Premessa.

  La   presente  circolare  intende  fornire  definizioni  e  criteri
unitari, con riferimento alla disciplina concernente la tipologia dei
soggetti  promotori,  l'ammissibilita' delle spese e dei massimali di
costo relativamente alle attivita' cofinanziate dal F.S.E. rientranti
nei  Programmi  operativi  nazionali  a titolarita' del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche sociali, per il periodo di programmazione
F.S.E. 2000/2006 affidate mediante concessione amministrativa.
  La  problematica  dei  costi  ammissibili  assume  un'importanza di
assoluto  rilievo  nella  presente  programmazione  in considerazione
dell'allargamento  delle  funzioni,  dei compiti e della missione del
Fondo  sociale  europeo,  chiamato  ad assumere il ruolo di strumento
finanziario dell'attuazione della politica europea dell'occupazione.
  La presente circolare si applica anche alle attivita' delegate agli
Organismi  intermedi  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche   sociali;   ove   ritenuto  opportuno  le  amministrazioni
individuate  come  organismi intermedi potranno, comunque, integrare,
per gli aspetti non contemplati, le presenti disposizioni.
  Destinatari   della   circolare  risultano,  pertanto,  i  soggetti
proponenti   e   gestori  delle  attivita'  progettuali,  nonche'  le
amministrazioni  interessate  che  dovranno  tenerne conto in sede di
valutazione e rendicontazione delle proposte progettuali.
  Le voci ammissibili sono state delineate sulla base del Regolamento
(CE)  n.  1685/2000  (pubblicato in GUCE serie L n. 193 del 29 luglio
2000),  come modificato dal Regolamento (CE) n. 1145/2003 (pubblicato
in  GUCE  serie  L  n.  160  del 28 giugno 2003). E' stato, altresi',
tenuto   in   considerazione   il  documento  «Costi  ammissibili  al
finanziamento  del  F.S.E.»  elaborato dal Gruppo di lavoro istituito
presso l'Ufficio centrale OFPL, del quale il Comitato di sorveglianza
QCS Ob. 3, ha preso atto nella seduta del 20 luglio 2001.
  Si premettono alcuni principi generali:
Principi cardine di riferimento.
  Soggetti  attuatori  sono  tenuti  ad adottare un sistema contabile
distinto  o una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti
contemplati  dall'intervento (vgs. art. 34, lettera F del Regolamento
n. 1260/99).
    «...  i  pagamenti  intermedi  sono  effettuati per rimborsare le
spese  effettivamente  sostenute  a  titolo  dei  Fondi e certificate
dall'autorita'  di  pagamento  ...».  (vgs.  art. 32, paragrafo 3 del
Regolamento n. 1260/99).
  Al riguardo, la normativa nazionale prevede la presentazione di una
fideiussione  in caso di richiesta di pagamenti a valere sul Fondo di
rotazione  e  sul  F.S.E.  :  art.  56, legge 6 febbraio 1996, n. 52,
decreto  del Ministero del tesoro 22 aprile 1997, decreto Dir. UCOFPL
9 maggio   1997,   n.  122),  ed  ulteriore  normativa  nazionale  di
riferimento.
  In generale, un costo per essere ammissibile deve essere:
    pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili.
  «Le  spese  connesse  ad  operazioni  possono  essere  ammesse alla
partecipazione  dei  Fondi  soltanto  se  dette operazioni sono parte
integrante  dell'intervento  considerato» (art. 30, Regolamento CE n.
1260/99).  I  costi  per essere considerati ammissibili devono essere
riconducibili  ad  una  delle  attivita'  indicate  dall'art.  3  del
Regolamento CE n. 1784/99.
    Effettivo.
  Il    principio   dell'effettivita'   e'   fondamentale   ai   fini
dell'ammissibilita' di un costo.
  Il  Regolamento  CE  n.  1260/99,  all'art. 32 definisce come costi
ammissibili  solo  le  spese  corrispondenti  ai pagamenti effettuati
(costi  reali), mentre il Regolamento n. 1145/03 assimila i pagamenti
ai  costi  la  cui evidenza economica non e' allineata nel tempo alla
movimentazione   di  denaro  (ammortamenti)  e  ricomprende  anche  i
contributi in natura.
    Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento.
  Per  essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti
nell'ambito  del periodo temporale di validita' dell'intervento (art.
30, paragrafo Regolamento n. 1260/99).
    Comprovabile.
  «...  i  pagamenti  effettuati dai beneficiari finali devono essere
comprovati da fatture quietanzate ... o da documenti contabili aventi
forza  probatoria  equivalente»  (Regolamento CE n. 1145/03, norma 1,
paragrafo 2).
    Legittimo.
  I  costi,  per  essere  considerati ammissibili in generale, devono
essere  conformi  non solo alla normativa europea in materia di Fondi
strutturali  e  del Fondo sociale europeo, ma anche delle altre norme
comunitarie e nazionali.
    Contabilizzato.
  I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate
registrazioni contabili cioe' conformi alle disposizioni di legge, ai
principi  contabili,  nonche' alle specifiche prescrizioni in materia
impartite  dall'amministrazione  (imputazione  contabile  sul sistema
SIPRO).
  A  questo  proposito  si  segnala  che per i beni ammortizzabili e'
obbligatorio  il  mantenimento  del  Registro  dei  cespiti (art. 34,
paragrafo 1, lettera e) Regolamento n. 1260/99).
    Contenuto nei limiti autorizzati.
  I  costi  devono  essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura
e/o  importo)  negli atti amministrativi di affidamento in gestione o
di finanziamento adottati.
  Per  definire i principi relativi all'ammissibilita' dei costi e le
modalita'  di  rendicontazione,  gli operatori dovranno, quindi, fare
riferimento   sia   ai  Regolamenti  comunitari  che  alla  normativa
nazionale  (tale  materiale  puo'  essere consultabile anche sul sito
internet: www.welfare.gov.it).
  Nel  premettere  che  tutta  la  documentazione relativa alle spese
presentate  in  sede di verifica amministrativo-contabile deve essere
prodotta  in  originale,  per  quanto  concerne,  in  particolare,  i
giustificativi  di  spesa,  si  invitano  gli  Enti beneficiari a far
inserire, nella descrizione delle prestazioni dei beni o dei servizi,
il riferimento alla specifica fonte di finanziamento con il dettaglio
degli estremi del progetto approvato.
  A   fini  espositivi  si  precisa  che  la  presente  circolare  si
articolera' nelle seguenti sezioni:
    A) tipologia dei soggetti proponenti;
    B) tipologia di azioni;
    C) tipologia di spese ammissibili.
A) Tipologia dei soggetti proponenti e attuatori.
  Possono  concorrere  alle attivita' cofinanziate dal F.S.E. tutti i
soggetti   pubblici  e  privati,  secondo  quanto  specificato  dalle
procedure concorsuali o dagli avvisi pubblici.
A. 1) - Soggetti partner.
  Parti  di  attivita'  progettuali  possono  essere  svolte anche da
soggetti  partner  originariamente indicati come tali nel progetto o,
comunque, da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o
societario  o  consortile,  ovvero  da  consorziati  di un consorzio,
beneficiario o partner di strutture associative. Ne consegue che:
    il  rapporto tra tali soggetti non e' configurabile come delega a
terzi  ed  e' assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. L'ente
beneficiario  rimane  comunque  unico  interlocutore responsabile nei
confronti dell'amministrazione finanziatrice;
    in   quanto  partecipanti  diretti  all'attivita',  beneficiario,
attuatore,  partner,  consociati  o  associati  operano a costi reali
senza   possibilita'   di   ricarichi   e   sono   assoggettati  alla
rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
    il  partner  presentera'  fattura  o  nota di debito intestata al
soggetto     proponente/beneficiario    del    contributo    pubblico
relativamente alle attivita' espletate ed ai corrispettivi finanziari
di propria competenza;
    soltanto  in riferimento agli aspetti fiscali, il regime a cui il
partner    assoggettera'   il   contributo   percepito   tramite   il
beneficiario,  potra'  essere  lo  stesso  che  regola i rapporti tra
l'ente beneficiario e l'amministrazione finanziatrice.
