IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In  base  alle  attribuzioni  conferitegli  dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento

                              Dispone:

1. Approvazione  dello schema di certificazione dei redditi di lavoro
dipendente  e  assimilati  nonche'  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali.
  1.1. E'  approvato  lo  schema  di certificazione unica modello CUD
2004,  unitamente alle informazioni per il contribuente (allegato 1),
da  utilizzare  ai  fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo
dei  redditi  di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati,
di  cui  agli  articoli 46  e  47  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre   1986,   n.   917,  corrisposti  nell'anno  2003,  delle
anticipazioni  sulle indennita' di fine rapporto, delle indennita' di
fine  rapporto  corrisposte  per la cessazione dei rapporti di lavoro
dipendente,  avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle
relative  ritenute  di  acconto operate, delle detrazioni effettuate,
dei  dati  previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione
versata  o  dovuta  all'INPS e all'INPDAP, nonche' per l'attestazione
dell'ammontare   dei  trattamenti  pensionistici  corrisposti,  delle
ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.
  1.2. Sono altresi' approvate:
    a) le  istruzioni  per  il datore di lavoro, ente pensionistico e
altro  sostituto  d'imposta  per  la  compilazione  dei  dati fiscali
(allegato 2);
    b) le  istruzioni  per  il datore di lavoro, ente pensionistico e
altro  sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali
e assistenziali INPS e INPDAP (allegato 3).
  1.3. Il  datore  di  lavoro,  ente  pensionistico o altro sostituto
d'imposta  deve  compilare la certificazione secondo le istruzioni di
cui  agli  allegati  2  e  3  e  deve rilasciarla in duplice copia al
contribuente,  unitamente  alle  informazioni  contenute nel predetto
allegato 1, entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni. La certificazione puo' essere sottoscritta
anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
  1.4. L'esposizione  dei  dati  da indicare nella certificazione CUD
2004  deve  rispettare  la sequenza, la denominazione e l'indicazione
del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi
non  compilati,  i  predetti  dati  possono  essere  omessi  se  tale
modalita'  risulta  piu'  agevole per il datore di lavoro. Qualora si
renda  necessario  certificare  distinte  situazioni  per  lo  stesso
sostituito,  possono  essere  utilizzati  ulteriori righi aggiuntivi,
numerandoli  progressivamente,  nel  rispetto della sequenza numerica
dei  punti  prevista  dallo  schema  di  certificazione.  La medesima
certificazione puo' essere redatta anche con veste grafica diversa da
quella utilizzata nello schema allegato.
  1.5. Lo  schema  di  certificazione CUD 2004 puo' essere utilizzato
anche  per  certificare  i dati relativi a periodi successivi al 2003
fino  alla  approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal
caso  i  riferimenti  agli anni 2003 e 2004 contenuti nello schema di
certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti
a periodi successivi.
2. Certificazioni relative ai contributi INPS.
  2.1. La   certificazione   CUD   2004   deve   essere   rilasciata,
limitatamente   ai   dati  previdenziali  ed  assistenziali  relativi
all'INPS,  anche  dai  datori di lavoro non sostituti di imposta gia'
tenuti   alla   presentazione   delle   denunce   individuali   delle
retribuzioni  dei  lavoratori  dipendenti  previste  dall'art.  4 del
decreto-legge  6 luglio  1978, n. 352, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M).
  2.2. La   certificazione   CUD   2004   deve   essere   rilasciata,
limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali, per i dirigenti
di  aziende  industriali, anche dai datori di lavoro non sostituti di
imposta.
  2.3. Per  i  periodi  per  i  quali  non  risultano acquisiti negli
archivi  dell'INPS  i  flussi  informativi delle dichiarazioni di cui
all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,  n.  322,  la certificazione CUD 2004, rilasciata dal datore di
lavoro,  puo'  essere  presentata  dall'interessato  all'INPS ai fini
della  determinazione  del  diritto  e della misura delle prestazioni
nonche' degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi
e  agli  stessi  fini,  in attesa che vengano acquisiti negli archivi
INPS  i  flussi  informativi  delle  dichiarazioni  unificate  di cui
all'art.  4  del predetto decreto n. 322 del 1998, i datori di lavoro
potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o
in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'INPS.
