IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Nalini  Diego, nato a Roma (Italia) il
27 novembre  1970,  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  professionale  conseguito in Svizzera ai
fini  dell'accesso  e  dell'esercizio  in Italia della professione di
ingegnere;
  Rilevato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«dottore  in ingegneria elettronica» presso l'Universita' degli studi
«La Sapienza» di Roma in data 23 ottobre 2000;
  Considerato  che  il  sig.  Nalini e' iscritto al registro svizzero
degli  ingegneri elettrotecnici REG sezione A dal 3 luglio 2003, come
attestato  dalla  Fondazione  dei  registri svizzeri degli ingegneri,
degli architetti e dei tecnici nella nota del 4 luglio 2003;
  Considerato  che  il  richiedente  e'  in  possesso  di  esperienza
professionale pluriennale;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza di servizi del 2 ottobre
2003 che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione
A settore dell'informazione, come richiesto dall'interessato;
  Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
  Preso  atto, altresi', della domanda presentata dal sig. Nalini per
l'iscrizione nel settore industriale;
  Vista  la decisione della Conferenza di servizi del 30 ottobre 2003
che  ha  rigettato l'istanza per il settore industriale, confermando,
quindi, il solo settore dell'informazione;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di ingegnere - sezione A settore dell'informazione, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare le misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Nalini  Diego,  nato a Roma (Italia) il 27 novembre 1970,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo di cui in premessa
quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli ingegneri -
sezione  A  settore dell'informazione e l'esercizio della professione
in Italia.
    Roma, 11 dicembre 2003
                                          Il direttore generale: Mele