IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, con il quale l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certficazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92; Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine a denominazione d'origine protetta Dauno, con sede a Foggia, via Dante n. 7, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Vista la nota protocollo n. 63921 del 24 luglio 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica; Vista l'istanza del 13 ottobre 2003, con la quale il consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997; Considerato che l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche, notificata all'organismo comunitario con la citata nota n. 63921 del 24 luglio 2003; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo la modifica richiesta dallo stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine a denominazione d'origine protetta Dauno, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 58 dell'11 marzo 2003.