L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative,
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita,  e  le  successive disposizioni modificative ed integrative; in
particolare  l'art. 65 che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP
della fusione di imprese assicurative, con le relative modalita' e le
nuove norme statutarie;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare,  l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio
dell'istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di
fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalita' e le
nuove norme statutarie;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  14 novembre  1991,  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  nel  ramo I e assicurativa nei rami V e VI rilasciata
alla  Roma  Vita  S.p.a.  con  sede in Roma, via Massimi n. 158, ed i
successivi provvedimenti autorizzativi;
  Visto   il   provvedimento   ISVAP   in   data  26 maggio  1997  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  nei  rami I, III, V e VI e nei rami danni infortuni e
malattia,   rilasciata  alla  Cisalpina  Previdenza  -  Compagnia  di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata Cisalpina
Previdenza  S.p.a.),  con sede in Milano, piazza Francesco Durante n.
11, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  l'istanza  in  data 3 ottobre 2003 con la quale la Cisalpina
Previdenza  - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in
forma    abbreviata   Cisalpina   Previdenza   S.p.a.)   ha   chiesto
l'approvazione  della  fusione per incorporazione di Roma Vita S.p.a.
in Cisalpina Previdenza S.p.a.;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi   documenti  integrativi,  pervenuti  da  ultimo  in  data
3 dicembre 2003;
  Viste  le  delibere assunte in data 16 ottobre 2003 dalle assemblee
straordinarie  dei soci di Cisalpina Previdenza S.p.a. e di Roma Vita
S.p.a.  che  hanno  approvato  la  predetta operazione di fusione per
incorporazione, con le relative modalita' e le nuove norme statutarie
dell'impresa incorporante;
  Preso  atto  dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari
rispettivamente  nel  registro  delle  imprese di Milano e di Roma in
data 20 ottobre 2003;
  Rilevato  che  l'operazione  di  fusione  in  esame  e  le relative
modalita'  soddisfano  le condizioni poste dalla normativa di settore
per  la  tutela  degli  assicurati  e dei danneggiati e che per detta
fusione  ricorrono  i  presupposti  di  cui  all'art.  65 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
  Considerato   che   non  sussistono  elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle modifiche statutarie apportate dalla societa'
incorporante;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio dell'istituto
nella seduta del 16 dicembre 2003;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E'  approvata,  ai  sensi  dell'art.  65  del  decreto  legislativo
17 marzo  1995, n. 174, la fusione per incorporazione della Roma Vita
S.p.a.,  con  sede in Roma, nella Cisalpina Previdenza - Compagnia di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata Cisalpina
Previdenza  S.p.a.), con sede in Milano, con le relative modalita' di
attuazione.