IL CONSIGLIO

Premesso.
  Sono  giunti  a  questa  Autorita' degli esposti da parte di alcuni
professionisti  che  segnalavano  di essere stati esclusi da una gara
tramite   licitazione  privata  per  l'affidamento  di  incarichi  di
progettazione  per importi pari o superiori a 100.000 euro, dopo aver
superato  la  fase di prequalifica, per non aver potuto presentare la
documentazione  comprovante  i  requisiti  richiesti e la conseguente
offerta  economica,  a  causa  del  ritardo  con  cui  un  precedente
committente   aveva   consegnato   loro  l'attestazione  relativa  ad
incarichi  di  progettazione  gia'  svolti,  richiesta  nella lettera
d'invito della stazione appaltante.
  Si  premette  che  la  ritardata  consegna  da parte dei precedenti
committenti    delle    attestazioni    richieste   investe   profili
organizzativi  interni  alle singole stazioni appaltanti ed eventuali
negligenze  nella  produzione di atti dovuti devono essere contestate
con apposito ricorso amministrativo o giurisdizionale.
  Cio'  considerato,  si  ritiene  utile fornire delle indicazioni in
merito alle clausole - contenute nei bandi di gara e nelle lettere di
invito delle stazioni appaltanti - relative alla comprova dei servizi
di progettazione svolti in precedenza dai concorrenti.
  Tali  clausole riguardano la problematica generale delle produzioni
documentali ai sensi dell'art. 10, comma 1-quater, legge n. 109/1994,
con  particolare  riferimento  al  momento  in  cui  sia  prevista la
produzione   della   documentazione  amministrativa  a  comprova  dei
requisiti dichiarati ed al tipo di documentazione da produrre.
Momento  in cui deve essere prodotta la documentazione amministrativa
                a comprova dei requisiti dichiarati.
  L'art.  63,  comma  8,  decreto  del Presidente della Repubblica n.
554/1999   prescrive   che   la   stazione  appaltante  verifichi  le
dichiarazioni  inerenti  al  possesso  dei requisiti previsti «... ai
sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 1-quater della legge, per
quanto compatibili».
  Quest'ultima  disposizione prevede che la verifica avvenga prima di
procedere   all'apertura   delle   buste,   richiedendo  al  10%  dei
concorrenti  di  comprovare  entro  dieci  giorni  dalla  data  della
richiesta   medesima,   il   possesso   dei  requisiti  di  capacita'
economico-finanziaria     e    tecnico-organizzativa    eventualmente
richiesti.
  I  bandi di gara per l'appalto di servizi tecnici di importo pari o
maggiore a 100.000 euro (al di sotto di tale limite il nuovo art. 17,
comma  12,  come  novellato  dalla  legge  n.  166/2002,  ne consente
l'affidamento  diretto), prevedono che alla domanda di partecipazione
debbano  essere  accluse  le  dichiarazioni  sostitutive  relative al
possesso  dei requisiti, nonche' l'elenco dei servizi di ingegneria e
di architettura svolti negli ultimi dieci anni.
  In  alcuni  bandi  si legge che l'invito a presentare la successiva
offerta sara' spedito dalla stazione appaltante ad un certo numero di
concorrenti  selezionati tra quelli che abbiano presentato le domande
di  partecipazione  con  le  dichiarazioni sostitutive, sempre che, a
seguito  di  apposita  verifica,  domanda  e  dichiarazioni risultino
corrette sul piano formale e sostanziale.
  Tale verifica non deve essere intesa come riscontro oggettivo della
veridicita'   delle   dichiarazioni   prodotte,  interpretazione  che
implicherebbe   la  necessita'  per  i  concorrenti  di  produrre  la
documentazione  a  comprova  dei  requisiti  dichiarati in un momento
anteriore  a  quello  previsto dall'art. 10, comma 1-quater, legge n.
109/1994   (e   cioe'   entro  dieci  giorni  dalla  richiesta  della
commissione di gara).
  Questa  lettura, infatti, contrasta palesemente non soltanto con il
citato  art.  10,  comma  1-quater,  ma  anche  con  la  disposizione
dell'art.  63,  comma  2,  che  prescrive, a corredo delle domande di
partecipazione,  soltanto  le  dichiarazioni  sostitutive relative al
possesso dei requisiti richiesti.
  In  definitiva,  in  sede  di  pre-selezione  dei  concorrenti,  la
stazione  appaltante  deve  provvedere  soltanto  a verificare che le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione corrispondano
a quanto richiesto nel bando di gara (verifica tra quanto domandato e
quanto  risposto),  prescindendo, per il momento, dal riscontro della
veridicita' delle medesime dichiarazioni.
         Dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali.
  Il  sopra  citato  art.  10,  comma  1-quater,  legge  n.  109/1994
prescrive  la  verifica,  a  campione,  dei  «requisiti  di capacita'
economico-finanziaria    e    tecnico-organizzativa»   dei   soggetti
concorrenti.
  In  recepimento  di  tale  disposizione  l'art.  63 del regolamento
specifica  i  requisiti  per l'ammissione alla gara, ma, a differenza
degli affidamenti al di sopra della soglia comunitaria, per quelli al
di    sotto    di    tale    limite,   prevede   soltanto   requisiti
tecnico-professionali e non anche economico-finanziari (nell'intento,
come  sottolineato nella relazione di accompagnamento al regolamento,
di agevolare la partecipazione dei piu' giovani professionisti).
