IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;
  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante «Norme per il
riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo» e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  in  particolare  l'art.  4,  comma 1, e gli articoli 17 e 18
della  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  concernenti le modalita' di
approvazione dei piani di bacino nazionali;
  Visto  in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio
1989,  n.  183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono
essere  redatti  ed  approvati  anche  per  sottobacini o per stralci
relativi a settori funzionali;
  Visto  il  proprio  decreto  del  4 settembre  2001 con il quale al
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, on. Altero
Matteoli,  sono  state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite
al  Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989,
n.  183,  nonche'  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri per i
servizi  tecnici  nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del suolo;
  Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
agosto  1989 recante «Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume
Po»;
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, recante «Misure
urgenti  per  la  prevenzione  del  rischio idrogeologico ed a favore
delle  zone  colpite  da  disastri  franosi  nella regione Campania»,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  in particolare l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180,   relativo   a   «Piani  stralcio  per  la  tutela  dal  rischio
idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
24 luglio  1998, recante «Approvazione del piano stralcio delle fasce
fluviali»;
  Visto  il proprio decreto emesso in data 29 settembre 1998, recante
«Atto  di  indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri
relativi  agli  adempimenti  di  cui  all'art.  1,  commi  1 e 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi
urgenti  per  le  aree  a  rischio  idrogeologico  molto elevato e in
materia  di  protezione  civile,  nonche' a favore di zone colpite da
calamita'  naturali»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
11 dicembre  2000,  n.  365, ed in particolare l'art. 1, comma 1-bis,
relativo a «procedure per l'adozione dei progetti di piano stralcio»;
  Considerato  che  con  la  deliberazione  n. 3 del 16 marzo 2000 il
comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del Po ha adottato il
«progetto di variante del piano stralcio delle fasce fluviali», e che
la  stessa deliberazione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000;
  Considerato  che  la  regione  Piemonte,  in  un  primo momento, ha
deliberato  parere  favorevole  al  progetto  di  variante  del piano
stralcio  delle  fasce  fluviali limitatamente al comune di Sezzadio,
con atto della giunta regionale n. 58-2064 del 22 gennaio 2001;
  Vista  la  deliberazione  n.  7 del 31 gennaio 2001 con la quale il
comitato  istituzionale  ha  adottato ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  n.  183/89  la «variante del piano stralcio delle fasce
fluviali», relativa al fiume Bormida, nel comune di Sezzadio;
  Considerato  che,  successivamente, ai sensi del combinato disposto
dell'art.  18,  commi  1-10, della legge 183/89 e dell'art. 1-bis del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  11 dicembre  2000,  n.  365, si e' svolta la conferenza
programmatica,   in  data  8 aprile  2002,  che  ha  espresso  parere
favorevole  in  merito progetto di variante del piano stralcio per le
fasce fluviali, come modificato ed integrato a seguito delle proposte
formulate dalla regione Piemonte sul progetto stesso;
  Vista la deliberazione n. 5/2003 del 25 febbraio 2003, con la quale
il  comitato  istituzionale dell'Autorita' di bacino del Po, ai sensi
dell'art.  18,  comma  10,  della  legge  18  maggio 1989, n. 183, ha
adottato  la  «variante  del  piano  stralcio per le fasce fluviali -
fiume Tanaro compreso nel tratto fra Alba e Canove»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvata la «variante del piano stralcio per le fasce fluviali
-  fiume  Tanaro  compreso nel tratto fra Alba e Canove» adottato dal
Comitato   istituzionale   dell'Autorita'   di  bacino  del  Po,  con
deliberazione   n.  5/2003,  nella  riunione  del  25 febbraio  2003,
costituita  dagli  elaborati  di seguito specificati, che fanno parte
integrante del presente decreto:
    1. Relazione tecnica;
    2. Cartografia di delimitazione delle fasce fluviali.