IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1998, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 8-bis e 8-ter del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172; Visto il decreto ministeriale n. 31537 del 15 ottobre 2002, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2002, registro n. 6, foglio n. 271, con il quale e' stata autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 2002 al 17 luglio 2003, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della sopraccitata legge 31 luglio 2002, n. 172, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry, ammessa dal tribunale di Massa Carrara alla procedura di concordato preventivo con decreto dell'11 luglio 2001 e successivamente dichiarata fallita con sentenza del medesimo tribunale del 31 ottobre 2001; Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previste da disposizioni di legge; Considerato che, con il verbale intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 giugno 2003, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e' stato concordato di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta societa' B.S.I. Brain Storm Industry, per il periodo dal 18 luglio 2003 al 31 dicembre 2003, in quanto per la fattispecie in questione, sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002; infatti mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della gia' richiamata legge n. 223 del 1991, potra' essere agevolata la gestione della problematica occupazionale, relativa alla suddetta fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della societa' B.S.I. Brain Storm Industry, con la quale ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/02 e sulla base di quanto concordato in sede ministeriale in data 25 giugno 2003, e' stata richiesta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei 22 lavoratori dipendenti dalla societa' in questione, dei quali 19 unita' a Massa Carrara e 3 unita' a Rivoli (Torino); Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta societa', con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 41, comma 1, della citata legge n. 289/2002; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 22 lavoratori dipendenti dalla societa' S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry, sede in Massa Carrara, unita' di Massa Carrara (19 unita' lavorative), Rivoli (Torino) (3 unita' lavorative), per il periodo dal 18 luglio 2003 al 31 dicembre 2003.