IL PRESIDENTE
                       DEL CONSIGLIO SUPERIORE
                         DELLA MAGISTRATURA

  Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto  il  testo  attualmente  vigente  del regolamento interno del
Consiglio superiore della magistratura;
  Vista  la  delibera  in  data  10  dicembre  2003  con  la quale il
Consiglio  superiore della magistratura ha introdotto nel regolamento
interno l'art. 3-bis;

                              Decreta:

  Dopo l'art. 3 e' inserito l'art. 3-bis formulato come segue:
  «Art.  3-bis  (Elezione di componenti e funzionamento della sezione
disciplinare).   -  Subito  dopo  l'elezione  del  vicepresidente  il
Consiglio procede all'elezione dei sei componenti effettivi e dei sei
componenti  supplentidella sezione disciplinare ai sensi dell'art. 4,
comma 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni,
come  risulta  a  seguito  della pronuncia della sentenza della Corte
costituzionale 22 luglio 2003, n. 262.
  Nel  caso  in  cui  il  vicepresidente  e  il componente eletto dal
Parlamento  che  lo  sostituisce  non  possano  per  qualsiasi  causa
presiedere  la  sezione  disciplinare  la  presidenza  e' assunta dal
componente  supplente  eletto dal Parlamento piu' anziano per data di
elezione  e,  a  parita'  di data, per voti riportati e, a parita' di
voti dal piu' anziano di eta'.
  Il  presidente  della  Sezione  disciplinare,  con proprio decreto,
determina  i  criteri oggettivi e predeterminati per l'individuazione
dei  componenti  supplenti  in  caso  di  assenza  o  impedimento per
qualsiasi causa dei componenti effettivi».
    Roma, 18 dicembre 2003

                               CIAMPI
                                  p.   Il   segretario  generale  del
                                  Consiglio      superiore      della
                                  Magistratura: Pratis