IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
  Visto  il  comma 5 dell'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002,
il  quale  stabilisce  che,  in  deroga  al  divieto  di procedere ad
assunzioni   di  personale  a  tempo  indeterminato,  per  effettive,
motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento
delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
limite  di  un  contingente  di personale corrispondente ad una spesa
annua  lorda  a regime pari a 220.000.000 di euro e che, a tale fine,
e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a  80.000.000  di  euro  per  l'anno  2003  e a 220.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2004;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003
che  ha  autorizzato,  ai  sensi  dell'art.  34, commi 4, 5 e 6 della
citata  legge  n. 289 del 2002, le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici,
le  universita' e gli enti di ricerca, ad avvalersi di un contingente
di  personale  a  tempo indeterminato pari a complessive 6.967 unita'
corrispondente  ad  una spesa complessiva annua lorda a regime pari a
219.783.023  euro,  di  cui  170  unita'  concernenti  le universita'
corrispondente  ad  una spesa complessiva annua lorda a regime pari a
8.000.000  di  euro,  di  cui  2.666.000  euro  quale  onere relativo
all'anno   2003   e  8.000.000  di  euro  corrispondente  alla  spesa
complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004;
  Visto il comma 4 dell'articolo unico relativo al citato decreto del
Presidente  della  Repubblica del 31 luglio 2003 il quale prevede che
il contingente di assunzioni di personale autorizzato in favore delle
universita'  e'  ripartito  tra  i  singoli  istituti universitari su
proposta  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca,  mediante  istruttoria  prevista  dall'art. 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle richieste e
delle  esigenze  dei  singoli  atenei, fermo restando il limite delle
risorse  finanziarie assegnate al settore dell'universita' dal citato
decreto presidenziale del 31 luglio 2003;
  Viste  le  note  n. 2016 del 7 ottobre 2003, n. 2167 del 30 ottobre
2003  e  n. 2257 dell'11 novembre 2003 del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca con le quali il medesimo Ministero
ha  individuato,  su  proposta  della  Conferenza  dei  rettori delle
universita' italiane (CRUI), i criteri ai fini della ripartizione del
contingente  di  personale  e  delle risorse finanziarie previsti dal
citato  decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 da
assegnare ai singoli atenei;
  Visti   i   criteri   individuati  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  che tengono conto delle proposte
presentate  dalla  Conferenza  dei rettori delle universita' italiane
(CRUI) con la nota n. 78 6-3 del 23 settembre 2003;
  Considerato  che  i  citati criteri tengono conto delle richieste e
delle  esigenze  dei  singoli  atenei, nonche' del rapporto tra spesa
2002 per assegni fissi al personale di ruolo e Fondo di finanziamento
ordinario  (FFO)  assegnato  nello  stesso  esercizio,  degli  atenei
sottofinanziati rispetto a quanto previsto dal Fondo di finanziamento
ordinario  e  lontani  dal limite del 90% previsto dall'art. 51 della
legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  nonche'  sulla  base  del minore
rapporto docenti/studenti;
  Considerato   che   occorre  tenere  conto  prioritariamente  delle
richieste    di    autorizzazione   all'assunzione   di   determinate
professionalita'  ritenute  indispensabili  e  necessarie  al fine di
assicurare   il   funzionamento   delle  singole  universita',  quali
ricercatori universitari;
  Ritenuto  di  assicurare  il rispetto del limite di spesa derivante
dal  Fondo  di  cui al comma 5 dell'art. 34 della citata legge n. 289
del 2002;
  Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la  spesa  annua  lorda  nel  caso  di  assunzione  di personale gia'
dipendente di pubbliche amministrazioni;
  Ritenuto,   pertanto,   di  dover  ripartire,  tenuto  conto  delle
richieste  pervenute  e delle proposte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e della Conferenza dei rettori delle
universita'  italiane  (CRUI)  ed  ai  sensi dell'art. 34 della legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  il  contingente di personale pari a 170
unita',  corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime
pari  a  8.000.000 di euro di cui 2.666.000 euro quale onere relativo
all'anno   2003   e  8.000.000  di  euro  corrispondente  alla  spesa
complessiva  annua lorda a regime per l'anno 2004, autorizzato con il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del 31 luglio 2003 e con
l'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002;
  Visto  l'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, ed, in
particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2003;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Il  contingente  di  170  unita'  concernenti  le  universita',
corrispondente  ad  una spesa complessiva annua lorda a regime pari a
8.000.000  di  euro,  di  cui  2.666.000  euro  quale  onere relativo
all'anno   2003   e  8.000.000  di  euro  corrispondente  alla  spesa
complessiva  annua  lorda  a  regime  per l'anno 2004 autorizzato, ai
sensi  dell'art.  34  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, con il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  31 luglio  2003, e'
ripartito  tra  i  singoli  istituti  universitari come risulta dalla
tabella allegata al presente decreto.
  2.   I  singoli  atenei  di  cui  al  comma  1  che,  per  esigenze
organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unita' di
personale   appartenenti   a  categorie  e  professionalita'  diverse
rispetto  a  quelle richieste ed autorizzate con il presente decreto,
ovvero  utilizzare  graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle
considerate  nel  corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma
3-bis,  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, sono autorizzate ad
avviare  le  relative  assunzioni,  nel  rispetto  di quanto previsto
dall'art.  34  della legge 27 dicembre 1997, n. 289, e fermo restando
il   limite   delle   risorse   finanziarie   assegnate   a  ciascuna
amministrazione dal presente decreto.
  3.  Le universita' di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre
il  31 dicembre  2003, a trasmettere per le necessarie verifiche alla
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della
ragioneria  generale  dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero
dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili
professionali  ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno
o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale
del  part-time,  nonche'  l'eventuale amministrazione di provenienza,
ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la
spesa  per  l'anno  2003,  nonche'  la  spesa  annua  lorda  a regime
effettivamente  da  sostenere.  Al  completamento  delle procedure di
assunzione   va,  altresi',  fornita  dimostrazione  da  parte  delle
amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti
dal presente decreto.
  4.   Alla  copertura  dell'onere  a  carico  delle  amministrazioni
interessate  si  provvede  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte
nell'Unita' previsionale di base (UPB) 4.1.54. Fondi da ripartire per
oneri  di  personale  -  capitolo 3032, dello stato di previsione del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  per  l'anno  2003  e
corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 24 novembre 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003

Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 13, foglio n. 344