IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Schlipper Renate nata a Bochum (Germania) il 13 marzo 1953, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di «Psychologin», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplom-Psychologin» nell'agosto 1976 presso l'Universitat Munchen (Germania); Considerato che ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale biennale, nel campo della psicologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48 - art. 3, comma 1, lettera b); Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 15 maggio 2003 e del 30 ottobre 2003; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico nel 1976, e che non ha documentato di aver frequentato corsi di aggiornamento nel settore o di aver maturato altra esperienza professionale, e' necessario applicare una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure, a scelta della migrante, in un tirocinio; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Schlipper Renate, nata a Bochum (Germania) il 13 marzo 1953, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.