3. Certificazioni relative ai contributi INPDAP.
  3.1. La  certificazione  CUD 2004, rilasciata dal datore di lavoro,
puo'  essere  presentata  dall'interessato  all'INPDAP, ai fini della
determinazione  del  diritto e della misura delle prestazioni nonche'
degli  altri adempimenti istituzionali, per i periodi per i quali non
risultano   acquisiti   dall'INPDAP   i   flussi   informativi  delle
dichiarazioni  di  cui  all'art.  4  del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
4. Certificazione integrativa.
  4.1. Qualora   il  sostituto  d'imposta,  a  seguito  di  richiesta
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno
2003,  abbia  rilasciato  al sostituito la certificazione unica prima
dell'approvazione  dello  schema  di  cui al punto 1, i dati previsti
nello  schema  CUD  2004 e non presenti nel CUD 2003 gia' consegnato,
devono  essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non
comprensiva dei dati gia' certificati, da rilasciare entro il termine
previsto  dall'art.  4,  comma  6-quater,  del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
  5.1. Sempreche'  non  sia  esercitata la facolta' di opzione di cui
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
i  notai,  gli  intermediari  professionali,  le  societa' e gli enti
emittenti,   che   comunque   intervengono,   anche  in  qualita'  di
controparti,  nelle  cessioni  e  nelle  altre operazioni che possono
generare  redditi  diversi  di natura finanziaria di cui all'art. 81,
comma  1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986, n. 917, rilasciano alle parti, entro il termine di
cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi
del  contribuente  e  delle operazioni effettuate. In particolare, la
certificazione  deve  recare  l'indicazione  delle  generalita' e del
codice  fiscale  del  contribuente,  la  natura,  l'oggetto e la data
dell'operazione,  la  quantita'  delle  attivita' finanziarie oggetto
dell'operazione, nonche' gli eventuali corrispettivi, differenziali e
premi.
Motivazioni.
  Il presente provvedimento e' emanato in relazione a quanto disposto
dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322,  in  base  al quale i soggetti
indicati  nel  titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti
a  ritenute  alla  fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo,
devono  rilasciare  un'apposita  certificazione (CUD), unica anche ai
fini  dei  contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale  (INPS)  ed agli altri enti e casse previdenziali individuati
con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Con  decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207  del  3 settembre  1999),  la  certificazione  unica  (CUD)  e la
dichiarazione  unica dei sostituti d'imposta e' stata estesa anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti  dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e  all'Istituto
nazionale  di  previdenza  per  i  dirigenti  di  aziende industriali
(INPDAI).
  Il  presente  provvedimento  tiene  conto,  al  riguardo, di quanto
previsto  dall'art.  42  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha
stabilito,   a   decorrere   dal  1° gennaio  2003,  la  soppressione
dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i dirigenti di aziende
industriali  (INPDAI)  e  il  contestuale  trasferimento  di tutte le
relative  funzioni  all'Istituto  nazionale per la previdenza sociale
(INPS).
  Vengono,   altresi',   definite   le  modalita'  per  l'adempimento
dell'obbligo  di rilascio della certificazione dei redditi diversi di
natura  finanziaria,  secondo  quanto previsto dall'art. 10, comma 3,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  Il presente provvedimento tiene conto, inoltre, di quanto stabilito
dall'art.  1  del  citato decreto n. 600 del 1973, in base al quale i
soggetti  esonerati  dall'obbligo  di presentare la dichiarazione dei
redditi,  ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 47
della  legge  20 maggio  1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le
intese  con  le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma,
della   Costituzione,  possono  presentare  la  certificazione  unica
rilasciata dai sostituti d'imposta con le modalita' previste ed entro
il  termine  stabilito  per  la presentazione della dichiarazione dei
redditi.