  Va  in  ogni  caso  sottolineato  che  il  Ministero  del  lavoro o
l'amministrazione  finanziatrice  rimane  terzo  e quindi estraneo ai
rapporti giuridici instaurati tra i soggetti.
A. 2) - Associazioni temporanee (A.T.I. e A.T.S.).
  Parzialmente  diversa  e'  l'ipotesi  in  cui il partenariato tra i
soggetti   risulti  strutturato,  sin  dalla  fase  di  presentazione
dell'attivita'  progettuale, attraverso un'Associazione temporanea di
imprese (o R.T.I.) o un'Associazione temporanea di scopo (A.T.S.); va
innanzitutto  chiarito  che in questa fattispecie l'A.T.I. o l'A.T.S.
nel suo insieme costituisce il soggetto proponente.
  Pertanto:
    anche  in  questo  caso  il  rapporto  tra  i  soggetti  aderenti
all'Associazione non e' configurabile come delega a terzi;
    i  singoli  componenti  l'associazione temporanea - sempre che si
tratti di affidamento in concessione amministrativa - operano a costi
reali  senza  possibilita'  di  ricarichi  e  sono  assoggettati alla
rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
    gli  stessi  componenti saranno tenuti a presentare, sia pure per
il tramite del mandatario (A.T.I. o A.T.S.), fattura o nota di debito
intestata   al  Ministero  del  lavoro  o  all'organismo  intermedio,
relativamente  alle  attivita'  ed alle connesse quote finanziarie di
rispettiva competenza.
  Per  quanto riguarda le problematiche Iva connesse al trasferimento
dei  fondi  tra  capofila  e  associati,  si  rinvia a quanto esposto
nell'apposito paragrafo dedicato all'I.V.A. ed altre imposte e tasse.
A.3) - Soggetti terzi cui vengono delegate singole attivita'.
  Nell'attribuzione  di  incarichi a soggetti terzi (non intendendosi
per   tali   le  persone  fisiche),  gli  enti  beneficiari  dovranno
rispettare la relativa normativa nazionale e comunitaria.
  Di   norma  la  delega  a  terzi  della  gestione  delle  attivita'
progettuali e' vietata.
  Deroga  a  tale  divieto,  qualora consentita in linea di principio
dall'amministrazione  pubblica  referente,  potra'  essere  contenuta
esplicitamente  nel progetto, nel quale l'oggetto della delega dovra'
essere  illustrato  in  modo  analitico  al  fine di poterne valutare
l'ammissibilita'.  Per  sopraggiunti  motivi, ed in casi eccezionali,
essa  potra'  anche  essere autorizzata da parte dell'amministrazione
nel   corso   delle   attivita',   purche'  preventivamente  rispetto
all'espletamento   delle   attivita'  oggetto  della  stessa  delega,
limitatamente  e  con  rigorosa  motivazione  e, comunque, sempre nei
limiti dei sottoelencati casi:
    per apporti integrativi specialistici di cui gli enti beneficiari
non possono disporre in maniera diretta;
    per  iniziative  aventi  carattere di comprovata urgenza, tale da
non  consentire  l'organizzazione  delle stesse all'interno dell'ente
beneficiario nei tempi utili per la loro tempestiva realizzazione;
    per  interventi formativi rivolti al personale dipendente, di cui
siano titolari imprese non dotate di centro di formazione interna.
  Gli  enti pubblici territoriali, nel caso in cui svolgano attivita'
progettuali  con  ricorso  a  strutture  esterne,  dovranno  comunque
attenersi alla normativa sugli appalti pubblici.
  Per  l'individuazione del terzo delegato, dovranno, inoltre, essere
acquisiti  dal  beneficiario  almeno  tre  preventivi di spesa per la
scelta del piu' conveniente.
  Il  terzo  delegato  dovra'  possedere  i requisiti e le competenze
richieste  dall'intervento, da documentare al momento della richiesta
dell'autorizzazione  e  non  potra',  a  sua volta, delegare ad altri
soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attivita'. Responsabile a
tutti  gli  effetti  dell'intervento  progettuale risultera', in ogni
caso, il soggetto convenzionato anche per le attivita' delegate.
  Non  si  considera  delega  l'affidamento della realizzazione delle
attivita'  da  parte di una associazione o consorzio agli associati o
consorziati,  ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente
parte dello stesso gruppo.
  In nessun caso la delega puo' riguardare:
    attivita'   di   direzione,   coordinamento   ed  amministrazione
dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso;
    attivita'  che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione
dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
    accordi  stipulati  con  intermediari  o  consulenti  in  cui  il
pagamento    e'    espresso   in   percentuale   del   costo   totale
dell'operazione,  a  meno  che  tale  pagamento  sia giustificato dal
beneficiario  finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi
prestati.
  I  contratti  stipulati  tra  ente beneficiario e soggetto delegato
dovranno   essere   particolarmente   dettagliati  nell'oggetto,  nei
contenuti,   nelle  modalita'  di  esecuzione  delle  prestazioni  ed
articolati  per  voci  di  costo.  Inoltre, dovra' essere inclusa una
clausola  con  la  quale  i  delegati  si impegnano, all'evenienza, a
fornire  agli  organi di revisione e controllo nazionali e comunitari
tutte  le  informazioni  necessarie  relative  alle attivita' oggetto
della delega.
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    preventivi   di   spesa   datati   e   sottoscritti   dai  legali
rappresentanti dei fornitori interpellati;
    contratto e capitolato d'oneri regolarmente stipulato;
    fatture.
                       B) Tipologie di azioni.
  In  base  a  quanto  descritto  nei  P.O.N.  ob.  1  e  ob. 3, sono
individuabili  quattro  tipologie  di  azione, eventualmente tra loro
integrabili:
    azione di ricerca;
    azione di rafforzamento sistemi;
    azione di realizzazione/erogazione di servizio pubblico;
    azione di formazione.
  All'interno   di   ciascuna   delle  sopraelencate  tipologie,  gli
operatori    dovranno   rapportare   le   spese   con   la   relativa
rendicontazione, secondo le seguenti, macrovoci di costo:
    preparazione;
    realizzazione;
    diffusione risultati;
    direzione e valutazione;
    costi indiretti di funzionamento.
  Nell'ambito  di  ciascuna  delle suddette tipologie progettuali, ed
all'interno   delle   suindicate  macrovoci,  la  presente  circolare
individua  nella  lettera c) specifiche «Voci di costo» determinando,
ove possibile, i corrispondenti massimali.
  Gli  enti  beneficiari  dovranno  gestire  le risorse attraverso un
sistema  contabile  ed  una  codificazione  appropriata  dei costi da
realizzarsi   attraverso   l'istituzione   di   un  adeguato  sistema
contabile,  correlato  alla  contabilita'  generale, anche al fine di
poter  definire  in  ogni  momento le disponibilita' relative ad ogni
singola voce di costo.
  Tale  sistema  dovra',  altresi', consentire di poter dimostrare la
congrua  ripartizione  dei  costi  indiretti  di funzionamento tra le
diverse attivita' svolte.
  A  tal  fine  gli  enti  beneficiari  dovranno predisporre gli atti
necessari   per  eventuali  visite  ispettive,  che  potranno  essere
effettuate   per  verificare  l'effettivita'  della  spesa  sostenuta
durante lo svolgimento delle diverse attivita'.
  Si   premette   che   tutti   i  costi  ammissibili  devono  essere
documentati,  trasparenti  e  suddivisi  per  voci,  nel rispetto dei
criteri di pertinenza, congruita' e coerenza.
C) Tipologia di spese ammissibili.
C.1) Spese relative ad attivita' complesse e multidisciplinari.
Nell'ambito  delle  tipologie  di  prestazioni  e  delle macrovoci di
costo,  vengono classificate una serie di attivita' all'interno delle
quali potranno ricorrere - in tutto o in parte - voci di spesa comuni
ad altre attivita' che verranno descritte successivamente all'interno
della  stessa  lettera  c).  Le suddette attivita' sono da intendersi
ammissibili  in  ragione  della  specifica previsione nell'ambito dei
singoli avvisi.
