IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  il  proprio  decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  120  del  25 maggio  1993,  con cui e' stato
emanato lo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna e
successive modificazioni;
  Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua
l'organo  preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico
e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;
  Vista  la  deliberazione  del  senato accademico e del consiglio di
amministrazione,  riuniti in seduta congiunta il 17 novembre 2003 con
cui sono state approvate a maggioranza assoluta dei componenti talune
modifiche allo statuto;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del 10 dicembre 2003, da cui risulta che le modifiche
citate sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimita';
  Ritenuto   che   si   sia   utilmente   compiuto   il  procedimento
amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si e'
detto;
  Quant'altro visto e considerato;

                              Decreta:

  Sono  emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Alma
Mater Studiorum - Universita' di Bologna:
                               Art. 1.
  All'art.  38 (Consiglio studentesco), i commi 1 e 2 sono sostituiti
dai seguenti:
    «1. Il consiglio studentesco e' un organo di rappresentanza degli
studenti  a livello di Ateneo. Esso e' composto da 35 rappresentanti,
dei quali:
      9  eletti  in  un  collegio  unico  di  Ateneo  con candidature
individuali;
      2  studenti  eletti  nel  consiglio dell'azienda per il diritto
allo studio.
      24  eletti con candidature ufficiali, presentate mediante liste
fra   loro   concorrenti,   in   cinque   circoscrizioni   di  Ateneo
corrispondenti ad aggregazioni omogenee delle facolta' nelle seguenti
aree didattiche:
        a) scientifica-tecnologica;
        b) dell'ingegneria e dell'architettura;
        c) sanitaria;
        d) umanistica;
        e) giuridica e politico-economica.
  La   ripartizione   delle  facolta'  fra  le  aree  didattiche,  la
ripartizione degli eleggibili fra le circoscrizioni in proporzione al
numero  degli studenti iscritti alle facolta' afferenti alle stesse e
le  modalita'  di svolgimento dell'elezione sono definite da apposito
regolamento  approvato  dal  senato  accademico  e  dal  consiglio di
amministrazione.
  Il  regolamento assicura che del consiglio studentesco faccia parte
un'adeguata   rappresentanza   degli   studenti   iscritti   in  sede
decentrata.
  Qualora gli studenti eletti non rappresentassero la totalita' delle
facolta'  presenti  in  Ateneo,  i  rappresentanti degli studenti nei
consigli  delle  facolta'  non  rappresentate  potranno  designare al
proprio  interno  un  delegato  in  consiglio  studentesco,  il quale
partecipa alle sedute senza diritto di voto ma con la possibilita' di
proporre  argomenti  da  iscrivere  all'ordine  del  giorno,  secondo
modalita'  definite  dal  regolamento  di funzionamento del consiglio
stesso.
  2.   Il  consiglio  studentesco  designa,  all'interno  dei  propri
componenti  eletti  direttamente  nel collegio unico d'Ateneo e nelle
cinque  circoscrizioni  d'Ateneo, i rappresentanti degli studenti nel
senato  accademico  e  nel  consiglio  di  amministrazione.  I citati
rappresentanti  durano  in  carica  quanto  il  consiglio studentesco
medesimo.  Le  cariche  di  rappresentante  degli studenti nel senato
accademico   e   nel  consiglio  di  amministrazione  sono  fra  loro
incompatibili.».