IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  1977,  n.  616,  concernente il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Visto  il  proprio decreto 23 giugno 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, con il
quale  veniva  dichiarata  l'eccezionalita'  delle piogge alluvionali
verificatesi  dall'11 novembre  2002 al 10 dicembre 2002 in provincia
di Cuneo;
  Vista  la  nota  27 ottobre  2003  con la quale la regione Piemonte
chiede  di  inserire i comuni di San Michele Mondovi' e Lesegno tra i
territori delimitati con il richiamato decreto del 23 giugno 2003, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 185/1992;
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
                              Decreta:
  La   dichiarazione   di  eccezionalita'  delle  piogge  alluvionali
verificatesi  dall'11 novembre  2002 al 10 dicembre 2002 in provincia
di Cuneo, di cui al decreto 23 giugno 2003 richiamato nelle premesse,
e'  estesa  ai  comuni  di  San  Michele  Mondovi' e Lesegno, ai fini
dell'applicazione  delle  provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 3,
lettera a),   della   legge  14 febbraio  1992,  n.  185,  nel  testo
modificato  dal  decreto-legge  13 settembre 2002, n. 200, convertito
dalla legge 13 novembre 2002, n. 256.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 11 dicembre 2003

                                                Il Ministro: Alemanno