  Trattandosi  di  attivita'  complessa  essa  potra'  risultare  non
immediatamente  visibile  e  quindi  valutabile a posteriori, per cui
l'operatore  dovra'  essere in grado di documentarla in modo adeguato
sia  in  fase  di  proget-tazione,  sia in quella di rendicontazione.
Pertanto,  anche  nell'interesse  dello stesso operatore, particolare
cura  dovra'  essere  posta nel corso dell'esecuzione dell'operazione
nel  documentare puntualmente l'attivita' svolta, al fine di renderla
visibile  e verificabile lungo tutto il suo iter procedurale, in modo
da  lasciare  meno  margini  possibili al dubbio, all'incertezza e di
evitare  duplicazioni  o  sovrapposizioni  non  consentite  con altre
attivita' riferibili allo stesso o ad altro progetto.
  In   particolare,   qui   di   seguito,   si   riportano  a  titolo
esemplificativo  alcune  tipologie  di attivita' con i relativi costi
ammissibili,  che  si  configurano  come piu' ricorrenti nell'attuale
programmazione del F.S.E.
C.1.1) Preparazione dell'intervento.
  Comprende  una  serie  possibile  di  attivita'  realizzabili anche
attraverso soggetti delegati (vgs. punto A.3), quali:
    ideazione e progettazione;
    realizzazione di indagini di mercato;
    elaborazione di materiali didattici e dispense;
    interviste;
    elaborazione di questionari e relativo testing;
    selezione dei partecipanti;
    formazione personale docente e/o rilevatori.
C.1.2) Informazione e pubblicita', diffusione risultati.
  Per  tali attivita' il costo e' ammissibile solo per l'informazione
e  la  pubblicita'  relative  al singolo intervento: bandi di ricerca
degli  allievi, manifesti, inserzioni, spot radiofonici e televisivi,
ecc.  Tale  attivita'  dovra'  essere  realizzata  nel  rispetto  dei
principi  stabiliti  dal  Regolamento  (CE)  n.  1159  del 2000 della
Commissione europea.
  Per  quanto  riguarda, in particolare, la diffusione dei risultati,
essa potra' prevedere:
    elaborazione di materiale informativo inerente all'azione;
    manifestazioni conclusive.
C.1.3) Attivita' 'di sensibilizzazione.
  Si   ritengono  ammissibili  le  seguenti  spese  finalizzate  alla
specifica attivita' e ad essa coerenti:
    personale;
    consulenti esterni;
    spese di viaggio, vitto e alloggio;
    specifiche  spese  di  produzione del materiale informativo (news
letter, brochure, report, Cd room, ecc.);
    specifiche spese per attrezzature informatiche;
    specifiche spese per collegamenti telematici;
    specifiche spese per affitto o ammortamento immobili;
    altre spese come da avviso e/o progetto approvato.
C.1.4) Orientamento dei partecipanti.
  Sono  ammissibili  le  spese  relative  a  moduli  di motivazione e
orientamento,   finalizzati   alle   singole  attivita'  formative  e
all'inserimento lavorativo.
  Si   ritengono  ammissibili  le  seguenti  spese  finalizzate  alla
specifica attivita' e ad essa coerenti:
    personale impegnato;
    materiale  e  strumentazione  impiegati  per lo svolgimento della
specifica attivita';
    spese come da avviso e/o progetto approvato.
C.1.5) Preparazione di materiali per la formazione a distanza.
  In  proposito  si  richiama,  ai  fini della documentazione e della
rendicontazione  delle  spese,  la  circolare  ministeriale  n. 43/99
dell'8 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio
1999,  serie  generale  n.  167, sulle «Attivita' corsuali effettuate
nello  svolgimento  dei  moduli  di formazione a distanza (FaD) per i
programmi  operativi  multiregionali e per le iniziative comunitarie,
cofinanziati  dal F.S.E.», che mantiene la sua validita' anche per la
programmazione in atto.
  Si   ritengono  ammissibili  le  seguenti  spese  finalizzate  alla
specifica attivita' e ad essa coerenti:
    personale impegnato;
    materiale  e  strumentazione  impiegati  per lo svolgimento della
specifica attivita';
    spese come da avviso e/o progetto approvato.
C.1.6) Attivita' seminariale e di stage.
  Si   ritengono  ammissibili  le  seguenti  spese  finalizzate  alla
specifica attivita' e ad essa coerenti:
    personale;
    consulenti esterni;
    spese di viaggio, vitto e alloggio;
    specifiche  spese  di  produzione del materiale informativo (news
letter, brochure, report, Cd rom, ecc.);
    specifiche spese per attrezzature informatiche;
    specifiche spese per collegamenti telematici;
    specifiche spese per affitto o ammortamento immobili;
    altre spese come da avviso e/o progetto approvato.
C.1.7) Attivita' di scambio.
  Sono  da  considerarsi  ammissibili le seguenti spese riferite alla
specifica attivita':
    personale;
    consulenti esterni;
    spese di viaggio, vitto e alloggio;
    specifiche  spese  di  produzione del materiale informativo (news
letter, brochure, report, Cd rom, ecc.);
    specifiche spese per attrezzature informatiche;
    specifiche spese per collegamenti telematici;
    specifiche spese per affitto o ammortamento immobili;
    manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature;
    spese di pulizia e condominiali;
    altre spese come da avviso e/o progetto approvato.
C.1.8) Attivita' di accompagnamento e tutoraggio.
  Tali voci comprendono la sola quota di costo del:
    personale, da calcolare in base alle ore effettive di impiego.
C.1.9) Esami finali.
  Tale voce comprende la quota di costo del:
    personale  interno,  da  calcolare  in base alle ore effettive di
impiego, certificato dal relativo verbale;
    personale  esterno,  gettone  di  presenza  nel limite massimo di
Euro 150,00 al giorno.
C.1.10) Attivita' di direzione, monitoraggio e valutazione.
  Tali voci comprendono il costo del:
    personale impiegato;
    materiale  e  strumentazione  impiegati  per lo svolgimento della
specifica attivita'.
C.1.11)  Controllo  della  qualita'  e  verifica  dei risultati degli
interventi.
  Comprendente il costo del:
    personale impegnato;
    materiale  e  strumentazione  impiegati  per lo svolgimento della
specifica attivita'.
C. 2) - Spese di funzionamento e di gestione - Spese generali.
  Sono  riconducibili  a  questa  voce tutte le spese «indirette» che
sono  ricollegabili  alla  funzionalita'  della  struttura  in quanto
impegnata   nell'attivita'   progettuale  cofinanziata  o  «dirette»,
qualora  siano  riconducibili  alla  specifica  operazione  o  azione
progettuale.
  Le  spese  indirette  dovranno essere determinate secondo un metodo
equo  e corretto debitamente giustificato e riconducibili al progetto
in modo proporzionale.
C.2.1)   Locazione,   ammortamento  e  manutenzione  immobili,  spese
condominiali e pulizie.
  Questa  voce  comprende  le  spese  relative  alle  sedi degli Enti
beneficiari    utilizzate   nella   realizzazione   delle   attivita'
progettuali.  I  relativi costi e canoni potranno essere riconosciuti
limitatamente   al  diretto  utilizzo  del  bene  in  relazione  alle
effettive necessita' progettuali e, comunque, nei limiti della durata
progettuale,  per  la  quota  d'uso  e  di  superficie effettivamente
utilizzate.   In   tale   ambito  e'  riconoscibile  la  manutenzione
ordinaria.
Ammortamento.
  L'ammortamento  degli  immobili  costituisce  spesa  ammissibile  a
condizione che:
    gli  immobili  oggetto di ammortamento non abbiano gia' usufruito
di contributi pubblici;
    il  costo  dell'ammortamento  venga  calcolato  secondo  le norme
fiscali  vigenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973
e  decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) ed in base ai
coefficienti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    il  costo  di  ammortamento  sia direttamente riferito al periodo
dell'attivita' progettuale;
    il bene sia inserito nel libro dei cespiti.
