L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 4 dicembre 2003;
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera j), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995)  prevede che l'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) «pubblicizza e
diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al
fine  di  garantire  la  massima  trasparenza,  la  concorrenzialita'
dell'offerta  e  la  possibilita'  di  migliori scelte da parte degli
utenti intermedi o finali»;
    l'art.  23,  comma  4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164/2000  (di  seguito:  decreto legislativo n. 164/2000) prevede che
«le  tariffe  per  la distribuzione tengono conto della necessita' di
remunerare  iniziative  volte  ad  innalzare l'efficienza di utilizzo
dell'energia  e  a  promuovere  l'uso  delle  fonti  rinnovabili,  la
qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del
servizio,  di  non  penalizzare  le aree in corso di metanizzazione e
quelle con elevati costi unitari».
    l'art.  1,  comma  1,  lettera a), del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  31 ottobre  2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 278 del 27 novembre 2002 (di seguito:
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002),
con   riferimento  all'attivita'  di  vendita  del  gas,  attribuisce
all'Autorita'  il  potere  di  «definire,  calcolare  e aggiornare le
tariffe   relative  all'elettricita'  e  gas,  anche  successivamente
all'apertura  dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un
ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli
utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato»;
    l'Autorita'   con  deliberazione  12 dicembre  2002,  n.  207/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 4 del
7 gennaio  2003  (di seguito: deliberazione n. 207/2002), ha adottato
una  direttiva  urgente agli esercenti l'attivita' di vendita del gas
naturale ai clienti finali;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    il decreto legislativo n. 164/2000;
    la  legge  28 ottobre  2002,  n.  238,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   n.   255   del   30 ottobre   2002,  di  conversione  del
decreto-legge  4 settembre  2002,  n.  193, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002;
    il  decreto  del  Ministero  delle attivita' produttive 24 giugno
2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 203
del  30 agosto  2002, recante criteri di rilascio dell'autorizzazione
alla vendita ai clienti finali di gas naturale;
    i  decreti  del  Ministero delle attivita' produttive 27 dicembre
2002,  30 gennaio  2003,  17 luglio 2003, 1° agosto 2003, 5 settembre
2003,  2 ottobre  2003  e  14 novembre  2003,  recanti autorizzazione
transitoria  alla  vendita  di gas naturale a clienti finali ai sensi
dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;
  Visti:
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
23 dicembre  1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 303 del 28 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento Cip
n.  16/93),  come modificato dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  4 agosto  1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal
decreto    del    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato   19 novembre   1996,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale, - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
    la   deliberazione   dell'Autorita'   2 marzo   2000,  n.  47/00,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 90 del
17 aprile  2000,  recante  direttiva  concernente  la  disciplina dei
livelli  specifici  e generali di qualita' commerciale dei servizi di
distribuzione e di vendita del gas, e sue modifiche e integrazioni;
    la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 149/00, recante
avvio  di  procedimento  per  la  formazione  di provvedimenti di cui
all'art.  17,  comma 5, all'art. 18, commi 2, 3, 5 e 6 e all'art. 23,
comma  2,  del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in tema di
esercizio  dell'attivita'  di  vendita,  delle  relative tariffe e di
definizione del codice di condotta commerciale;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre  2000,  n. 237/00,
pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e
integrazioni   (di   seguito:   deliberazione   n.  237/00),  recante
definizione  di  criteri  per  la determinazione delle tariffe per le
attivita'  di  distribuzione  del  gas  e di fornitura ai clienti del
mercato vincolato;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  30 maggio  2001,  n.  120/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 147 del
27 giugno  2001,  recante criteri per la determinazione della tariffa
di trasporto e per l'utilizzo di terminali di Gnl;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18 ottobre  2001,  n.  229/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 287
dell'11 dicembre  2001  e sue successive modifiche e integrazioni (di
seguito:  deliberazione  n. 229/01), recante direttiva concernente le
condizioni  contrattuali  dell'attivita'  di vendita a clienti finali
attraverso reti di gasdotti locali;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 febbraio  2002,  n.  26/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 77 del
2 aprile 2002, recante criteri per la determinazione delle tariffe di
stoccaggio;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 novembre  2002,  n. 195/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 292 del
13 dicembre  2002  (di  seguito:  deliberazione  n.  195/02), recante
modalita'  per  l'aggiornamento  della  parte relativa al costo della
materia  prima  delle  tariffe  del  gas  in  attuazione  della legge
28 ottobre   2002,   n.   238,   e   modificazione  di  deliberazioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
    la deliberazione n. 207/02;
    il  documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
12 dicembre  2002,  recante condizioni economiche per la fornitura di
gas   naturale   dagli   esercenti  (di  seguito:  documento  per  la
consultazione 12 dicembre 2002);
    le  ordinanze  del  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia  2  febbraio  2003,  n.  314/03;  19 marzo 2003, n. 487/03;
19 marzo  2003,  n. 488/03; 19 marzo 2003, n. 493/03 e 19 marzo 2003,
n. 495/03;
  Considerato che:
    la deliberazione n. 207/02 ha previsto:
      a) all'art.  1,  comma  11,  che  gli  esercenti l'attivita' di
vendita  applicano  le  condizioni economiche definite ai sensi della
deliberazione  n.  237/00  e  della  deliberazione  n. 195/02, sia ai
clienti  finali  che,  alla  data  del 31 dicembre 2002, si trovavano
nella  condizione  di  cliente non idoneo, sia ai clienti finali che,
trovandosi nella condizione di cliente idoneo alla medesima data, non
avevano esercitato la capacita' di stipulare nuovi contratti connessa
a tale condizione;
      b) all'art.  1,  comma 1.2, che la disposizione richiamata alla
precedente  lettera  a)  si  applica  fino a quando il cliente finale
esercita  la  capacita'  di stipulare nuovi contratti, accettando una
nuova offerta contrattuale;
      c) all'art.  1,  comma  1.3,  lettera  a),  che  gli  esercenti
l'attivita'  di  vendita propongono, ai clienti finali che, alla data
del  31 dicembre  2002,  si trovavano nella condizione di cliente non
idoneo,   unitamente   a   quelle   dagli  stessi  definite,  offerte
contrattuali  recanti condizioni economiche determinate sulla base di
criteri stabiliti dall'Autorita' con successivo provvedimento;
      d) all'art.  2,  comma 2.1, che le condizioni economiche di cui
al  comma  1.1 sono sostituite di diritto da quelle determinate sulla
base dei criteri di cui alla precedente lettera c) e si applicano nel
caso richiamato dalla stessa lettera c);
    la  deliberazione  n. 237/00, come richiamata dalla deliberazione
n.  207/02  ha  previsto, all'art. 9, comma 9.3, tariffe di fornitura
determinate  come somma di singole quote di costo relative a tutte le
fasi  della  filiera  del  gas  naturale;  e che alcune di tali quote
richiedevano,  per  la  loro  determinazione, la definizione da parte
dell'Autorita'  della disciplina tariffaria in materia di trasporto e
stoccaggio di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/00;
    in  mancanza della disciplina di cui al precedente alinea, l'art.
9,  comma 9.5, della deliberazione n. 237/00 ha rinviato a successivi
provvedimenti  la  definizione  di alcune quote di costo; e che nelle
more di tali provvedimenti la deliberazione n. 237/00 ha disposto, in
luogo di tali quote, l'applicazione della componente transitoria CMP,
il  cui  metodo  di  calcolo  prevede  valori  inferiori  nel caso di
localita'  caratterizzate  da bassi consumi medi annui per cliente, e
valori  superiori per le localita' con elevati consumi medi annui per
cliente,  come  previsto  dal  precedente  sistema  tariffario  e  in
particolare dal provvedimento Cip n. 16/93;
    il   metodo   di   calcolo   della  componente  transitoria  CMP,
finalizzato  a favorire l'estensione del servizio gas nelle localita'
caratterizzate da bassi consumi medi annui per cliente, e' stato reso
possibile  dalla  presenza, nella fase della vendita all'ingrosso del
gas,  di  un'impresa  che  operava  in  condizioni di monopolio e che
praticava prezzi coerenti con tale metodo;
  Considerato che:
    l'Autorita'  ha  definito  le discipline tariffarie in materia di
trasporto  e di stoccaggio del gas, la cui applicazione ha comportato
tra  il  2001  e il 2003 una riduzione dei costi per l'utilizzo delle
infrastrutture    stimabile    in   circa   il   14%,   riconducibile
prevalentemente all'attivita' di trasporto, per effetto del regime di
aggiornamento  delle  relative  tariffe  e di correzione dei maggiori
ricavi  percepiti  dalle  imprese  di  trasporto  rispetto  a  quelli
consentiti annualmente;
    negli ambiti con elevati consumi medi annui per cliente finale, i
prezzi  praticati nell'attivita' di vendita all'ingrosso, attualmente
caratterizzata  dalla  presenza  di  piu' operatori, hanno registrato
diminuzioni di entita' mediamente superiore alla sola riduzione delle
tariffe,  senza  che  cio'  si  traducesse  in diminuzioni dei prezzi
praticati ai clienti finali di minori dimensioni; e che, negli ambiti
caratterizzati  da  bassi consumi medi annui per cliente vi sono gia'
stati aumenti dei prezzi all'ingrosso;
  Considerato  che,  nel  documento  per la consultazione 12 dicembre
2002, l'Autorita' ha proposto misure volte a:
    definire le singole quote attualmente sostituite dalla componente
transitoria  CMP  con riferimento ai costi efficienti dei servizi per
ciascuna attivita' nella fase di vendita all'ingrosso;
    graduare  negli  ambiti  con bassi consumi medi annui per cliente
l'impatto sui clienti finali dell'applicazione delle nuove condizioni
economiche, che, qualora introdotte con effetto immediato, potrebbero
determinare:
      a) un   significativo   aumento   delle  condizioni  economiche
praticate a tali clienti;
      b) un  progressivo  sottoutilizzo delle infrastrutture del gas,
realizzate  in  molti  casi  con  finanziamenti pubblici, nonche' una
progressiva  sostituzione  della materia prima gas naturale con altre
fonti   energetiche,   con  potenziali  effetti  distorsivi  nell'uso
efficiente del sistema gas ed energetico nel suo complesso;
      c)  un  disincentivo  per  i nuovi operatori ad esercitare, nei
sopra  detti  ambiti,  la  propria  attivita'  di  vendita al cliente
finale,  con  conseguente ostacolo alla realizzazione di un effettivo
contesto concorrenziale;
  Considerato che, nell'ambito della consultazione, in molte risposte
pervenute e' stata segnalata all'Autorita' l'esigenza di:
    a) non definire le singole quote della componente transitoria CMP
di  cui  all'art.  9,  comma  9.5,  della deliberazione n. 237/00, ad
eccezione  delle quote relative al trasporto e allo stoccaggio; e che
nella fase di avvio del mercato, le nuove condizioni economiche siano
tali da incentivare l'entrata di nuovi operatori;
    b) introdurre  un  sistema  di  compensazione  che  garantisca il
graduale impatto dell'applicazione delle nuove condizioni economiche;
    c) sostituire  la modalita' di calcolo della quota per la vendita
al  dettaglio di cui alla deliberazione n. 237/00 con una metodologia
che  tenga  conto  dei  costi  fissi  sostenuti dagli esercenti per i
clienti  finali  con consumi annui fino a 20 GJ, in conseguenza degli
obblighi imposti dalla deliberazione n. 229/01;
  Considerato che:
    l'attuale  formulazione dell'art. 1, comma 1.1, lettera a), della
deliberazione  n. 207/02 puo' ingenerare incertezze interpretative in
merito   all'applicazione   dell'obbligo  di  offrire  le  condizioni
economiche di cui alla medesima deliberazione anche ai clienti finali
allacciati  dopo il 31 dicembre 2002, la cui categoria non rientra in
quelle  previste  dall'art.  22,  comma 1, del decreto legislativo n.
164/2000;
    la  liberalizzazione  del  mercato  del  gas  richiede  che venga
assicurata   trasparenza  delle  condizioni  medie  applicate  e  che
l'Autorita' disponga di meccanismi per la vigilanza sui comportamenti
degli esercenti;
  Ritenuto che sia opportuno:
    definire  i  criteri  di  cui  all'art. 1, comma 1.3, lettera a),
della  deliberazione  n.  207/02, distinguendo le componenti relative
all'uso   delle   infrastrutture  essenziali  oggetto  di  disciplina
tariffaria e assicurando un'equa ripartizione tra esercenti e clienti
finali   dei   benefici  derivanti  dalle  riduzioni  di  costo  gia'
registrate  nel  settore,  in  modo tale da incentivare, nell'attuale
fase di apertura del mercato, l'entrata di nuovi operatori;
    prevedere,   per   un   periodo   predefinito,   un   sistema  di
compensazione  che  garantisca  negli  ambiti  con bassi consumi medi
annui  per  cliente  un  graduale  impatto  degli  effetti  derivanti
dall'applicazione  delle  nuove  condizioni  economiche,  avvalendosi
della  cassa  conguaglio per il settore elettrico per la gestione dei
relativi versamenti;
    prevedere  una modalita' di calcolo della quota per la vendita al
dettaglio  che  tenga conto dei costi sostenuti dagli esercenti per i
clienti  finali  con consumi annui fino a 20 GJ, in conseguenza degli
obblighi imposti dalla deliberazione n. 229/01;
  Ritenuto   che   sia   necessario  porre  in  capo  agli  esercenti
l'attivita'    di    vendita   obblighi   informativi   a   beneficio
dell'Autorita',   anche  al  fine  di  consentire  alla  medesima  di
effettuare,   entro   il   31 luglio   2005,   verifiche   in  merito
all'esistenza  di  condizioni  concorrenziali sul mercato dei clienti
finali,  tali  da giustificare la revoca o la modifica degli obblighi
di cui alla deliberazione n. 207/02;

                              Delibera:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000
(di  seguito:  decreto  legislativo  n. 164/2000), nonche', in quanto
compatibili,  le  definizioni  di  cui all'art. 1 della deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  28 dicembre  2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  2  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del
5 gennaio 2001 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito:
deliberazione  n.  237/00)  e  le definizioni di cui all'art. 1 della
deliberazione  dell'Autorita'  30 maggio  2001, n. 120/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001
(di seguito: deliberazione n. 120/01).