IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto  legislativo  n.
286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso
anche  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto
si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Tronelli Piero Octavio, nato il 3 dicembre
1967 a San Juan (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico professionale
argentino  di  «psicologo»  di  cui e' in possesso dal 5 luglio 1994,
come  attestato  dal  certificato  di  iscrizione  al  registro della
matricola  tenuto  dal  Ministero  della  salute  argentino,  ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
«psicologo» e di «psicoterapeuta»;
  Considerato  che il richiedente ha conseguito presso l'«Universidad
del  Salvador» (Argentina) il 28 aprile 1993, il titolo accademico di
«licenciado en psicologia»;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 25 novembre 2003;
  Sentito   il   parere  scritto  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  «psicologo», sezione A dell'albo professionale, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare misure compensative;
  Considerato  che,  per  quanto  concerne  la  psicoterapia,  non ha
dimostrato  di  essere  in  possesso  di  una  formazione  accademica
assimilabile  a  quella  richiesta  in Italia, che non si riscontrano
dati  significativi  nell'esperienza professionale documentata, e che
tali   lacune   non  sono  colmabili  con  l'applicazione  di  misure
compensative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig. Tronelli Piero Octavio, nato il 3 dicembre 1967 a San Juan
(Argentina), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   «psicologi»,   sezione   A,  e  l'esercizio  della
professione in Italia.