IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della Commissione CE n. 2446 del 6 novembre
2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra   le   altre,   della  denominazione  di  origine  protetta  olio
extravergine  di oliva «Terre di Siena» nel quadro della procedura di
cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli
e  la  vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
  Visto  il  decreto  28  dicembre  2000,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2001, con il
quale   l'organismo   denominato  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede
in  Roma,  via  Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione di origine protetta olio extravergine
di oliva «Terre di Siena»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  9 gennaio 2001, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  oli  di  oliva sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo  di  tutti  gli  oli di oliva a denominazione di
origine  protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  28 dicembre  2000  per  la  denominazione di origine
protetta  olio  di oliva extravergine «Terre di Siena» venga adeguato
allo schema tipo di controllo sopra indicato;
  Considerato  che  il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine
di  oliva  Terre  di  Siena,  pur  essendone richiesto, non ha ancora
provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il
triennio  successivo  alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra
indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine  protetta olio
extravergine di oliva «Terre di Siena» anche nella fase intercorrente
tra  la  scadenza  della  predetta  autorizzazione e il rinnovo della
stessa,  per  consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del
piano   di   controllo  allo  schema  tipo  di  controllo  citato  in
precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita'
- Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.»,  con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 7 dicembre
1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta  olio  extravergine di oliva «Terre di Siena» registrata con
il  regolamento  della Commissione CE n. 2446 del 6 novembre 2000, e'
prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2004.