IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
  1.  Le  banche  tenute,  a  norma  dell'art.  1  del  decreto-legge
10 dicembre  2003,  n. 341, al versamento, entro il 29 dicembre 2003,
dell'1%  delle  somme riscosse nell'anno 2002, nella misura stabilita
con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai
sensi  del comma 5 del predetto art. 1, eseguono il versamento presso
le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  competenti per
territorio,   con  imputazione  al  capitolo  1262  dell'entrata  del
bilancio  dello  Stato, e con la seguente causale: «Versamento dovuto
per l'anno 2003 ai sensi del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341».
  2.  Le  banche  di  cui  al  comma  1 trasmettono all'Agenzia delle
entrate,  Direzione  centrale amministrazione, anche a mezzo telefax,
entro  il  31 dicembre  2003, copia della quietanza di versamento; il
mancato  versamento degli importi dovuti comporta, ai sensi dell'art.
1,  comma  4, del predetto decreto-legge n. 341 del 2003, l'immediata
cessazione   di   efficacia  delle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'art.  19  del  decreto  legislativo n. 241 del 1997, e inibisce,
pertanto,  la prosecuzione del servizio di riscossione dei versamenti
unitari.
  3. Le banche che intendono avvalersi della facolta' di cui al comma
3  del  predetto art. 1, possono recuperare le somme versate entro il
29 dicembre  2003  a valere sulle riscossioni delle entrate di cui al
decreto  legislativo n. 241 del 1997 conseguite nell'anno successivo,
mediante   corrispondente   minore   riversamento  da  effettuarsi  a
decorrere dalla data bonifico del 23 gennaio 2004.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Motivazioni.
  L'art.  1  del  decreto-legge  10 dicembre  2003,  n.  341, recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  servizio  di  riscossione dei
versamenti unitari, stabilisce che le banche che nell'anno 2002 hanno
riscosso,  ai  sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, entrate
complessivamente  maggiori  di  500  milioni  di euro, sono tenute al
versamento  dell'1%  di tali somme entro 29 dicembre 2003; in caso di
mancato  versamento da parte della banca la norma prevede l'immediata
cessazione  di  efficacia  delle  relative  convenzioni  e, pertanto,
preclude  alla  stessa  la prosecuzione dell'attivita' di riscossione
dei versamenti unitari.
  Il  comma  5  del  predetto articolo rinvia ad un provvedimento del
direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,   da  emanarsi  entro  il
15 dicembre   di   ogni  anno,  la  definizione  delle  modalita'  di
versamento  e di ogni altra regola tecnica necessaria, mentre demanda
ad  apposito  decreto  ministeriale,  da  adottarsi  entro  lo stesso
termine,  l'individuazione dell'importo dovuto da ciascuna banca. Con
il   presente   provvedimento,   in   ottemperanza   alle  richiamate
disposizioni, sono pertanto stabilite per l'anno 2003 le modalita' di
versamento  e  di rendicontazione dell'avvenuto pagamento all'Agenzia
delle  somme  dovute,  nonche'  le modalita' previste per l'eventuale
recupero di tali somme da parte delle banche nell'anno successivo.
Riferimenti normativi.
  Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
  Ordinamento delle Agenzie fiscali.
  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8. comma 1).
  Attribuzioni  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
  Disposizioni in materia di versamenti unitari:
    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341.
      Roma, 15 dicembe 2003
                                                Il direttore: Ferrara