IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma  15  che individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
attuazione  dell'art.  14,  comma  17 della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi,
determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  consorzio
istante;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134  el 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d)  sono  state  impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno
1996  con  il  quale  e'  stata  registrata  l'Indicazione geografica
protetta  «Nocciola  del  Piemonte I.G.P.», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee L. 148 del 21 giugno 1996;
  Vista  l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della «Nocciola
del  Piemonte  I.G.P.»  con  sede  legale  in  via  Umberto I - 12060
Bossolasco (Cuneo), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso
ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata
legge n. 526/1999;
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
  Considerato  che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile    2000,    sopra    citato,    relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal
consorzio  richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo
di  controllo  Istituto  Nord-Ovest  soc. coop. a r.l., autorizzato a
svolgere   le  attivita'  di  controllo  sull'indicazione  geografica
protetta  «Nocciola  del  Piemonte  I.G.P.»  con decreto ministeriale
26 marzo  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 81 dell'8 aprile 1999, la partecipazione, nella compagine
sociale,  dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori» nella
filiera  «ortofrutticoli  e  cereali  non  trasformati»,  individuata
all'art.  4  del  medesimo decreto citato, che rappresentano almeno i
2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo,
nel periodo significativo di riferimento;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge
21 dicembre  1999,  n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve
le attivita' di controllo volte ai sensi dell'art. 10 del regolamento
(CEE)  n.  2081/92  di  spettanza  dell'organismo privato autorizzato
sopra indicato, le attivita' concernenti le proposte di disciplina di
produzione,  quelle  di miglioramento qualitativo della stessa, anche
in  termini di sicurezza alimentare, nonche' in collaborazione con il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  le attivita' di
salvaguardia   delle   D.O.P.  e  delle  I.G.P.  da  abusi,  atti  di
concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni
protette    nel   territorio   di   produzione   e   in   quello   di
commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni
con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al
consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio  di  tutela della «Nocciola del Piemonte I.G.P.» al fine di
consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e
specificamente  indicate  all'art. 14, comma 15 della citata legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  del  Consorzio valorizzazione e tutela della «Nocciola
del  Piemonte  I.G.P.»  con  sede  legale  in  via  Umberto I - 12060
Bossolasco  (Cuneo)  e'  conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3
del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai
requisiti   di   rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni   di  origine  protette  (D.O.P)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (I.G.P.).