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    contratto  di  locazione  registrato con l'indicazione del canone
iniziale e successivi aggiornamenti;
    contratto di comodato d'uso;
    eventuale  contratto del servizio di pulizia, di vigilanza locali
e relativi aggiornamenti;
    prospetto  riepilogativo  delle  fatture  suddivise  in sottovoci
(locazione,  spese  condominiali,  pulizia,  ecc.),  sottoscritto dal
legale rappresentante dell'ente beneficiario;
    prospetto  dettagliato  delle  fatture  sottoscritto  dal  legale
rappresentante dell'ente beneficiario;
    singole fatture;
    prospetto   dettagliato   delle   giornate/periodi  di  effettivo
utilizzo  dell'immobile  (o  quote  di esso) destinato alle attivita'
progettuali,   sottoscritto   dal   legale  rappresentante  dell'ente
beneficiario.
C.2.2) Personale amministrativo.
  Gli  oneri,  che potranno comprendere personale interno e/o esterno
(con  esclusione  di  incarichi  a  soggetti  terzi), dovranno essere
ripartiti in modo proporzionale in relazione all'impegno lavorativo.
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    per il personale interno vgs. voce C.3.1);
    per il personale esterno vgs. voce C.3.2).
C.2.3) Materiale di consumo.
  Questa  voce  comprende  il materiale di consumo concernente sia le
attivita'   progettuali   (tra  cui,  a  titolo  esemplificativo:  il
materiale  di cancelleria, gli stampati e le dispense per l'attivita'
didattica),  che  le  attivita'  a  carattere  amministrativo  (spese
generali).
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    prospetto riepilogativo delle fatture d'acquisto del materiale di
consumo, possibilmente suddiviso in sottovoci (cancelleria, stampati,
fotocopie,  ecc.),  sottoscritto  dal legale rappresentante dell'ente
beneficiario;
    singole fatture;
    prospetto   del  materiale  consegnato  agli  utenti/partecipanti
all'attivita'  progettuale,  con  ricevute  di  consegna sottoscritte
dagli stessi.
C.2.4)   Locazione,   leasing,   ammortamento  e  manutenzione  delle
attrezzature.
  In questa voce sono inserite le spese relative alle attrezzature di
proprieta', noleggiate e in leasing.
  Nei  casi  consentiti  di  acquisizione  delle attrezzature tramite
leasing,  deve  esserne  mantenuta  la  destinazione d'uso per almeno
cinque anni.
  I costi per attrezzature non possono essere ammessi al rimborso nel
caso  di  progetti  di riqualificazione aziendale o di qualificazione
volta all'assunzione presso l'azienda.
Leasing.
  Relativamente  al  leasing,  esso  e'  ammissibile a condizione che
risulti  comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre
forme  contrattuali  di utilizzo del bene (es. locazione semplice del
bene  o  noleggio)  o  in rapporto all'acquisizione in proprieta' del
bene stesso, qualora ne sia consentito l'acquisto.
  Pertanto,  l'ente  beneficiario  dovra'  preliminarmente  acquisire
almeno tre preventivi da parte di fornitori specializzati contenenti:
la durata del contratto; il canone mensile dello stesso; il raffronto
con contratto di locazione semplice/noleggio dello stesso bene per lo
stesso periodo contrattuale; il raffronto con il prezzo di acquisto a
valore  corrente  di  mercato  del  bene  stesso.  Sono  esclusi  dal
riconoscimento  gli oneri amministrativi, bancari e fiscali legati al
contratto di leasing.
Ammortamento.
  L'ammortamento  e'  consentito  per  i  beni  e le attrezzature che
costituiscono  immobilizzazione.  Le  immobilizzazioni, costituite da
beni  a  fecondita'  ripetuta,  comprendono  sia  beni  materiali che
immateriali.
  L'ammortamento  dei  suddetti  beni costituisce spesa ammissibile a
condizione che:
    i  beni  oggetto  di  ammortamento  non abbiano gia' usufruito di
contributi pubblici;
    il  costo  dell'ammortamento  venga  calcolato  secondo  le norme
fiscali  vigenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973
e  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 917/1986), in base ai
coefficienti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    il  costo  di  ammortamento  sia direttamente riferito al periodo
dell'attivita' progettuale;
    il bene sia inserito nel libro dei cespiti.
Attrezzature ammortizzabili di valore inferiore a Euro 516,00.
  In questo caso l'operatore, che in base all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/1986 deduce integralmente il costo
dal  proprio  reddito, potra' portare a rendiconto la quota parte, in
dodicesimi,  del  costo  riferito  al periodo di utilizzo del bene in
relazione alla specifica attivita' progettuale cofinanziata.
Manutenzione.
  E'  ammissibile  il  costo  della manutenzione ordinaria effettuata
durante il periodo di svolgimento delle attivita' progettuali.
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    prospetto  dei  beni  ammortizzati  indicante  gli  estremi della
fattura,  la  categoria del bene, l'anno (se 1°, 2° etc.), la quota e
l'importo di ammortamento, nonche' la somma imputata al finanziamento
pubblico;
    libro dei cespiti ammortizzabili;
    preventivi dettagliati acquisiti da fornitori specializzati;
    prospetto  dei beni in leasing e in locazione con descrizione del
bene,  del  locatore,  del  costo complessivo e di quello capitale di
vendita;
    contratti di locazione o di leasing completi della descrizione in
dettaglio  delle  attrezzature,  il loro costo di acquisto, la durata
del contratto, il numero delle rate e il canone;
    singole fatture;
    dichiarazione  del legale rappresentante relativa al fatto che le
attrezzature  utilizzate  nel  progetto non abbiano gia' usufruito di
contributi pubblici;
    dichiarazione  di  impegno  del legale rappresentante relativa al
fatto   che   le  attrezzature  acquisite  in  proprieta'  rimarranno
destinate,  conformemente  al  loro  uso,  per almeno cinque anni dal
momento dell'acquisizione.
C.2.5) Acquisto di materiale ed attrezzature.
  L'acquisto di materiale ed attrezzature, nuovo o usato, puo' essere
consentito  soltanto laddove espressamente previsto nell'operazione e
specificamente  autorizzato  in  forma motivata dall'amministrazione,
nei limiti normativi previsti dai regolamenti comunitari.
  Tale   acquisto  dovra'  avvenire  nel  rispetto  delle  condizioni
stabilite  dall'art.  30,  paragrafo  4  del  Regolamento n. 1260/99,
nonche' dalla norma n. 4 del Regolamento n. 1145/03.
  In  caso  di  acquisto  di  bene  nuovo, l'ente beneficiario dovra'
preliminarmente  acquisire almeno tre preventivi comparabili da parte
di  fornitori specializzati contenenti: qualita' e quantita' dei beni
che si intende acquistare, prezzo unitario degli stessi beni e prezzo
complessivo.
  Nel  caso  di  acquisto  di materiale usato, il relativo prezzo non
deve essere superiore al valore di mercato e deve essere inferiore al
costo  di analogo materiale nuovo. Inoltre, il bene usato non dovra',
nel  corso  degli  ultimi  sette  anni,  aver  mai  beneficiato di un
contributo   nazionale  o  comunitario.  Infine,  le  caratteristiche
tecniche  del  materiale usato dovranno essere adeguate alle esigenze
dell'operazione   oltreche'  conformi  alle  norme  e  agli  standard
vigenti.
  In  tutti  i  casi  di  acquisto,  non  potranno  essere  portate a
rendiconto  le  relative  quote  di  ammortamento  in  alcun progetto
finanziato dall'amministrazione pubblica e dovra' essere garantita la
destinazione d'uso per almeno cinque anni.
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    fattura o ricevuta;
    dichiarazioni  conformi  all'art. 30, paragrafo 4 del Regolamento
n. 1260/99 ed alla norma 4 del Regolamento n. 1145/03, concernenti la
natura,  la destinazione d'uso per almeno cinque anni e la condizione
che  il  bene non abbia fruito, nel corso degli ultimi sette anni, di
un  contributo  nazionale  o  comunitario,  nonche' la documentazione
comprovante l'economicita' rispetto al valore di mercato;
    dimostrazione,  eventualmente  anche  attraverso  perizia tecnica
giurata,  della  convenienza,  della  economicita'  e  del  valore di
mercato del bene usato.
