IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Friuli-Venezia
Giulia   degli   eventi   calamitosi   di   seguito   indicati,   per
l'applicazione  nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo
di solidarieta' nazionale:
    siccita'  dal 1° maggio 2003 al 29 agosto 2003 nella provincia di
Udine;
    siccita'  dal 1° maggio 2003 al 29 agosto 2003 nella provincia di
Pordenone;
    grandinate 14 agosto 2003 nella provincia di Pordenone;
    piogge alluvionali 29 agosto 2003 nella provincia di Udine;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei   danni   alle   produzioni,   strutture   aziendali,   strutture
interaziendali,   opere   di  bonifica  nei  sottoelencati  territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze   della   legge  14 febbraio  1992,  n.  185,  nel  testo
modificato  dal  decreto-legge  13 settembre 2002, n. 200, convertito
dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:
Pordenone:
    siccita'  dal  1° maggio  2003 al 29 agosto 2003 - provvidenze di
cui  all'art.  3,  comma 2, lettere a), b), con esclusione delle aree
irrigue  e  parzialmente  irrigue, nel territorio dei comuni di Arba,
Arzene,  Aviano,  Azzano  Decimo,  Brugnera,  Budoia, Caneva, Casarsa
della   Delizia,   Castelnovo  del  Friuli,  Cavasso  Nuovo,  Chions,
Cordenons,  Cordovado,  Fanna,  Fiume Veneto, Fontanafredda, Maniago,
Meduno,  Montereale  Valcellina,  Morsano  al Tagliamento, Pasiano di
Pordenone,  Pinzano  al  Tagliamento,  Polcenigo,  Porcia, Pordenone,
Prata   di   Pordenone,   Pravisdomini,  Sacile,  San  Giorgio  della
Richinvelda,  San Martino al Tagliamento, San Quirino, Sequals, Sesto
al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Valvasone, Vivaro;
    siccita'  dal  1° maggio  2003 al 29 agosto 2003 - provvidenze di
cui  all'art. 3, comma 2, lettere a), b), e art. 3, comma s-bis), con
esclusione  delle aree irrigue e parzialmente irrigue, nel territorio
dei comuni di San Vito al Tagliamento e Zoppola;
    grandinate  del  14 agosto  2003 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma  2, lettera c), nel territorio dei comuni di Porcia, Pordenone,
Zoppola;
Udine:
    siccita'  dal  1° maggio  2003 al 29 agosto 2003 - provvidenze di
cui  all'art.  3,  comma 2, lettere a), b), con esclusione delle aree
irrigue  e  parzialmente irrigue, nel territorio dei comuni di Aiello
del  Friuli,  Aquileia,  Artegna,  Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano,
Buia,  Buttrio, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco,
Castions  di  Strada,  Cervignano  del  Friuli,  Cividale del Friuli,
Colloredo  di  Monte  Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel
Friuli,  Latisana,  Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Magnano in Riviera,
Majano,  Manzano,  Marano  Lagunare,  Martignacco,  Mereto  di Tomba,
Moimacco,  Moruzzo,  Muzzana  del Turgnano, Pagnacco, Palazzolo dello
Stella,  Palmanova,  Pasian  di  Prato, Pocenia, Porpetto, Povoletto,
Pozzuolo  del  Friuli,  Pradamano,  Precenicco, Premariacco, Ragogna,
Reana  del  Roiale,  Remanzacco,  Rive  d'Arcano,  Ronchis, Ruda, San
Daniele  del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone,
San  Vito  al  Torre,  San  Vito  di  Fagagna,  Santa Maria La Longa,
Tapogliano,  Tavagnacco,  Teor,  Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Treppo
Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Visco;
    piogge  alluvionali  del  29 agosto  2003  -  provvidenze  di cui
all'art.  3,  comma  2,  lettere a), b), nel territorio dei comuni di
Malborghetto Valbruna;
    piogge  alluvionali  del  29 agosto  2003  -  provvidenze  di cui
all'art.  3,  comma  2,  lettera  c),  nel  territorio  dei comuni di
Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Tarvisio;
    piogge  alluvionali  del  29 agosto  2003  -  provvidenze  di cui
all'art.  3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Dogna,
Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Tarvisio;
    piogge  alluvionali  del  29 agosto  2003  -  provvidenze  di cui
all'art.  3,  comma  3,  lettera  b),  nel  territorio  dei comuni di
Chiusaforte,  Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba,
Tarvisio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 dicembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno