IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, suindicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo
stesso  anche  ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in
quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Silber  Luciana,  nata  a  Cordoba
(Argentina)  il  20  novembre  1969,  cittadina  italiana, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  di psicologo di cui e' in possesso, come attestato dal
«Colegio  de  psicologos  de la provincia de Cordoba» cui e' iscritta
dal  21  ottobre  1998  con  il  n. «A» 2994, ai fini dell'accesso ed
esercizio  in  Italia della professione di psicologo e dell'attivita'
di psicoterapeuta;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di  «Licenciada  en  psicologia» conseguito presso la «Universidad de
Cordoba» il 26 agosto 1994 e rilasciato in data 28 ottobre 1994;
  Ritenuto  che  la  sig.ra  Silber abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 30 ottobre 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Preso  atto - per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad
ottenere  il riconoscimento della psicoterapia - che la Conferenza di
servizi   su   indicata,   in  seguito  ad  un  attento  esame  della
documentazione    presentata,   ha   ritenuto   che   la   formazione
accademico-professionale   posseduta   dalla   richiedente   non  sia
assimilabile  a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune
cosi'  emerse  non  siano  colmabili tramite l'applicazione di misure
compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Silber  Luciana,  nata  a  Cordoba  (Argentina) il 20
novembre   1969,   cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
in Italia.
  L'istanza   per  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  di
psicoterapeuta, per i motivi su indicati, e' respinta.
    Roma, 11 dicembre 2003
                                          Il direttore generale: Mele