IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione dello schema di certificazione dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati nonche' dei contributi previdenziali e
assistenziali.
1.1. E' approvato lo schema di certificazione unica modello CUD
2004, unitamente alle informazioni per il contribuente (allegato 1),
da utilizzare ai fini dell'attestazione dell'ammontare complessivo
dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati,
di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti nell'anno 2003, delle
anticipazioni sulle indennita' di fine rapporto, delle indennita' di
fine rapporto corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro
dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle
relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate,
dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione
versata o dovuta all'INPS e all'INPDAP, nonche' per l'attestazione
dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle
ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.
1.2. Sono altresi' approvate:
a) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e
altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati fiscali
(allegato 2);
b) le istruzioni per il datore di lavoro, ente pensionistico e
altro sostituto d'imposta per la compilazione dei dati previdenziali
e assistenziali INPS e INPDAP (allegato 3).
1.3. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto
d'imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni di
cui agli allegati 2 e 3 e deve rilasciarla in duplice copia al
contribuente, unitamente alle informazioni contenute nel predetto
allegato 1, entro i termini previsti dall'art. 4, comma 6-quater, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni. La certificazione puo' essere sottoscritta
anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
1.4. L'esposizione dei dati da indicare nella certificazione CUD
2004 deve rispettare la sequenza, la denominazione e l'indicazione
del numero progressivo dei campi ivi previsti. Relativamente ai campi
non compilati, i predetti dati possono essere omessi se tale
modalita' risulta piu' agevole per il datore di lavoro. Qualora si
renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso
sostituito, possono essere utilizzati ulteriori righi aggiuntivi,
numerandoli progressivamente, nel rispetto della sequenza numerica
dei punti prevista dallo schema di certificazione. La medesima
certificazione puo' essere redatta anche con veste grafica diversa da
quella utilizzata nello schema allegato.
1.5. Lo schema di certificazione CUD 2004 puo' essere utilizzato
anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2003
fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal
caso i riferimenti agli anni 2003 e 2004 contenuti nello schema di
certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti
a periodi successivi.
2. Certificazioni relative ai contributi INPS.
2.1. La certificazione CUD 2004 deve essere rilasciata,
limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi
all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta gia'
tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del
decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M).
2.2. La certificazione CUD 2004 deve essere rilasciata,
limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali, per i dirigenti
di aziende industriali, anche dai datori di lavoro non sostituti di
imposta.
2.3. Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli
archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, la certificazione CUD 2004, rilasciata dal datore di
lavoro, puo' essere presentata dall'interessato all'INPS ai fini
della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni
nonche' degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi
e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi
INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui
all'art. 4 del predetto decreto n. 322 del 1998, i datori di lavoro
potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o
in via telematica secondo le istruzioni fornite dall'INPS.
3. Certificazioni relative ai contributi INPDAP.
3.1. La certificazione CUD 2004, rilasciata dal datore di lavoro,
puo' essere presentata dall'interessato all'INPDAP, ai fini della
determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonche'
degli altri adempimenti istituzionali, per i periodi per i quali non
risultano acquisiti dall'INPDAP i flussi informativi delle
dichiarazioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
4. Certificazione integrativa.
4.1. Qualora il sostituto d'imposta, a seguito di richiesta
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'anno
2003, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima
dell'approvazione dello schema di cui al punto 1, i dati previsti
nello schema CUD 2004 e non presenti nel CUD 2003 gia' consegnato,
devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non
comprensiva dei dati gia' certificati, da rilasciare entro il termine
previsto dall'art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
5. Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
5.1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
i notai, gli intermediari professionali, le societa' e gli enti
emittenti, che comunque intervengono, anche in qualita' di
controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono
generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81,
comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, rilasciano alle parti, entro il termine di
cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi
del contribuente e delle operazioni effettuate. In particolare, la
certificazione deve recare l'indicazione delle generalita' e del
codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data
dell'operazione, la quantita' delle attivita' finanziarie oggetto
dell'operazione, nonche' gli eventuali corrispettivi, differenziali e
premi.
Motivazioni.
Il presente provvedimento e' emanato in relazione a quanto disposto
dall'art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in base al quale i soggetti
indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono somme e valori soggetti
a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo,
devono rilasciare un'apposita certificazione (CUD), unica anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS) ed agli altri enti e casse previdenziali individuati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Con decreto 25 agosto 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 3 settembre 1999), la certificazione unica (CUD) e la
dichiarazione unica dei sostituti d'imposta e' stata estesa anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI).
Il presente provvedimento tiene conto, al riguardo, di quanto
previsto dall'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha
stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la soppressione
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali (INPDAI) e il contestuale trasferimento di tutte le
relative funzioni all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
(INPS).
Vengono, altresi', definite le modalita' per l'adempimento
dell'obbligo di rilascio della certificazione dei redditi diversi di
natura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Il presente provvedimento tiene conto, inoltre, di quanto stabilito
dall'art. 1 del citato decreto n. 600 del 1973, in base al quale i
soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei
redditi, ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 47
della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le
intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma,
della Costituzione, possono presentare la certificazione unica
rilasciata dai sostituti d'imposta con le modalita' previste ed entro
il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei
redditi.
Pertanto, il presente provvedimento approva lo schema di
certificazione unica CUD 2004, unitamente alle informazioni per il
contribuente contenute nell'allegato 1, da utilizzare ai fini
dell'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 46
e 47 del TUIR, corrisposti nell'anno 2003, delle anticipazioni sulle
indennita' di fine rapporto, delle indennita' di fine rapporto
corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente,
avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative
ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati
previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o
dovuta all'INPS e all'INPDAP, nonche' per l'attestazione
dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle
ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.
Con lo stesso provvedimento sono altresi' approvate le istruzioni
per il datore di lavoro, ente pensionistico e altro sostituto
d'imposta per la compilazione dei dati fiscali, contenute
nell'allegato 2, nonche' le istruzioni per il datore di lavoro, ente
pensionistico e altro sostituto d'imposta per la compilazione dei
dati previdenziali e assistenziali INPS e INPDAP, indicate
nell'allegato 3 al provvedimento stesso.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
Legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo
28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei
Centri di assistenza fiscale;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive
modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione,
razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in base al quale,
tra l'altro, devono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze le modalita' per l'adempimento dell'obbligo di rilascio della
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 10,
comma 3);
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto (art. 4);
Decreto 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica
(CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai
fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra
l'altro, disposizioni modificative delle modalita' di prelievo
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, recante la
disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza
sanitaria, a norma dell'art. 10, comma 1, lettera l), della legge
13 maggio 1999, n. 133;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la
riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a
norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti
del contribuente;
Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia
fiscale;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni
correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in
materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare;
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il
rilancio dell'economia;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
concernente il regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche'
disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di
adempimenti tributari;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2003
Il direttore: Ferrara