IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
  Visto  l'art.  9,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
come  modificato,  da ultimo, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge
24 giugno  2003,  n.  143,  che prevede l'obbligo per i concessionari
della  riscossione  di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il
33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del
decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle
riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
  Visto  il  successivo  comma 2 del predetto art. 9, che dispone che
con  decreto  ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la
ripartizione  tra  i  concessionari dell'acconto sulla base di quanto
riscosso  nell'anno  precedente  dai  servizi autonomi di cassa o dai
concessionari  nei  rispettivi  ambiti  territoriali, le modalita' di
versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa;
  Visto  il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di
riordino  del  Servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione
della  delega  prevista  dalla  legge  28 settembre  1998,  n. 337, e
successive modificazioni;
  Considerato  che la dizione «i concessionari della riscossione», di
cui  all'art.  9  del  citato decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa
oggettivamente  nel  senso di «servizio della riscossione nell'ambito
territoriale  provinciale»  a prescindere dalla posizione dell'agente
della   riscossione,  per  cui  la  ripartizione  dell'acconto  sopra
menzionata  va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della
riscossione gestito anche sotto forma commissariale;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive
modificazioni, concernente la modifica della disciplina in materia di
servizi  autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro,
agli  articoli 2  e  4  prevede  le diverse entrate da riscuotersi da
parte  dei  concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal
1° gennaio 1998;
  Visti  i  dati  delle  entrate  erariali riscosse nell'anno 2002 ai
sensi  del  decreto  legislativo n. 237 del 1997, in base ai quali si
determina  l'ammontare  dell'acconto da versarsi entro il 30 dicembre
2003 da parte dei concessionari e commissari governativi del Servizio
nazionale della riscossione;
  Visti  gli  articoli 4,  14  e  16 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997,  n.  79,  convertito  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, cosi'
come  modificato  dall'art.  3,  comma 4, del decreto-legge 24 giugno
2003,  n.  143,  che  i concessionari ed i commissari governativi del
Servizio  nazionale  della  riscossione  versano entro il 30 dicembre
dell'anno  2003,  pari al 33,6 per cento dell'ammontare delle entrate
erariali  riscosse nell'anno 2002, e' determinato, per ciascun ambito
territoriale,  nella misura indicata nella tabella in allegato A, che
fa parte integrante del presente decreto.