IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Ioanid Grigore, nato il 1° ottobre 1945 a
Gostavat (Romania), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999
in  combinato  disposto  con  l'art.  12  del  decreto legislativo n.
115/1992,  il  riconoscimento  del titolo accademico-professionale di
ingegnere conseguito in Romania, ai fini dell'accesso ed esercizio in
Italia della professione di ingegnere;
  Preso  atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea
in  ingegneria  -  specializzazione strade e ponti - conseguito nella
sessione di giugno 1973 presso l'Istituto politecnico statale di Iasi
e   rilasciato   dal   Ministero  dell'insegnamento  rumeno  in  data
27 febbraio  1974,  che  in Romania abilita il titolare all'esercizio
della professione di ingegnere - specializzazione strade e ponti;
  Considerato  che  il  richiedente  e'  in  possesso  di  esperienza
professionale pluriennale;
  Visto  che  il  sig.  Ioanid  ha conseguito il diploma di laurea in
ingegneria civile presso l'Universita' degli studi di Brescia in data
9 luglio 2003;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 2 ottobre 2003;
  Sentito  il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli
ingegneri;
  Vista  la  nota  inviata  in  data  18 novembre  2003 dal Consiglio
nazionale degli ingegneri;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  e  l'iscrizione  all'albo nella sezione A
settore civile ambientale, per cui non appare necessario applicare le
misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Ioanid  Grigore,  nato  il  1° ottobre  1945  a  Gostavat
(Romania),    cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sezione  A  - settore civile-ambientale e
l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 11 dicembre 2003
                                          Il direttore generale: Mele