IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1. Approvazione  del  modello  di  istanza  per  l'attribuzione del
credito  d'imposta  per  gli  investimenti  in campagne pubblicitarie
localizzate   e  del  relativo  modello  di  comunicazione  dei  dati
comprovanti l'avvenuta realizzazione degli investimenti.
  1.1. Sono  approvati  i  seguenti modelli, unitamente alle relative
istruzioni, da utilizzare a decorrere dall'anno 2004:
    a) Modello ICAP, relativo all'istanza di attribuzione del credito
d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate,
da   presentare   ai  sensi  dell'art.  61,  comma  13,  della  legge
27 dicembre  2002, n. 289, cosi' come attuato dalla delibera del CIPE
n. 53 del 25 luglio 2003;
    b) Modello   RICAP,   relativo   alla   comunicazione   dei  dati
comprovanti   la   realizzazione   degli   investimenti  in  campagne
pubblicitarie  localizzate  da  presentare,  ai sensi delle succitate
disposizioni,   dai   soggetti   che   hanno   conseguito   l'assenso
dell'Agenzia  delle  entrate in relazione all'istanza di attribuzione
del contributo.
  1.2. Il modello di cui alla lettera a) del punto 1.1 e' composto da
un  frontespizio,  contenente  i dati identificativi dell'impresa che
presenta  l'istanza  e  dal  quadro A contenente i dati relativi agli
investimenti   da   realizzare   o  realizzati,  alla  determinazione
dell'incremento  agevolabile  e  all'ammontare  del credito d'imposta
richiesto.
  1.3. Il modello di cui alla lettera b) del punto 1.1 e' composto da
un  frontespizio,  contenente  i dati identificativi dell'impresa che
presenta  la  comunicazione e dal quadro A contenente i dati relativi
agli    investimenti   effettuati   ed   all'incremento   agevolabile
realizzato.
  2. Reperibilita' dei modelli.
  2.1. I   modelli  di  cui  al  punto  1.1.  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dall'Agenzia  delle entrate in formato elettronico sul
sito Internet www.agenziaentrate.gov.it
  2.2. I  modelli  di  cui  al  punto  1.1  possono  essere  altresi'
prelevati  da  altri  siti Internet a condizione che gli stessi siano
conformi  per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente
provvedimento  e  rechino  l'indirizzo  del sito dal quale sono stati
prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
  2.3. I  modelli  di  cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
  2.4. E'  consentita  la  stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel
rispetto  della  conformita'  grafica  ai  modelli  approvati e della
sequenza dei dati.
  3. Termini di presentazione.
  3.1. L'istanza  di  cui alla lettera a) del punto 1.1 - Mod. ICAP -
deve essere presentata nei seguenti termini:
    a) dal  19 gennaio  2004 al 19 marzo 2004, per l'attribuzione del
contributo   relativo   agli   investimenti  realizzati  nel  periodo
d'imposta   in   corso  alla  data  del  19 novembre  2003,  data  di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE n. 53
del 25 luglio 2003, e chiuso anteriormente al 19 gennaio 2004;
    b) dal   19 gennaio   2004,  per  l'attribuzione  del  contributo
relativo  agli  investimenti  da  realizzare o realizzati nel periodo
d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza.
  3.2. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del punto 1.1
-  Mod  RICAP - deve essere presentata successivamente al ricevimento
del  provvedimento  di  riconoscimento  del  contributo, nei seguenti
termini:
    dal  20 marzo  2004 al 19 maggio 2004, relativamente alle istanze
di  cui  alla  lettera  a) del punto 3.1 concernenti la richiesta del
contributo  per  gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta in
corso  alla  data  del  19 novembre  2003  e  chiuso anteriormente al
19 gennaio 2004;
    entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in cui
e'  stata presentata l'istanza e, comunque, a partire dal 19 febbraio
2004, relativamente alle istanze di cui alla lettera b) del punto 3.1
concernenti   la   richiesta  del  contributo  per  gli  investimenti
effettuati  nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione
della medesima istanza.
  4. Modalita' di presentazione.
  4.1. Le  istanze  e  le  comunicazioni dei dati di cui al punto 1.1
devono  essere presentati all'Agenzia delle entrate in via telematica
direttamente,  da  parte  dei  soggetti  abilitati dall'Agenzia delle
entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e
3  dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 e successive modificazioni.
  4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze di
cui  alla  lettera  a)  del  punto  1.1  e' effettuata utilizzando il
prodotto   di   gestione  denominato  «PUBLICREDIT»  che  sara'  reso
disponibile   gratuitamente   dall'Agenzia  delle  entrate  nel  sito
Internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 13 gennaio 2004.
  4.3. La   trasmissione   telematica   dei   dati   contenuti  nelle
comunicazioni  di  cui  alla  lettera  b) del punto 1.1 e' effettuata
utilizzando  il  prodotto  di  gestione  denominato «PUBLIREPORT» che
sara'  reso  disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel
sito  Internet  www.agenziaentrate.gov.it  a  partire  dal 9 febbraio
2004.
  4.4. E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della
trasmissione  telematica  di  rilasciare  al  soggetto interessato un
esemplare  cartaceo  dell'istanza  e della comunicazione, predisposto
con  l'utilizzo  del prodotto informatico di cui ai punti 4.2. e 4.3.
nonche'   copia   della   ricevuta  dell'Agenzia  delle  entrate  che
costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
  4.5. L'istanza  e  la comunicazione devono essere conservate a cura
del  soggetto  interessato,  previa sua sottoscrizione a conferma dei
dati ivi contenuti.
  4.6. La  competenza  per  gli adempimenti conseguenti alla gestione
delle  istanze e delle comunicazioni di cui al punto 1.1 e' demandata
al centro operativo di Pescara.
