IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'art. 7, in materia di autonomia organizzativa, e l'art. 11, comma 3, che prevede, con effetto dall'entrata m vigore dei decreti di organizzazione, che siano abrogate le norme di legge e di regolamento relative all'organizzazione degli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 in corso di registrazione e, in particolare l'art. 3, relativo alla dotazione organica dell'Ufficio nazionale per il servizio civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64; Sentite le organizzazioni sindacali; Su proposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento; Decreta: Art. 1. Ufficio nazionale per il servizio civile 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile, di seguito denominato Ufficio nazionale, e' costituito come struttura generale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, ed e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.