IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2676/90  della  Commissione del 17
settembre  1990  che  determina  i  metodi  d'analisi  comunitari  da
utilizzare nel settore del vino;
  Visto  il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo, che
all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei
laboratori  autorizzati  ad  eseguire  analisi  ufficiali nel settore
vitivinicolo;
  Visto  il  provvedimento  amministrativo  in data 22 settembre 1998
numero  di  protocollo n. 62959, con il quale il laboratorio Istituto
abruzzese  per  la  qualita' - Laboratorio chimico merceologico della
C.C.I.A.A. dell'Aquila, ubicato in L'Aquila, via degli Opifici n. 1 -
zona  industriale  di  Bazzano  e'  stato autorizzato al rilascio dei
certificati   di   analisi   e   di  origine  validi  ai  fini  della
commercializzazione   ed  esportazione  dei  vini  da  tavola  e  dei
V.Q.P.R.D.;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 156, recante
attuazione   della   direttiva   n.   93/99/CEE   concernente  misure
supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti
alimentari,  e  in  particolare sul possesso dei requisiti minimi dei
laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
  Vista  la  richiesta  presentata dal predetto laboratorio intesa ad
ottenere  il  mantenimento  della  predetta  autorizzazione in attesa
dell'esito  di  verifica  dell'idoneita'  dello  stesso ad effettuare
prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo
conforme alla norma europea EN 45003;
  Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante
modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti
al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad
indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo
2000;
  Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle
prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in
particolare  ha  dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003
l'accreditamento    per   l'effettuazione   delle   prove,   indicate
nell'allegato  al presente decreto, da parte di un organismo conforme
alla norma europea EN 45003;
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il
rilascio dell'autorizzazione in argomento;
                              Autorizza
il  laboratorio  «Istituto  abruzzese  per  la qualita' - Laboratorio
chimico   merceologico  della  C.C.I.A.A.  dell'Aquila»,  ubicato  in
L'Aquila, via degli Opifici n. 1 - zona industriale di Bazzano, nella
persona  del  responsabile  dott.ssa  Angela  De Simone, per l'intero
territorio  nazionale,  al  rilascio  dei  certificati di analisi nel
settore  vitivinicolo,  effettuati  presso  il  predetto laboratorio,
aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.
  Le  prove  di  analisi, per le quali il laboratorio e' autorizzato,
sono  indicate  nell'allegato elenco che costituisce parte integrante
del presente decreto.
  L'autorizzazione  ha  validita' triennale a decorrere dalla data di
emanazione  del  presente  decreto  a  condizione  che il laboratorio
mantenga la validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
  La  eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero
delle  politiche  agricole  e  forestali  almeno tre mesi prima della
scadenza.
  Il   responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere  di
comunicare  all'amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti  interessanti  la struttura societaria, l'ubicazione dei
laboratorio,  la  dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo
svolgimento delle prove.
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
  L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la
sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il
provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 novembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate