Alle imprese interessate
          Ai consorzi di impresa
          Alle associazioni imprenditoriali

  In  previsione  della  presentazione delle domande di finanziamento
relative  alla  misura sopracitata da parte dei soggetti interessati,
si  ritiene  opportuno  fornire alcune precisazioni sul bando emanato
con  circolare  n.  946392  del  15 ottobre  2003  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2003) .
1. Presentazione  delle  domande e soggetti interessati (promotori ed
imprese).
  1.1. Sono  definiti  soggetti  promotori,  gli  enti  pubblici, gli
organismi  rappresentativi  a  livello  economico e/o sindacale delle
PMI, purche':
    a) non   sottoposti   a   procedure   di  fallimento,  concordato
preventivo,     liquidazione,     amministrazione    controllata    e
amministrazione straordinaria;
    b) iscritti  al  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di
commercio;
    c) titolari di partita IVA.
  Sono  esclusi i soggetti promotori con attivita' sociale senza fini
di lucro.
  1.1.1. Le imprese devono appartenere ai settori produttivi tessile,
abbigliamento   e  calzaturiero  o  settori  ad  essi  collegati.  La
dimensione  piccola,  media,  grande  non  incide sulla presentazione
delle  domande.  La singola impresa, pertanto, non puo' accedere alla
misura nel caso risulti essere l'unica impresa presente nel progetto.
  L'istituto   di   formazione   non   e'  soggetto  destinatario  di
agevolazioni.
  1.1.2. I progetti riguardano un raggruppamento temporaneo d'impresa
(RTI)  di  due  o  piu'  soggetti  che  presentano  congiuntamente un
progetto  finalizzato  al  raggiungimento  di  uno dei due obiettivi:
formazione oppure valorizzazione degli stilisti.
  I  soggetti del RTI possono presentare per ciascuno degli obiettivi
anche due distinte domande.
  Il  promotore,  che  ha  il  compito  di  mantenere  i contatti con
l'ufficio E2 del Map, puo' anche essere una delle imprese del RTI.
  1.1.3. In  merito  al  bando  per la valorizzazione degli stilisti,
soggetto  beneficiario  e' l'impresa con stabile presenza sul mercato
dell'alta  moda  (almeno  due  anni)  la quale, peraltro, non risulti
operante nel settore con marchio ormai affermato.
  1.1.4. Per  stilisti  sono  da  considerare  anche i disegnatori, i
modellisti, etc.
2. Agevolazioni.
  2.1. Ai  fini  della  concessione delle agevolazioni, il Ministero,
accertate  la sussistenza dei requisiti, la completezza della domanda
e  della  documentazione prevista, forma le graduatorie (formazione e
valorizzazione   degli  stilisti),  ordinando  i  progetti  in  senso
decrescente sulla base del punteggio ottenuto.
  A  seconda  della  posizione  utile in graduatoria, le agevolazioni
saranno concesse a ciascuna delle imprese facenti parte del RTI.
  Potranno  essere  concesse anche al promotore nel caso in cui siano
rimasti a suo carico i costi relativi alle voci di spesa, indicate al
successivo punto 3, finalizzati alla realizzazione del progetto.
3. Spese ammissibili.
  3.1. In merito al bando per la formazione degli stilisti le imprese
ricevono  un'agevolazione limitatamente al costo per l'iscrizione dei
propri  dipendenti,  con contratto di formazione o soggetti in via di
assunzione presso un istituto di formazione, anche straniero, purche'
dotato  di  stabile organizzazione in Italia. Non sono agevolabili le
spese per docenti, materiale didattico, locali sostenute direttamente
dall'impresa  mentre  rientrano  tra  le  spese  agevolabili  i costi
sostenuti  dall'impresa  nel  periodo  del  corso  di  formazione per
stipendi,  viaggio,  vitto  e  alloggio,  relativi ai partecipanti al
corso.
  3.1.1. Le  spese  di progettazione del corso sono agevolabili anche
se rimaste a carico del promotore.
  3.1.2. Per quanto attiene all'attribuzione dei punteggi, a ciascuna
delle  imprese  partecipanti al progetto verra' attribuito il singolo
punteggio  cosi'  come  individuato  nella misura unica e fissa dalla
circolare  (punto  5.2)  nonostante  l'eventuale pluralita' di eventi
rientranti   nella   medesima  categoria,  comunicati  e  documentati
dall'impresa.  Il  valore  ottenuto  da ciascuna impresa, si andra' a
sommare  con  quelli  ottenuti  dalle  altre  imprese partecipanti al
progetto, ottenendo cosi' il punteggio del progetto.
  3.1.3. Nell'ambito delle manifestazioni espositive sono agevolabili
esclusivamente  le spese elencate nella citata circolare n. 946392 al
punto 2.4.  Le  spese  relative al personale utilizzato dal promotore
per  la  realizzazione  del  progetto non sono agevolabili qualora il
relativo  costo  sia  rimasto  esclusivamente  a carico del promotore
medesimo.
  3.1.4. Poiche'  la finalita' del bando e' la promozione mediante la
concessione di agevolazioni alle imprese con sede legale ed operativa
in   Italia,   e'   previsto   che  queste  possano  avvalersi  della
collaborazione  di  stilisti esterni, anche stranieri, ma il relativo
costo   potra'  essere  ammesso  alle  agevolazioni  soltanto  se  si
configuri come consulenza sicche' la valorizzazione risulti operata a
capo dell'impresa agevolata a beneficio del proprio marchio.
  Con  l'occasione  all'allegato  n.  3  della  circolare in esame e'
apportata  la  seguente  correzione:  «... alla domanda A5) la parola
"Normativa"  e'  sostituita  dalla seguente "Nominativo". Telefono...
telex etc.».
    Roma, 11 dicembre 2003
                             Il direttore generale: Pasca di Magliano