  maturato  altra  esperienza
professionale,   e'  necessario  applicare  una  misura  compensativa
consistente  in  una  prova attitudinale orale oppure, a scelta della
migrante, in un tirocinio;
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Schlipper Renate, nata a Bochum (Germania) il 13 marzo
1953,     cittadina    tedesca,    e'    riconosciuto    il    titolo
accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante
per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio
della professione in Italia.