C.2.6) Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento.
  I  costi  di  illuminazione  e  della  forza  motrice devono essere
determinati,   in   modo   proporzionale  in  relazione  alla  durata
dell'azione  finanziata,  alla  superficie  dei locali utilizzati, al
numero   degli   utilizzatori   e  dei  destinatari  delle  attivita'
progettuali.
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    prospetto delle fatture di pagamento;
    singole fatture.
C.2.7) Posta, telefono e collegamenti telematici.
  Per  quanto  concerne  le spese postali, sono riconoscibili, per il
periodo  ed  in  relazione  alle  attivita'  progettuali,  spese  per
raccomandate,  assicurate,  telegrammi,  vaglia  telegrafici, pacchi,
servizi  di corriere espresso, nonche' il costo di uso e manutenzione
della macchina affrancatrice.
  Analogo  criterio  vale  per le spese telefoniche e di collegamento
telematico. In caso di contemporaneo svolgimento di piu' attivita' si
dovra'  ripartire  la  spesa  in modo proporzionale secondo un metodo
equo  e corretto debitamente giustificato (a titolo d'esempio: per le
spese telefoniche si potra' fare riferimento ai tabulati telefonici o
all'uso di numeri telefonici dedicati).
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    prospetto   riepilogativo   analitico   delle  ricevute  imputate
suddiviso in sottovoci (posta, valori bollati, telefono);
    singole fatture;
    contratto per la macchina affrancatrice.
C.2.8) Assicurazioni e fideiussioni.
  Possono  essere  riconosciute,  eventualmente  anche attraverso gli
opportuni  storni  finanziari  laddove  non contemplate nella fase di
pianificazione  finanziaria del progetto, le spese relative a polizze
assicurative   che   non   risultino   comunque  gia'  coperte  dalle
assicurazioni obbligatorie per legge, nonche' le polizze fideiussorie
relative agli acconti ed ai pagamenti intermedi erogati dalla P.A. in
favore dei soggetti privati coinvolti nelle attivita' progettuali, da
redigersi conformemente alla normativa vigente.
  Secondo  l'art.  2  del  decreto  ministeriale del tesoro 22 aprile
1997, saranno accettate esclusivamente garanzie presentate da banche,
imprese   di   assicurazione   autorizzate   all'esercizio  del  ramo
cauzionale   (cfr.   elenchi   pubblicati   periodicamente  da  parte
dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di
interesse   collettivo  ISVAP  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  ed,  in  via  informale,  sul  sito internet www.isvap.it),
oppure  dagli  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco speciale
tenuto  dalla  Banca  d'Italia,  previsto  dall'art.  107 del decreto
legislativo  n.  385/1993,  consultabile  rivolgendosi  alla stessa o
tramite il sito internet www.bancaditalia.it.
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    prospetto dei giustificativi di spesa, fatture etc.;
    contratti delle polizze assicurative;
    contratti di fideiussione.
C.2.9) Rimborsi per i membri degli organi statutari.
  I  titolari di cariche sociali sono impegnati in ragione della loro
specifica  funzione nell'attivita' progettuale quando operano in tale
veste.  In  questo  caso  il costo della partecipazione (che non puo'
configurarsi  come  gettone di presenza, ne' come retribuzione), deve
essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute
e rientra nelle spese generali.
  Per  le  spese  di  viaggio  ed alloggio resta valido quanto verra'
stabilito per il personale dipendente.
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    atto di nomina dei rappresentanti gli organi statutari;
    dichiarazioni di ricevuta di spesa;
    prospetto riepilogativo dei viaggi;
    eventuale   delibera   del  Consiglio  di  amministrazione  sulla
regolamentazione dei viaggi;
    relativi  giustificativi di spesa (biglietti, ricevute, etc. vgs.
voce C.3.3).
C.2.10) Comitati tecnici e scientifici.
  L'attivita'  svolta da comitati tecnici e scientifici ovvero organi
similari,  in  quanto  espressamente previsti dal progetto approvato,
comprende  l'esercizio  di  una  serie  di funzioni condotte in forma
collegiale.  Pertanto,  ai  fini dell'ammissibilita' del costo, sara'
necessario  comprovare  effettivamente  la  collegialita'  del lavoro
compiuto  attraverso  una  serie  di documenti. Nel caso di eventuali
attivita' individuali realizzate dai componenti del Comitato, valgono
le disposizioni specificate alla voce C.3).
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    atto  costitutivo  del  Comitato  tecnico-scientifico  e relativo
regolamento  da cui risultino in dettaglio i compiti attribuiti nello
specifico ambito dell'attivita' progettuale, l'entita' del compenso o
del gettone di presenza per ogni seduta che, in ogni caso, non potra'
superare  i  massimali  di  costo  stabiliti  nelle fasce di cui alla
successiva  voce C.3.2) per i compensi e di Euro 150,00 per i gettoni
di presenza;
    ordine del giorno e verbali delle sedute;
    fatture e ricevute quietanzate.
C.3) Spese relative alle risorse umane.
C.3.1) Personale interno - retribuzioni ed oneri.
  Questa voce comprende la spesa relativa all'attivita' del personale
interno  degli  enti beneficiari iscritto sui libri matricola e paga,
finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.
  Quanto  indicato  nei  prospetti  deve  trovare  riscontro  con  le
registrazioni  a  libro  paga e con i documenti attestanti l'avvenuto
versamento dei contributi sociali e fiscali.
  Ai   fini   della  contabilizzazione  della  spesa,  dovra'  essere
considerato  il  costo  lordo  annuo  della  retribuzione, che verra'
rapportato  all'effettivo  numero  di  ore  d'impiego  del lavoratore
nell'ambito del progetto.
  In   altri   termini,   ai  fini  della  determinazione  del  costo
ammissibile,  si deve tener conto anche del costo «interno» sostenuto
dal  datore  di  lavoro  per  il  personale  che  ha  fornito  la sua
prestazione lavorativa nell'ambito dell'attivita' sovvenzionata.
  Tale  costo  interno, come evidenziato dalla risoluzione n. 41/E/02
dell'Agenzia delle entrate, deve essere determinato tenendo conto del
costo  giornaliero  del  dipendente, quale si ottiene suddividendo la
somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in
base  alla  sua  posizione  organica  nel  periodo  progettuale,  dei
contributi  previdenziali  annuali, della quota di indennita' di fine
rapporto per il numero dei giorni lavorativi previsti dal contratto e
dalla quota Irap ad esso riferita.
  Qualora il computo annuale non dovesse consentire la determinazione
del  costo  orario  in ragione del sistema di contabilizzazione delle
spese  adottato  dall'ente  e/o  di necessita' dettate dal sistema di
rilevazione  dei costi da trasmettere ai fini dei pagamenti intermedi
della  P.A.,  si puo', eventualmente, fare riferimento al trattamento
economico  mensile  di  cui al CCNL, tenendo presente che nel computo
del  costo  orario  deve essere ovviamente escluso ogni emolumento ad
personam  (indennita'  di  trasferta,  lavoro  straordinario, assegni
familiari, emolumenti arretrati, premi, ecc.).
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile per il personale interno:
    libro matricola;
    libro paga manuale o meccanizzato;
    cedolini stipendi quietanzati;
    modelli DM10 ed altri documenti per i versamenti contributivi;
    ricevute per le ritenute fiscali;
    copia del contratto collettivo di categoria aggiornato;
    per  i  dipendenti  assunti  con Contratto di formazione e lavoro
produrre  l'autorizzazione  con l'indicazione della data d'inizio, la
scadenza e la quota di sgravio;
    nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze Inail;
    copia  delibera dell'Assemblea o del Consiglio di amministrazione
dell'ente in caso di erogazione di indennita' specifiche;
    ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico;
    per  le attivita' non corsuali, report di attivita' controfirmato
dal legale rappresentante o dal responsabile di progetto.