Motivazioni.
  L'art.  61,  comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha
avuto  attuazione  con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003,
ha  riconosciuto  un  contributo, sotto forma di credito d'imposta, a
favore  delle  imprese  che incrementano gli investimenti in campagne
pubblicitarie  localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel
limite  massimo  del 12% di tale incremento, anche mediante attivita'
locali  di promozione, sponsorizzazione, pubbliche relazioni e direct
response, cosiddetti «mezzi non certificati».
  La stessa norma ha, inoltre, previsto che:
    per  la  fruizione  del  contributo,  deve  essere presentata una
preventiva istanza, in via telematica, al centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate;
    l'incremento  agevolabile  e' determinato dalla differenza tra le
spese  per  gli  investimenti  in  campagne pubblicitarie localizzate
realizzati  o  da  realizzare  tramite  mezzi  locali certificati nel
periodo  d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza e
le  spese  sostenute,  allo  stesso  titolo,  nel  periodo  d'imposta
precedente;
    il  contributo  e'  utilizzabile, nel periodo d'imposta in cui e'
presentata  l'istanza,  nella  misura  massima del 30% del contributo
riconosciuto con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate;
    per la fruizione del restante 70%, deve essere inviata, a pena di
decadenza  dal  contributo,  una comunicazione al centro operativo di
Pescara    dell'Agenzia   delle   entrate,   comprovante   l'avvenuta
realizzazione del programma d'investimento in misura non inferiore al
75% dell'incremento agevolabile indicato nell'istanza;
    l'istanza  di  attribuzione  del  credito d'imposta e la relativa
comunicazione   dei   dati   comprovanti   la   realizzazione   degli
investimenti   devono   essere  redatte,  ai  sensi  delle  succitate
disposizioni,  su  appositi  modelli  approvati con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  con  il  quale sono altresi'
stabiliti gli ulteriori dati da indicare nei predetti modelli;
    le   istanze  per  la  richiesta  del  contributo  devono  essere
presentate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata delibera del CIPE
n. 53 del 25 luglio 2003 e, pertanto, a partire dal 19 gennaio 2004.
  Al   fine   di   consentire  alle  imprese  interessate  di  fruire
dell'agevolazione  anche  per  gli  investimenti realizzati nell'anno
2003,  per  i quali era gia' stato previsto lo specifico stanziamento
con  la  delibera  del  CIPE  n.  16 del 9 maggio 2003, il CIPE nella
seduta del 5 dicembre 2003 ha preso atto della proposta formulata dal
Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione  e  sviluppo diretta a
consentire  la  presentazione  nel  2004,  entro termini predefiniti,
delle  istanze  per  l'attribuzione  del  contributo  anche  per  gli
investimenti  in  campagne  pubblicitarie  localizzate effettuati nel
corso del 2003.
  In  attuazione  di  tali  disposizioni  e',  pertanto,  emanato  il
presente  provvedimento  con  il  quale vengono approvati, unitamente
alle  relative  istruzioni,  i  modelli  -  Mod ICAP e Mod RICAP - da
utilizzare   per   la  redazione  dell'istanza  di  attribuzione  del
contributo  sia  per  gli investimenti realizzati o da realizzare nel
periodo  d'imposta  in  corso alla data di presentazione dell'istanza
sia  per quelli gia' realizzati nel corso dell'anno 2003, nonche' per
la   relativa   comunicazione   dei   dati   comprovanti   l'avvenuta
realizzazione degli investimenti medesimi.
  Con il presente provvedimento vengono inoltre stabiliti, sulla base
delle  indicazioni fornite dal predetto Dipartimento per le politiche
di  coesione  e  sviluppo, termini differenziati per la presentazione
delle   istanze   e   delle  comunicazioni  dei  dati  da  parte  dei
contribuenti   legittimati   a   richiedere  il  contributo  per  gli
investimenti  realizzati nell'anno 2003, individuati nei soggetti con
periodo  d'imposta  in  corso alla data del 19 novembre 2003, data di
pubblicazione  della  delibera,  e chiuso anteriormente al 19 gennaio
2004, termine iniziale di presentazione delle istanze di attribuzione
del contributo.
  Detto  termine  viene  fissato  al  19 gennaio  2004, atteso che il
sessantesimo  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  della
delibera nella Gazzetta Ufficiale cade in giorno festivo.
  Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica
delle  istanze  di  attribuzione  del  contributo  e  delle  relative
comunicazioni,  il  provvedimento  fa  rinvio ai prodotti di gestione
denominati   «PUBLICREDIT»   e   «PUBLIREPORT»,   che   saranno  resi
disponibili   gratuitamente   dall'Agenzia  delle  entrate  nel  sito
Internet  www.agenziaentrate.gov.it  a  partire  rispettivamente  dal
13 gennaio 2004 e dal 9 febbraio 2004.
  La competenza, in ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione
delle  istanze  e  delle  comunicazioni,  viene  attribuita al centro
operativo di Pescara.
  Con   lo   stesso  provvedimento  viene,  infine,  disciplinata  la
reperibilita'  dei  suddetti  modelli  di  comunicazione  e  ne viene
autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n.  59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4.
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 febbraio 2001, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
  Legge  27 dicembre  2002,  n.  289, concernente disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003).
  Delibera  del  CIPE  n.  16  del  9 maggio  2003,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
  Delibera  del  CIPE  n.  53  del  25  luglio 2003, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  269 del 19 novembre 2003, e presa d'atto del
5 dicembre 2003.
  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
  Decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le
modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei   contratti   di   locazione   e   di  affitto  da  sottoporre  a
registrazione,  nonche'  di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  del  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 dicembre 2003
                                                Il direttore: Ferrara