  Il  comma  2 dell'art. 63, alla lettera b), fa riferimento, quindi,
alle  dichiarazioni  relative  agli importi dei lavori per i quali il
soggetto   concorrente   abbia   svolto   servizi  di  progettazione,
all'indicazione,  per ciascuno di essi, del committente, delle classi
e delle categorie e della natura delle prestazioni effettuate.
  Sono, pertanto, improprie quelle prescrizioni dei bandi di gara per
l'appalto  di  servizi  tecnici  che  (applicando, probabilmente, una
clausola standard concepita per gli appalti di lavori), prevedono che
la  commissione  di  gara,  dopo una verifica formale delle offerte e
della  documentazione  e  dopo  il  sorteggio  di  una percentuale di
concorrenti,  verifichi  il  possesso  della  cifra  d'affari  e non,
invece,  dei  requisiti  tecnico-professionali  (come richiesto dalle
disposizioni della legge n. 109/1994 e del regolamento n. 554/1999).
Produzione  di  attestazioni  rilasciate  da precedenti committenti e
                 produzioni documentali equivalenti.
  La locuzione «documentazione», utilizzata dal citato art. 10, comma
1-quater,  e'  generica  e  la  legge rimanda al bando o alla lettera
d'invito per le necessarie specificazioni.
  In  taluni  bandi  di  gara  viene  richiesta  in modo esclusivo, a
comprova  dei  requisiti  dichiarati, l'attestazione rilasciata da un
precedente  committente  di  avvenuto espletamento di servizi tecnici
gia'  svolti  (riportante le classi, le categorie, oltre agli importi
delle opere cui si riferisce la prestazione svolta).
  Nel  caso  specifico  di  appalto  per  l'esecuzione  di lavori, la
vigente  normativa prevede espressamente e tassativamente quale mezzo
di prova il certificato di regolare esecuzione prescritto dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  (cfr.  TAR Sicilia -
Palermo n. 464/2002).
  Al  di  fuori  di  tale fattispecie, vige il principio di carattere
generale  che  un  partecipante  ad  una  gara  ad evidenza pubblica,
qualora  non  sia  in grado di dimostrare il possesso di un requisito
secondo  quanto  richiesto  dal  bando  di  gara, puo' procedere alla
dimostrazione  stessa  mediante  altri  documenti  considerati idonei
dalla stazione appaltante (cfr. TAR Sicilia - Catania n. 1586/2002).
  In  particolare,  nelle  gare  per  l'aggiudicazione  di servizi di
ingegneria,  una  costante giurisprudenza afferma che, in ossequio al
principio  dell'interesse pubblico alla piu' ampia partecipazione, in
assenza  di  tassativa disposizione normativa in ordine alle forme di
comprova dei requisiti, occorre rifuggire ogni inutile formalismo che
conduca a restringere il numero dei concorrenti.
  Secondo tale giurisprudenza, le disposizioni contenute nel bando di
gara in tema di specifici adempimenti a carico dei concorrenti devono
essere   interpretate   con   riferimento  al  contenuto  sostanziale
dell'adempimento  stesso  (cfr.  C.D.S. V Sez. n. 223/1999), che puo'
considerarsi   assolto   se  dalla  documentazione  presentata  possa
comunque  obiettivamente  dedursi  un  determinato elemento (cfr. TAR
Piemonte - Torino n. 125/1996).
  Inoltre,  le  sanzioni previste dall'art. 10, comma 1-quater, della
legge quadro sono applicabili solo in caso di inidoneita' sostanziale
della  prodotta  documentazione  a comprovare i requisiti prescritti,
trattandosi di disposizione di stretta interpretazione e applicazione
(cfr. TAR Sicilia - Catania n. 1079/2001).
  La  sopra  ricordata  clausola presente in taluni bandi di gara che
richiede  in  modo  esclusivo,  a  comprova dei requisiti dichiarati,
l'attestazione   rilasciata  da  un  precedente  committente  appare,
quindi,  ingiustificatamente  restrittiva,  anche  perche' vincola la
dimostrazione  dei  requisiti  ad  una attestazione proveniente da un
soggetto terzo.
  Viceversa la dimostrazione dell'esecuzione dei precedenti incarichi
di  progettazione,  dell'importo dei lavori corrispondenti e di tutte
le  indicazioni  richieste  dall'art.  63,  comma 2, lettera b), puo'
essere  data  anche  in  altro modo, ad esempio con la produzione dei
provvedimenti    della    stazione    appaltante    di   conferimento
dell'incarico,  di  avvenuto  espletamento dello stesso, di pagamento
della prestazione compiuta ecc.
  Pertanto,  la  stazione  appaltante,  nei  documenti  di  gara  per
l'appalto  di  servizi  tecnici  di importo pari o maggiore a 100.000
euro,  in  merito  alla  tipologia di documentazione da trasmettere a
comprova  dei  lavori  indicati  dai  concorrenti,  non  potra'  fare
esclusivo   riferimento   alle   dichiarazioni  rese  dai  precedenti
committenti   dei   servizi,   ma  dovra',  altresi',  consentire  la
presentazione  di equivalente documentazione sufficiente a dare prova
di quanto dichiarato.
    Roma, 26 novembre 2003
                                                 Il presidente: Garri