C.3.2) Apporti professionali esterni - compensi.
  Questa voce comprende la spesa relativa all'attivita' del personale
esterno   degli   enti  attuatori  finalizzata  alla  gestione  delle
tipologie progettuali.
  La  collaborazione  o  la  prestazione  deve risultare da specifica
lettera   d'incarico  o  contratto  di  collaborazione  professionale
sottoscritto dalle parti interessate.
  Personale a progetto: (art. 61 del decreto legislativo n. 276/2003)
oltre  a  tale  tipologia,  particolarmente  attinente alle attivita'
disciplinate  dalla  presente  circolare,  puo'  trattarsi  anche  di
rapporti  di collaborazione coordinata e continuativa. Le prestazioni
lavorative    connesse    ai    predetti   rapporti   devono   essere
prevalentemente  personali  e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile. Per tali rapporti
di  lavoro, in relazione alle diverse configurazioni contrattuali, si
dovra'  tenere conto dei principi stabiliti nella delega conferita in
materia  di  occupazione  al Governo dall'art. 4, comma 1, lettera c)
della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e negli articoli 61 e seguenti
del  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276. In particolare,
per  i  contratti  di  cui  all'art.  61,  primo  comma  del  decreto
legislativo n. 276/2003, le attivita' dovranno essere riconducibili a
uno  o  piu'  progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore
in  funzione  del  risultato,  nel  rispetto del coordinamento con la
organizzazione   del   committente   e  indipendentemente  dal  tempo
impiegato per l'esecuzione della attivita' lavorativa. (per ulteriori
informazioni     puo'     essere    utile    consultare    il    sito
www.welfare.gov.it).
  Prestatori  d'opera  non  soggetti  a  regime  IVA:  si  tratta  di
prestazioni  effettuate  occasionalmente  da  personale  esterno  non
soggetto  a  regime  IVA.  In  tal caso la parcella deve riportare le
indicazioni  dei  motivi  di  esclusione  e  i  relativi  riferimenti
legislativi  (combinato  disposto  articoli 3  e  5  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  633/1972  -  legge  IVA).  Nella
conclusione   dei   singoli   contratti  dovranno  essere,  comunque,
considerati i principi stabiliti nella delega conferita in materia di
occupazione  al  Governo dall'art. 4, comma 1, lettera c), n. 2 della
legge n. 30 del 14 febbraio 2003.
  Professionisti  soggetti  a  regime  IVA:  l'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972 prevede che siano soggette ad
IVA  le  prestazioni  di  lavoro  autonomo che rispettino i caratteri
dell'abitualita'   e/o  professionalita'.  In  termini  generali,  le
attivita' di lavoro autonomo si determinano per differenza rispetto a
quelle  previste  in  materia di redditi d'impresa dall'art. 2195 del
codice  civile  e  dall'art.  51  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 917/1986.
  Questo  regime  di  tassabilita'  viene  meno nei casi di esenzione
espressamente  previsti  da specifiche norme. In tal caso la parcella
deve  riportare  le  indicazioni dei motivi di esenzione e i relativi
riferimenti legislativi.
  Al  fine di determinare i relativi massimali di costo, il personale
esterno   e'  inquadrato  per  fasce  d'appartenenza  sulla  base  di
determinati requisiti professionali.
  A  seconda delle attivita' progettuali in cui esso e' impiegato, e'
necessario operare le seguenti distinzioni:
    a) personale docente.
  Nell'ambito  del  personale  docente  sono  previste  tre  fasce di
livello, definite come segue:
    fascia     A:    docenti    di    ogni    grado    del    sistema
universitario/scolastico  e  dirigenti  dell'amministrazione pubblica
impegnati  in  attivita'  formative  proprie  del  settore/materia di
appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'amministrazione
pubblica impegnati in attivita' formative proprie del settore/materia
di   appartenenza  e/o  di  specializzazione  con  esperienza  almeno
quinquennale;   ricercatori   senior  (dirigenti  di  ricerca,  primi
ricercatori)  impegnati  in  attivita' proprie del settore/materia di
appartenenza   e/o   di   specializzazione;   dirigenti  d'azienda  o
imprenditori  impegnati  in  attivita'  del  settore di appartenenza,
rivolte  ai  propri  dipendenti,  con esperienza professionale almeno
quinquennale  nel  profilo  o  categoria  di  riferimento; esperti di
settore  senior  e  professionisti impegnati in attivita' di docenza,
con  esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia
oggetto della docenza.
  Massimale  di  costo:  max  Euro  100,00/ora, al lordo di IRPEF, al
netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;
    fascia  B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari
dell'amministrazione  pubblica  impegnati  in  attivita'  proprie del
settore/materia  di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori
junior   con   esperienza   almeno   triennale   di  docenza  e/o  di
conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti
o   esperti  con  esperienza  almeno  triennale  di  docenza  e/o  di
conduzione/gestione   progetti   nel  settore/materia  oggetto  della
docenza.
  Massimale di costo: max Euro 80,00/ora, al lordo di IRPEF, al netto
di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;
    fascia   C:   assistenti   tecnici  (laureati  o  diplomati)  con
competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od
esperti  junior  impegnati  in  attivita' proprie del settore/materia
oggetto della docenza.
  Massimale di costo: max Euro 50,00/ora, al lordo di IRPEF, al netto
di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.
    b) Tutor.
  Rientrano  nella  figura  del  tutor  le  figure  di  supporto alla
formazione  e/o  alla  gestione  d'aula;  pertanto,  a  seconda della
tipologia d'intervento, la figura del tutor puo' essere riferita:
    a) all'aula (in caso di attivita' corsuale «frontale»);
    b)   alla  formazione  aziendale  (per  interventi  formativi  in
costanza di rapporto di lavoro);
    c)  alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle
quali  il momento dell'insegnamento e' spazialmente e/o temporalmente
separato da quello dell'apprendimento).
  Massimali  di costo: max Euro 30,00/ora per i tutor delle categorie
a)  e  b);  max  Euro  50,00  per  i  tutor  della categoria c). Tali
massimali  si  intendono  al  lordo di IRPEF, al netto di IVA e della
quota contributo previdenziale obbligatorio.
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile per tutti gli apporti profes-sionali esterni
contemplati dalla presente lettera C.3.2, lettere a), b):
    specifiche  lettere di incarico/contratti di docenza sottoscritti
dalle  parti interessate con le seguenti indicazioni: a) durata della
prestazione  di  lavoro  con  l'indicazione  del numero delle ore; b)
contenuti,  obiettivi  ed eventuali prodotti del lavoro svolto; c) il
corrispettivo  e  i  criteri per la sua determinazione ed il relativo
compenso  orario,  nonche'  i  tempi e le modalita' di pagamento e la
disciplina  dei  rimborsi  spese;  d) per i lavoratori a progetto, le
forme  di coordinamento dello stesso al committente sulla esecuzione,
anche  temporale,  della prestazione lavorativa e le eventuali misure
per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;
    curricula vitae individuali;
    fatture, parcelle, ricevute con prospetto riepilogativo nel quale
dovranno  essere  riportati:  il compenso erogato, le eventuali quote
previdenziali obbligatorie, l'eventuale IVA e l'IRPEF;
    attestati   di   pagamento   IRPEF   (mod.   F24)  con  prospetto
riepilogativo  relativo  ai  compensi  erogati,  contenente  tutti  i
nominativi  di  riferimento con gli imponibili e le relative ritenute
obbligatorie;
    modelli   e   attestati   di   pagamento   INPS   con   prospetto
riepilogativo,  contenente  tutti  i  nominativi  di  riferimento e i
relativi contributi versati;
    nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze INAIL.
    c) Consulenti.
  Si  tratta di personale impegnato attraverso rapporti consulenziali
aventi    ad   oggetto   prestazioni   professionali   specialistiche
direttamente riferibili alle attivita' progettuali espletate sotto la
propria  diretta  responsabilita'  e  controllo  e  con l'utilizzo di
risorse proprie.
