IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
7 novembre   2003,   con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2004,  lo  stato  di emergenza per fronteggiare la grave
crisi  nel  settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del
comune di Genova;
  Considerata  in  particolare, l'ineludibile esigenza di realizzare,
potenziare   e   completare   opere   finalizzate   ad   incrementare
l'approvvigionamento  idrico  nel  comune di Genova, con procedure di
assoluta urgenza ed in deroga alla normativa vigente;
  Vista  la  nota  della regione Liguria del 18 novembre 2003, con la
quale e' stata trasmessa la nota del comune di Genova concernente gli
interventi da realizzarsi nel medesimo territorio per fronteggiare il
contesto  emergenziale determinatosi a seguito della grave carenza di
risorse idriche;
  Viste  le  note dell'ufficio territoriale del Governo di Genova del
14 ottobre e 4 novembre 2003;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' ed urgenza di adottare misure di
carattere    straordinario    ed    urgente    atte    a    garantire
l'approvvigionamento idrico del comune di Genova;
  Sentito  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
cui alla nota del 3 dicembre 2003;
  Acquisita l'intesa della regione Liguria;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Ai fini del superamento della grave crisi di approvvigionamento
idrico  in  atto  nel  territorio  del  comune di Genova, e di cui al
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre
2003  citato  in  premessa,  il  presidente  della regione Liguria e'
nominato  commissario  delegato,  e  provvede,  sentito  il comune di
Genova, alla individuazione ed alla successiva esecuzione, in termini
di somma urgenza, di tutti gli interventi necessari.
  2.  Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui al comma 1, il
commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  di un soggetto
attuatore,  cui  affidare specifici settori di intervento, sulla base
di  apposite  direttive  di volta  in  volta  impartite  dallo stesso
commissario delegato.
  3.  Agli oneri derivanti dalle iniziative da porre in essere per il
superamento  del  contesto  emergenziale  si  provvede con le risorse
finanziarie locali che a tal fine saranno individuate dal commissario
delegato.