IL DIRETTORE GENERALE
             per la Qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge  25  novembre  1971, n. 1096, recante norme per la
disciplina dell'attivita' sementiera;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  recante  «Regolamento  di  esecuzione  della legge 25 novembre
1971, n. 1096»;
  Visto  in  particolare  l'art.  26-bis  del  suddetto  decreto  del
Presidente  della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, aggiunto con il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che
stabilisce  i  requisiti  e  le  modalita'  per  l'autorizzazione del
personale   addetto   all'esecuzione   dei   controlli  dei  prodotti
sementieri sotto sorveglianza ufficiale;
  Visti  i  propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976
con  i  quali  l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto
pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971) con sede in
Milano,   e'  stato  delegato  al  controllo  e  alla  certificazione
ufficiale dei prodotti sementieri;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 19 aprile 2003 con il quale e'
stata   disposta  la  nomina  del  personale  dipendente  da  imprese
sementiere  all'esecuzione  dei  controlli di cui all'art. 26-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1073, n. 1065;
  Vista  la  nota n. S/1588/PGB/ic, del 6 novembre 2003, con la quale
l'Ente nazionale delle sementi elette comunica l'esatta denominazione
della ditta sementiera da cui dipende il sig. Bocciarelli Giovanni;
  Ritenuto di dover procedere alla conseguente rettifica;
                              Decreta:
  Nel  dispositivo  del  decreto  19  aprile  2003, n. Q/8200, quarta
colonna,  in corrispondenza di Bocciarelli Giovanni la ditta «Sementi
elette Bologna S.r.l.» e' sostituita con «Sem.El. Bo. S.r.l.».
    Roma, 21 novembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate
          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo di leggittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.