IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed
in  particolare  l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  2325/97  della  Commissione  del
24 novembre  1997, relativo alla registrazione della denominazione di
origine  protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, ai
sensi  dell'art.  17  del  predetto  regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
  Visto   il  decreto  ministeriale  23 aprile  1999,  con  il  quale
l'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -   Societa'   per  la
certficazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» e' stato
autorizzato  ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai
sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  e la
valorizzazione   dell'olio  extravergine  a  denominazione  d'origine
protetta Dauno, con sede a Foggia, via Dante n. 7, intesa ad ottenere
la  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, nel
quadro  della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Vista  la nota protocollo n. 63921 del 24 luglio 2003, con la quale
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  13 ottobre  2003,  con la quale il consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2,
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Considerato  che  l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa'
per  la  certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ha
predisposto  un  piano  dei  controlli  che  recepisce  le modifiche,
notificata  all'organismo comunitario con la citata nota n. 63921 del
24 luglio 2003;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del
gruppo tecnico di valutazione;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine
protetta  «Dauno»  riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa
che  l'organismo  comunitario  decida  sulla  domanda  di modifica in
argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione   di   origine   protetta   «Dauno»  riferita  all'olio
extravergine  di  oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  58  dell'11  marzo 2003, in attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo  1997,  alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela e
la  valorizzazione  dell'olio  extravergine a denominazione d'origine
protetta  Dauno, al disciplinare di produzione della denominazione di
origine  protetta  «Dauno»  riferita  all'olio extravergine di oliva,
registrata  con  regolamento  (CE)  n.  2325/97 della Commissione del
24 novembre 1997 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE)
n.   2081/92   notificata   al  competente  organismo  comunitario  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 58 dell'11 marzo 2003.