IL DIRIGENTE
                 dell'Ufficio centrale stupefacenti

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309   «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», e successive
modifiche;
  Vista  la legge 5 giugno 1974, n. 412 «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione  unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo
1961, e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo
1972»;
  Vista  la  legge  25 maggio 1981, n. 385 «Adesione alla Convenzione
sulle  sostanze  psicotrope,  adottata a Vienna il 21 febbraio 1971 e
sua esecuzione;
  Vista  la  legge  5  novembre  1990, n. 328 «Ratifica ed esecuzione
della  Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  con  annesso  atto  finale  e
relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988»;
  Viste  le  circolari nota n. 800.UCS/AG.70/110 del 25 gennaio 1993,
nota   n.   800.UCS/AG.65/2644   del   16 novembre  1993  e  nota  n.
800.UCS/AG.1/3481  del 26 giugno 2002, relative all'informatizzazione
dell'Ufficio centrale stupefacenti;
  Ritenuto   indispensabile  attuare  una  modifica  del  sistema  di
raccolta dati relativi alla movimentazione di sostanze stupefacenti e
psicotrope,  per adempiere agli obblighi di rendicontazione, previsti
dalle  citate  convenzioni,  nei  confronti  dell'organo di controllo
delle Nazioni Unite, International Narcotics Control Board di Vienna;
  Considerata  pertanto  la  necessita'  di  introdurre a tal fine un
adeguato sistema informativo a supporto delle suddette attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  richieste  di  rilascio  di  autorizzazioni e di rilascio di
permessi all'importazione o all'esportazione, nonche' le notifiche di
avvenuta  importazione  o esportazione ed i rendiconti trimestrali ed
annuali  relativi  alla  movimentazione  di  sostanze  stupefacenti e
psicotrope  devono  essere inviati all'Ufficio centrale stupefacenti,
oltre  che  su  supporto  cartaceo,  anche  via  web,  accedendo alle
funzionalita'  rese  disponibili sul sito del Ministero della salute:
http://www.ministerosalute.it,  nella  area  medicinali  e vigilanza,
nella sezione dedicata alle sostanze stupefacenti e psicotrope.