  Tali  rapporti  consulenziali  potranno  anche  essere  oggetto  di
contratti a progetto e continuativa laddove l'attivita' consulenziale
risponda,  per  caratteristiche e sua propria natura, agli elementi e
termini   strutturali   del   contratto   stesso,  cosi'  come  sopra
sintetizzati.
  Anche nell'ambito dei consulenti sono previste tre fasce di livello
cosi' ripartite:
    fascia  A:  docenti  di  ogni  grado  del sistema universitario e
scolastico   impegnati   in   attivita'   consulenziali  inerenti  al
settore/materia   progettuale   e   proprie  del  settore/materia  di
appartenenza  e/o  di specializzazione; ricercatori senior (dirigenti
di  ricerca,  primi ricercatori) impegnati in attivita' consulenziali
inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia
di     appartenenza     e/o     di     specializzazione;    dirigenti
dell'amministrazione    pubblica;   funzionari   dell'amministrazione
pubblica  impegnati  in  attivita'  proprie  del  settore/materia  di
appartenenza   e/o   di   specializzazione   con   esperienza  almeno
quinquennale;   dirigenti   d'azienda  o  imprenditori  impegnati  in
attivita'  consulenziali  proprie  del  settore  di  appartenenza con
esperienza  professionale  almeno  quinquennale;  esperti  di settore
senior  e  professionisti  impegnati  in  attivita' di consulenza con
esperienza    professionale    almeno    quinquennale   inerente   al
settore/materia  progettuale  o  di  conduzione/gestione progetti nel
settore di interesse.
  Massimale  di  costo: max Euro 500,00/giornata singola, al lordo di
IRPEF,  al  netto  di  IVA  e  della  quota  contributo previdenziale
obbligatorio;
    fascia  B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari
dell'amministrazione  pubblica  impegnati  in attivita' di consulenza
proprie  del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
ricercatori  junior  con  esperienza  almeno  triennale di consulenza
inerente  al  settore/materia  progettuale  o  di conduzione/gestione
progetti  nel  settore  di  interesse;  professionisti od esperti con
esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia
progettuale   o   di  conduzione/gestione  progetti  nel  settore  di
interesse.
  Massimale  di  costo: max Euro 300,00/giornata singola, al lordo di
IRPEF,  al  netto  di  IVA  e  della  quota  contributo previdenziale
obbligatorio;
    fascia   C:  assistenti  tecnici  con  competenza  ed  esperienza
professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati
in attivita' di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.
  Sono  riconducibili  a  questa  fascia  le  attivita' di consulenza
realizzata   mediante   contratto   di  collaborazione  coordinata  e
continuativa.
  Massimale  di  costo: max Euro 150,00/giornata singola, al lordo di
IRPEF,   al   netto   di  eventuale  IVA  e  della  quota  contributo
previdenziale obbligatorio.
    d) Figure di coordinamento.
  Nella  figura  del  coordinatore  rientrano i soggetti (interni o a
prestazione consulenziale) che svolgono funzioni trasversali legate a
diverse  aree  di  competenza  inerenti  al progetto/attivita', quali
quelle, ad esempio, del coordinamento di azioni di ricerca, di azioni
di   sistema,   delle   risorse   umane,  economiche,  organizzative,
informative,   di   monitoraggio   delle   azioni   o   di   gestione
amministrativa e di rendicontazione complessa.
  In  ragione  di  tale  carattere  di  trasversalita',  nel  caso di
soggetti   esterni,   l'attivita'   di  coordinamento  dovra'  essere
rapportata  al  parametro  giornata/uomo,  con le relative incombenze
(redazione  report,  eventuali  verbali,  ecc).  I massimali di costo
applicabili   agli   onorari  saranno,  quindi,  quelli  relativi  ai
consulenti,  di  cui alle fasce B o C a seconda della complessita', o
meno,    dell'intervento    di   coordinamento   svolto   all'interno
dell'attivita/progetto  (complessita'  da  intendersi  come effettiva
trasversalita'  del coordinamento su diverse aree di competenza) ed a
condizione  che  sussistano  in  capo  al  coordinatore  i  requisiti
curriculari prescritti nelle predette fasce.
  Nei  casi  in  cui  l'intervento non sia esclusivamente a carattere
formativo  ma  riguardi,  ad esempio, attivita' di ricerca, azioni di
sistema  o  simili, potra' essere consentito l'utilizzo di consulenti
di fascia A.
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile  per  apporti  professionali  esterni di cui
alla presente lettera C.3.2), lettere c), d):
    specifiche    lettere   di   incarico/contratti   di   consulenza
sottoscritte dalle parti interessate, contenente i seguenti elementi:
a)  durata  della  prestazione di lavoro con l'indicazione del numero
delle  giornate  o,  laddove  previsto,  dei  mesi  di  incarico;  b)
contenuti,  obiettivi  ed  eventuali  prodotti  del lavoro svolto; c)
corrispettivo  e  i  criteri per la sua determinazione ed il relativo
compenso  giornaliero,  nonche' i tempi e le modalita' di pagamento e
la  disciplina dei rimborsi spese; d) per i lavoratori a progetto, le
forme  di coordinamento dello stesso al committente sulla esecuzione,
anche  temporale,  della prestazione lavorativa e le eventuali misure
per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;
    curricula vitae individuali;
    fatture  e  ricevute,  con  prospetto  riepilogativo,  nel  quale
dovranno  essere  riportati:  il compenso erogato, le eventuali quote
previdenziali obbligatorie, l'eventuale IVA e l'IRPEF;
    attestati   di   pagamento   IRPEF   (mod.  F24),  con  prospetto
riepilogativo   relativo  ai  compensi  erogati  contenente  tutti  i
nominativi  di  riferimento con gli imponibili e le relative ritenute
obbligatorie;
    modelli   e   attestati   di  pagamento  I.N.P.S.  con  prospetto
riepilogativo  contenente  tutti  i  nominativi  di  riferimento  e i
relativi contributi versati;
    report   sull'attivita'  eseguita,  eventuali  prodotti  ad  essa
collegata, verbali di eventuali riunioni svolte.
  E'  il  caso  di  precisare  che i massimali di costo rappresentano
quote massime di retribuzione, comunque soggette a contrattazione tra
le  parti  nell'ambito  delle  specifiche  competenze,  dei  relativi
incarichi  e  della professionalita' dei soggetti chiamati a svolgere
le attivita'.
  Nel  caso  di coordinatori interni si rinvia a quanto stabilito per
il personale interno al paragrafo C.3.1).
C.3.3)  Spese  di  viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed
esterno.
  Dovranno  essere definite e liquidate secondo criteri di rimborso a
pie' di lista, comunque in misura non superiore alla regolamentazione
contenuta  nei  C.C.N.L.  o  di  livello aziendale, oppure in maniera
analoga al trattamento del dirigente pubblico di prima fascia.
  Le  spese  per  il trasporto sono riconoscibili per l'uso dei mezzi
pubblici.  Le  spese  per  i mezzi privati, motivatamente autorizzate
dall'Ente  beneficiario,  saranno  ammissibili  nei  casi  in  cui il
ricorso  ai  mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e
l'articolazione  delle  attivita'  (piu'  dettagliate  specificazioni
potranno essere rintracciate nel «Vademecum»).
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    prospetto  delle missioni con l'indicazione del nominativo, della
destinazione, della diaria e dell'importo saldato;
    lettera di incarico;
    delibera dell'Ente di regolamentazione dei viaggi;
    prospetto relativo ai versamenti Irpef, ove previsti;
    fatture intestate al fruitore del servizio di vitto e alloggio;
    ricevute  e  scontrini  intestati  al fruitore del servizio o del
committente di vitto e alloggio, con indicazione degli elementi e nel
rispetto delle regole previste dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
    biglietti  di  viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in
cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica.
C.4) - Spese relative agli allievi.
C.4.1) Indennita' di frequenza.
