IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 904, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva
CEE  79/769  relativa  all'immissione sul mercato e all'uso di talune
sostanze e preparati pericolosi;
  Vista  la  legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria 1993,
ed  in  particolare  l'art.  27  che ha introdotto nel citato decreto
presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29 luglio  1994,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.  288  del  10 dicembre  1994,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  89/677/CEE,  91/173/CEE, 91/338/CEE e
91/339/CEE  recanti  rispettivamente,  l'ottava, la nona, la decima e
l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  12 agosto  1998,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  14  del  13 gennaio  1999,  concernente  il
recepimento  delle  direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE,
97/56/CE  e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed
adeguamenti   al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della  stessa
direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica,
secondo  e  terzo  adeguamento,  quindicesima  e sedicesima modifica,
quarto adeguamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 13 dicembre 1999,
pubblicatd  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67
del   21 marzo  2000,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
1999/43/CE  e  1999/51/CE  recanti rispettivamente la diciassettesima
modifica  della  direttiva  76/769/CEE  e  il  quinto  adeguamento al
progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138
del  15 giugno  2000,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  della  salute  12 marzo  2003,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96
del  26 aprile  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/61/CE,   recante   diciannovesima   modifica   della   direttiva
76/769/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  11 febbraio 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  15 maggio  2003,  concernente  il  recepimento  della  direttiva
2002/62/CE,   recante   nono   adeguamento   al   progresso   tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  salute  17 aprile  2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
dell'11 agosto  2003,  concernente  il  recepimento  delle  direttive
2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo,
ottavo   adeguamento  al  progresso  tecnico  dell'allegato  I  della
direttiva  76/769/CEE  e  ventiquattresima  modifica  della direttiva
76/769/CEE;
  Vista   la  direttiva  2002/45/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  25 giugno  2002,  recante  ventesima  modifica  della
direttiva 76/769/CEE (paraffine clorurate a catena corta);
  Vista  la  direttiva  2003/2/CE  della  Commissione delle Comunita'
europee  del  6 gennaio 2003, recante decimo adeguamento al progresso
tecnico della direttiva 76/769/CEE (arsenico);
  Vista  la  direttiva  2003/3/CE  della  Commissione delle Comunita'
europee   del  6 gennaio  2003,  recante  dodicesimo  adeguamento  al
progresso   tecnico  della  direttiva  76/769/CEE  (coloranti  azoici
«colorante blu»);

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   All'allegato   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 settembre  1982,  n. 904, come modificato dal decreto del Ministro
della  sanita'  del 17 aprile 2003 e' aggiunto il punto 42, riportato
nell'allegato al presente decreto.
  2.  Il  punto  17  dell'allegato  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del
Ministro della sanita' del 17 aprile 2003, e' sostituito dal punto 17
dell'allegato al presente decreto.
  3.  Il  punto  41  dell'allegato  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del
Ministro della sanita' del 17 aprile 2003, e' sostituito dal punto 41
dell'allegato al presente decreto.
  4.  L'elenco  delle  sostanze riportate in appendice al punto 41 e'
sostituito   dall'elenco   riportato  in  appendice  all'allegato  al
presente decreto.