  Pertanto,   il   presente   provvedimento   approva  lo  schema  di
certificazione  unica  CUD  2004, unitamente alle informazioni per il
contribuente   contenute  nell'allegato  1,  da  utilizzare  ai  fini
dell'attestazione  dell'ammontare  complessivo  dei redditi di lavoro
dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46
e  47 del TUIR, corrisposti nell'anno 2003, delle anticipazioni sulle
indennita'  di  fine  rapporto,  delle  indennita'  di  fine rapporto
corrisposte  per  la  cessazione  dei  rapporti di lavoro dipendente,
avvenute  a  partire  dal  1974 o non ancora avvenute, delle relative
ritenute  di  acconto  operate, delle detrazioni effettuate, dei dati
previdenziali  ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o
dovuta    all'INPS   e   all'INPDAP,   nonche'   per   l'attestazione
dell'ammontare   dei  trattamenti  pensionistici  corrisposti,  delle
ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.
  Con  lo  stesso provvedimento sono altresi' approvate le istruzioni
per  il  datore  di  lavoro,  ente  pensionistico  e  altro sostituto
d'imposta   per   la   compilazione   dei   dati  fiscali,  contenute
nell'allegato  2, nonche' le istruzioni per il datore di lavoro, ente
pensionistico  e  altro  sostituto  d'imposta per la compilazione dei
dati   previdenziali   e   assistenziali   INPS  e  INPDAP,  indicate
nell'allegato 3 al provvedimento stesso.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
    Decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    Decreto  del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  Disciplina normativa di riferimento.
    Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  successive modificazioni, recante disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
    Legge  31 dicembre  1996,  n.  675,  in  materia  di tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
    Decreto   legislativo   9 luglio   1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle   dichiarazioni,   come   modificato  dal  decreto  legislativo
28 dicembre  1998,  n. 490, recante la revisione della disciplina dei
Centri di assistenza fiscale;
    Decreto  legislativo  2 settembre  1997,  n.  314,  e  successive
modificazioni,   recante   norme   in   materia   di  armonizzazione,
razionalizzazione  e  semplificazione  delle  disposizioni  fiscali e
previdenziali  concernenti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  ed  i
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
    Decreto  legislativo  21 novembre 1997, n. 461, in base al quale,
tra  l'altro,  devono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della
certificazione  dei  redditi  diversi di natura finanziaria (art. 10,
comma 3);
    Decreto   legislativo   24 giugno   1998,   n.  213,  concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto (art. 4);
    Decreto  25 agosto  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207  del  3 settembre  1999,  concernente  l'estensione  all'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica  (INPDAP)  e  all'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i
dirigenti  di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica
(CUD)  e  della  dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai
fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
    Decreto  legislativo  30 dicembre  1999,  n.  506,  recante,  tra
l'altro,   disposizioni  modificative  delle  modalita'  di  prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
    Decreto   legislativo   18 febbraio   2000,  n.  41,  recante  la
disciplina  del  trattamento  fiscale  dei  contributi  di assistenza
sanitaria,  a  norma  dell'art.  10, comma 1, lettera l), della legge
13 maggio 1999, n. 133;
    Decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47,  concernente la
riforma  della  disciplina  fiscale della previdenza complementare, a
norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
    Legge  27 luglio  2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti
del contribuente;
    Legge  21  novembre  2000,  n. 342, concernente misure in materia
fiscale;
    Decreto  legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare;
    Legge  18 ottobre  2001,  n. 383, recante primi interventi per il
rilancio dell'economia;
    Decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
concernente   il   regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   22 luglio  1998,  n.  322,  nonche'
disposizioni   per   la   semplificazione   e   razionalizzazione  di
adempimenti tributari;
    Legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive modificazioni,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 25 novembre 2003

                                                Il direttore: Ferrara