  Tale  indennita'  e' commisurata alle ore di effettiva presenza dei
partecipanti   alle  attivita'  (esclusi  gli  eventuali  uditori)  e
pertanto  non spetta in caso di assenze dovute a malattia, infortunio
o altro:
    a) disoccupati  privi  di qualsiasi trattamento sostitutivo della
retribuzione   o   in  cerca  di  prima  occupazione:  potra'  essere
corrisposta  un'indennita'  oraria la cui misura non puo' superare il
trattamento sostitutivo della retribuzione. Non e' ammessa indennita'
nel  caso degli studenti degli Istituti professionali di Stato. Viene
riconosciuta l'ammissibilita' al rimborso della borsa di studio per i
corsi post-lauream o post-diploma, se prevista nell'Avviso pubblico o
nell'atto di affidamento;
    b) lavoratori  occupati dipendenti: retribuzione, oneri sociali e
riflessi  e  indennita'  come  previsto  dal  contratto collettivo di
lavoro  di riferimento e dalle eventuali integrazioni derivanti dalla
contrattazione aziendale;
    c) lavoratori  in  CIG, CIGS e iscritti nelle liste di mobilita':
per  le  ore eccedenti il periodo coperto dai trattamenti sostitutivi
della  retribuzione.  Al  termine  del  periodo  di godimento di tali
trattamenti, l'indennita' potra' essere commisurata con riferimento a
quella degli occupati o dei disoccupati;
    d) lavoratori  autonomi abituali ed imprenditori: e' ammissibile,
in  linea  di  principio,  una indennita' solo in presenza ed entro i
limite di un eventuale cofinanziamento privato.
C.4.2) Spese di viaggio vitto e alloggio degli allievi.
  Nel  caso  in  cui  i servizi siano resi direttamente attraverso la
struttura  gestita  dall'Ente  beneficiario,  le  spese  di  vitto ed
alloggio     vanno     rapportate    alla    natura    (residenziale,
semi-residenziale  o  meno)  del  corso.  In particolare, per i corsi
residenziali  la  spesa  e'  ammissibile fino ad un massimale di Euro
70,00 al giorno; per i corsi semiresidenziali fino ad un massimale di
Euro  25,00 al giorno.
  Nel  caso in cui si faccia ricorso a servizi esterni, l'Ente dovra'
acquisire almeno tre preventivi per la scelta del piu' conveniente.
  Per  la  residenzialita',  si  deve  comunque  tenere  presente che
potranno  essere consentite solo strutture non oltre il livello della
II categoria (tre stelle).
  Per   allievi   occupati   le  spese  di  vitto  ed  alloggio  sono
riconosciute  entro  i  limiti  previsti  dal contratto collettivo di
lavoro di riferimento e da eventuali integrazioni.
  Le suddette spese di vitto ed alloggio dovranno, ovviamente, essere
predeterminate all'interno del preventivo finanziario approvato.
  Le  spese  per  il trasporto sono riconoscibili per l'uso dei mezzi
pubblici.  Le  spese  per  i mezzi privati, motivatamente autorizzate
dall'Ente  beneficiario,  saranno  ammissibili  nei  casi  in  cui il
ricorso  ai  mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e
l'articolazione  delle  attivita'  (piu'  dettagliate  specificazioni
potranno essere rintracciate nel «Vademecum»).
  Documentazione     da     produrre     in    sede    di    verifica
amministrativo-contabile:
    elenco  delle  trasferte  con  specifica  degli allievi che hanno
fruito delle singole trasferte;
    fatture,  ricevute,  scontrini intestati ai fruitori del servizio
di vitto e alloggio;
    biglietti  di  viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in
cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica;
    fatture  complessive  di  soggiorno  con  elenco  nominativo  dei
fruitori;
    fatture   complessive   per   biglietti  di  viaggio  con  elenco
nominativo dei fruitori;
    eventuali preventivi di spesa.
C.5) I.V.A. ed altre imposte e tasse.
  L'IVA  puo' costituire una spesa ammissibile solo se e' realmente e
definitivamente   sostenuta   dal  beneficiario  finale,  oppure  dal
destinatario   ultimo  nell'ambito  dei  regimi  di  aiuto  ai  sensi
dell'art.  87  del  trattato,  e  nel  caso  di  aiuti concessi dagli
organismi  designati  dallo  Stato  (Iva  totalmente  o  parzialmente
indetraibile).
  L'IVA  che  puo' essere in qualche modo recuperata, non puo' essere
considerata ammissibile anche se non e' effettivamente recuperata dal
beneficiario finale o dal singolo destinatario.
  La  natura  privata  o  pubblica  del  beneficiario  finale  o  del
destinatario ultimo non e' presa in considerazione nel determinare se
l'Iva costituisca una spesa ammissibile.
  L'IVA  non  recuperabile dal beneficiario finale o dal destinatario
ultimo  in  forza  di  norme  nazionali specifiche, costituisce spesa
ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con
la sesta direttiva Iva 77/388/CE.
  Sempre  in  materia  IVA  si  sottolinea,  in base alla risoluzione
135/E/03  del  17 giugno  2003 dell'Agenzia delle entrate, emanata in
specifica risposta ad istanza di questo Ministero, che:
    i  contributi concessi nel quadro degli Avvisi pubblici emanati a
valere  sul  PON  FSE,  quando sono diretti a perseguire finalita' di
carattere generale, hanno natura di mere movimentazioni finanziarie e
in  quanto  tali,  in  base  all'art. 2, terzo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 633/1972, sono da considerarsi fuori
dal campo di applicazione IVA. Cio' in quanto i contributi stessi non
si  pongono  in  un  rapporto  sinallagmatico fra ente finanziatore e
beneficiario;
    i  trasferimenti di fondi che si realizzano tra il capofila e gli
associati qualora il soggetto beneficiario sia una ATS o una ATI sono
da  considerarsi  fuori  campo  Iva,  a  condizione  che  i  rapporti
giuridici   che  intercorrono  tra  associazione  e  associati  siano
regolati  sulla  base  di  un mandato con rappresentanza conferito al
capofila da parte degli associati stessi.
  Le  altre imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette
e i contributi previdenziali e assistenziali su stipendi e compensi),
che  derivano dal cofinanziamento da parte del FSE, non costituiscono
una   spesa   ammissibile   tranne   quando   sono  effettivamente  e
definitivamente  sostenuti dal beneficiario finale o dal destinatario
ultimo in relazione allo specifico progetto cofinanziato.
C.6) Contabilizzazione delle entrate.
  Vanno  considerate  entrate,  da  dedurre  dai  costi  presentati a
contributo,  quegli  introiti  generati  da  un'operazione durante il
periodo   dell'intervento,   a  seguito  di  commercializzazione  dei
prodotti  realizzati  nel  corso  dell'operazione (quali, ad esempio,
attivita'     di    vendita,    di    locazione,    servizi,    tasse
d'iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti).
  Tali    entrate   andranno   detratte   dalla   spesa   ammissibile
dell'operazione,  in  forma  integrale o proporzionalmente, a seconda
che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione.
In  proposito, si precisa che i contributi del settore privato per il
cofinanziamento  di  operazioni,  che  figurano accanto ai contributi
pubblici  nelle  tabelle  finanziarie  del  relativo  intervento, non
costituiscono entrata.
  Sull'argomento  si  richiamano  le  regole fissate dalla norma n. 2
dell'allegato al regolamento CE n. 1145/2003.
Disposizioni   sostituite   o   abrogate     La   presente  circolare
sostituisce  le seguenti istruzioni precedentemente emanate da questo
Ministero:
    circolari  Ministero  del lavoro e P.S n. 98 del 12 agosto 1995 e
n.  130 del 25 ottobre 1995 sulla natura dei costi ammissibili per le
attivita' formative cofinanziate dal FSE;
    circolare  n.  101  del 17 luglio 1997 del Ministero del lavoro e
P.S. sulla congruita' dei costi e sulla configurazione delle fasce di
inserimento dei docenti;
    lettera  circolare  n. 59169 dell'11 settembre 1998 del Ministero
del  lavoro  e  P.S.  -  UCOFPL  -  su  rendicontazione  di spese per
attivita' di tipo non tradizionale cofinanziate con il FSE.
    Roma, 5 dicembre 2003
                                    Il direttore generale: Bulgarelli