IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista  la Convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974
per  la  salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) resa esecutiva
in  Italia  con legge 23 maggio 1980, n. 313, cosi' come emandata, da
ultimo,  in  data 12 dicembre 2002 dall'Organizzazione internazionale
marittima (IMO), di seguito indicata come «Convenzione»;
  Visto  il  proprio  decreto,  adottato di concerto con il Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, del 13 ottobre 2003, n.
305,   recante:   «Attuazione  della  direttiva  n.  2001/106/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, che abroga e
sostituisce  il  decreto  19  aprile  2000,  n.  432,  concernente il
regolamento  di recepimento della direttiva n. 95/21/CE del Consiglio
del  19  giugno 1995, relativa al controllo delle navi da parte dello
Stato  di  approdo» e, in particolare, l'allegato VII che individua i
soggetti  legittimati  a svolgere le attivita' di ispettore del «Port
State Control» (PSC) ai sensi della regola n. 1/19 della Convenzione;
  Vista  la  regola n. 9, comma 1, punto 1.1, del capitolo XI-2 della
Convenzione  che  prescrive  che ogni nave alla quale si applicano le
disposizioni  del  predetto capitolo e' soggetta a controlli da parte
di  funzionari  debitamente  autorizzati dal Governo contraente e che
tali  funzionari possano essere gli stessi che effettuano l'attivita'
di  ispettore  del  PSC,  nonche' la regola 8, comma 1, che riconosce
alle persone debitamente autorizzate le facolta' di accedere a bordo;
  Visto il paragrafo 4.18 della parte B del Codice internazionale per
la  sicurezza  delle  navi  e  degli  impianti  portuali (ISPS Code),
annesso al capitolo XI-2 della Convenzione, che dispone che i Governi
contraenti  adottino  appropriati  documenti di identificazione per i
propri  ispettori  preposti  ai controlli di bordo delle navi o negli
impianti  portuali  e  che  stabiliscono  le  procedure  di  verifica
dell'autenticita' dei documenti stessi;
  Considerato  che  si rende necessario dare concreta attuazione alla
sopra  richiamata  normativa,  predisponendo  un  idoneo documento di
identificazione  per  gli  ispettori  e una procedura per verificarne
l'autenticita';
  Considerata altresi' l'opportunita' per l'Italia di avvalersi per i
controlli  in  questione  di  ispettori  debitamente  qualificati tra
quelli che gia' effettuano anche l'attivita' PSC;
  Ritenuto  conseguentemente  che e' necessario stabilire ed adottare
gli  appropriati  documenti  di  identificazione  degli  stessi  e le
relative procedure per verificarne l'autenticita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  ispettori  incaricati  di  salire  a bordo delle navi o di
accedere  negli impianti portuali per effettuare i controlli previsti
dal  capitolo  XI-2  della  Convenzione internazionale Solas 74, come
emandata,  e  del  relativo  Codice  ISPS,  sono  muniti  di apposito
documento   di   identificazione   con  le  caratteristiche  indicate
nell'art.  2,  rilasciato a cura del comando generale del Corpo delle
capitanerie  di porto. Durante l'espletamento delle proprie funzioni,
gli    ispettori   espongono,   ben   visibile,   il   documento   di
identificazione.