IL DIRETTORE GENERALE
                  per l'armonizzazione del mercato
                     e la tutela dei consumatori

  Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei
consumatori  e degli utenti e in particolare l'art. 5 che prevede che
presso il Ministero delle attivita' produttive sia istituito l'elenco
delle  associazioni  dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale;
  Visto  il  decreto  6 novembre  2003 di aggiornamento al 31 ottobre
2003  dell'elenco  delle  associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative   a  livello  nazionale,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 15 novembre 2003 - serie generale - n. 266;
  Considerato   che,   per  un  mero  errore  materiale,  il  decreto
6 novembre  e'  stato  pubblicato  privo di un «considerato» relativo
alla   permanenza   delle   condizioni  dell'iscrizione  con  riserva
all'elenco,    adottata    il    17 ottobre    2000   nei   confronti
dell'associazione  Confconsumatori,  a  seguito  di pronuncia del TAR
Lazio, confermata dal Consiglio di Stato il 28 settembre 2000;
  Ritenuto   di   dover   procedere   all'integrazione   del  decreto
ministeriale  6 novembre  2003  inserendo il «considerato» secondo la
formula riportata nel dispositivo;
                              Decreta:
  Nella premessa del decreto ministeriale 6 novembre 2003 e' inserito
tra l'ultimo «Considerato» e la parola «Decreta» il seguente:
    «Considerato  che  permangono  le  condizioni dell'iscrizione con
riserva  all'elenco,  adottata  il  17  ottobre  2000  nei  confronti
dell'Associazione  Confconsumatori,  a  seguito  di pronuncia del TAR
Lazio, confermata dal Consiglio di Stato il 28 settembre 2000».
    Roma, 16 dicembre 2003
                                    Il direttore generale: Primicerio